Con sentenza n. 434 del 4 aprile 2023 la I Sezione del TAR Lecce, Presidente Antonio Pasca, Estensore Silvio Giancaspro, ha accolto il ricorso di un imprenditore balneare, difeso dagli Avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, proposto avverso un diniego di ampliamento della concessione demaniale.
In particolare, il Comune di Squinzano aveva rigettato la richiesta di ampliamento della concessione demaniale adducendo motivazioni ritenute illegittime dal Tar. Tra le numerose contestazioni, il Comune aveva denegato l’ampliamento in quanto aveva ritenuto che ogni qualvolta si rilascia un titolo demaniale, quindi non solo nel caso di rilascio di nuova concessione ma anche nel caso dell’ampliamento della concessione già rilasciata, è necessario avviare la procedura ad evidenza pubblica.
Il Tar Lecce, aderendo alle tesi degli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, ha accolto il ricorso affermando che “il rilascio di una concessione demaniale suppletiva, costituendo ipotesi eccezionale e residuale nel contesto di un sistema conformato dalle regole dell’evidenza pubblica, è praticabile nelle limitate ipotesi in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni – non sia oggettivamente possibile addivenire alla attivazione delle ordinarie dinamiche concorrenziali in ragione delle caratteristiche dell’area oggetto della istanza di ampliamento; – l’area interessata dalla concessione suppletiva sia effettivamente funzionale all’esercizio dell’originario titolo concessorio in termini di strumentalità e accessorietà”.
La pronuncia è di particolare interesse poiché chiarisce in quali casi è necessario predisporre un bando per l’ampliamento delle concessioni demaniali e in quali casi i comuni, dopo aver valutato i presupposti, possono assegnare direttamente le aree demaniali.
Esprime grande soddisfazione Mauro Della Valle, Presidente nazionale di Confimprese Demaniali Italia, “ancora una volta gli imprenditori devono rivolgersi ai Tribunali per sentirsi dare ragione. I bandi non sono un nemico dei balneari ma non bisogna neanche abusare di tale strumento. Se la normativa impone il bando è giusto che l’imprenditore partecipi e gareggi con altri, ma se la legge da la possibilità in casi specifici di bypassare questa fase, è altrettanto giusto che gli imprenditori non debbano attendere le lungaggini delle procedure comparative”