Le concessioni di beni demaniali non riguardano la prestazione di servizi o di lavori affidata dall’ente aggiudicatore e legittimano il concessionario allo svolgimento di un’ attività economica.. Lo afferma il Consiglio di Stato con sentenza numero 225, pubblicata il 05/01/2024 (presidente Claudio Contessa, estensore Brunella Bruno).
Il ricorso è stato proposto dalla società Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l contro la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Dorgali per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 856/2022, pubblicata in data 19 dicembre 2022.
La società appellante, la Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l ha impugnato la sentenza con la quale il competente TAR ha respinto il ricorso da essa proposto avverso gli atti con cui la Regione Sardegna, a seguito di procedura a evidenza pubblica, ha aggiudicato in favore del Comune di Dorgali, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., una concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa, finalizzata alla ristrutturazione, gestione e manutenzione del pontile ubicato in località “Cala Luna” e delle relative aree di pertinenza
Nella sentenza viene affermato che tali concessioni legittimano il concessionario a svolgere un’attività economica in un’area demaniale, con l’assunzione del relativo rischio operativo. Questo aspetto sembra essere rilevante per escludere l’applicabilità del codice dei contratti pubblici a questa particolare procedura, sottolineando la natura delle concessioni demaniali come contratti attivi, con una maggiore libertà economica per il concessionario nella gestione del bene pubblico concesso.
Il Consiglio di Stato sta forse ripensando a quanto deciso con le sentenze gemelle della Plenaria?