La Bolkestein non si applica alle concessioni iniziate prima del 2010

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Dal combinato disposto delle osservazioni scritte della Commissione europea e del Governo nella causa C-598/22 (la Corte di giustizia ha concluso che l’articolo 49 TFUE non si oppone a una norma nazionale che richiede la cessione gratuita delle opere non amovibili alla scadenza di una concessione, anche in caso di rinnovo, poiché tali disposizioni rientrano in un negoziato contrattuale tra il concedente pubblico e il concessionario), depositate il 2 febbraio 2023, prima della legge 14/2023 e del primo messaggio del Presidente Mattarella contro i balneari del 23.2.2023, si comprende chiaramente che la Bolkestein non si applica ad oltre il 90% delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo iniziate prima del 2010 e che neanche il diritto primario dell’Unione (art.49 TFUE) impone gare ad un settore escluso dal codice dei contratti pubblici

Al punto 22 delle osservazioni della Commissione Europea si legge: Siccome il trasferimento della proprietà in questione viene fatto risalire alla fine della concessione (il 31 dicembre 2002) e siccome tale trasferimento è stato accertato con decisione del Comune datata 20 novembre 2007, la direttiva Servizi non risulta applicabile ratione temporis perché la scadenza per la trasposizione di tale direttiva è fissata al 28 dicembre 2009 ai sensi del suo articolo 44, paragrafo 1.

Osservazioni della Commissione

Osservazioni dell’Avvocatura dello Stato

Questo articolo ha un commento

  1. Giusfeb

    Continuate a tenere questo articolo in evidenza… perché?! Carta straccia purtroppo.

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