Stanno per essere introdotte nuove misure destinate a regolamentare le concessioni balneari. Un decreto emanato dal Ministero dei Trasporti, in stretta collaborazione con il Ministero dell’Economia, definirà entro il 31 marzo 2025 i criteri specifici per il risarcimento che il nuovo concessionario balneare dovrà versare al precedente concessionario per gli investimenti effettuati. Le concessioni balneari attuali, comprese quelle attualmente in vigore, rimarranno efficaci fino al 30 settembre 2027,
Nel caso in cui una concessione venga assegnata a un nuovo soggetto, il precedente concessionario avrà il diritto di chiedere un risarcimento. Questo risarcimento sarà a carico del nuovo concessionario che subentrerà. L’importo della somma da risarcire sarà pari al valore degli investimenti effettuati dal precedente concessionario e che non sono ancora stati ammortizzati alla data di scadenza della concessione. Saranno inclusi anche gli investimenti realizzati per far fronte a eventi calamitosi ufficialmente dichiarati dalle autorità competenti, oppure per rispettare obblighi di legge sopravvenuti, al netto di qualsiasi aiuto o sovvenzione pubblica ricevuta e non rimborsata. Inoltre, la cifra comprenderà anche l’importo necessario a garantire una giusta remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avrà il compito di stabilire i criteri per il calcolo del risarcimento attraverso un decreto. Questo decreto dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2025 e sarà definito in collaborazione con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
Nel caso in cui il decreto non venisse adottato, continua la bozza, questo aspetto “non giustificherà il mancato avvio della procedura di affidamento”, inoltre gli importi unitari già previsti verranno incrementati del 110%. Per quanto riguarda le concessioni di aree lacuali e fluviali destinate a scopi turistico-ricreativi e sportivi, l’ente che le erogherà sarà incaricato di definire i canoni. Questo processo verrà svolto “tenendo conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico”.
Una quota dei proventi, definita dall’ente concedente, sarà destinata alla salvaguardia delle sponde, alla protezione e al mantenimento del capitale naturale, oltre che al miglioramento dell’accessibilità alle aree demaniali libere. Questo contributo mira a garantire la conservazione delle risorse naturali e a promuovere un uso responsabile delle aree pubbliche. Inoltre, il canone annuo non potrà essere inferiore all’importo stabilito dalla legge, fissato a 2.500 euro per l’utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime. Per le aree utilizzate a fini sportivi, ricreativi e per attività legate alle tradizioni locali, svolte senza fini di lucro e per scopi di interesse pubblico identificati e approvati dalle autorità locali competenti, il canone annuo, come previsto dalla normativa vigente, non potrà ammontare a meno di 500 euro.
La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico – ricreativo e sportivo si svolgerà nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione. La durata della concessione non dovrà essere inferiore a 5 anni né superiore ai 20 ed è pari al tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell’aggiudicatario.
In quanto alle possibili deroghe, “in presenza di ragioni oggettive” che non consentano la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027 e secondo le modalità specifiche, l’autorità competente potrà “differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028”. Questa misura potrà essere adottata con atto motivato.