Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della Regione Toscana - Modifiche al preambolo e agli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 31 del 2016 - Motivazione dell'intervento normativo regionale, nelle more del riordino della disciplina della materia da parte dello Stato - Disciplina delle procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali marittime - Criteri di valutazione delle domande concorrenti - Introduzione, fermo restando la preferenza riconosciuta alla presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, di un elemento di premialita' costituito dall'essere, l'operatore economico interessato, una micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa - Criteri per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante - Linee guida. - Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016), artt. 1, 2, commi 3 e 4, e 3.
(GU n.44 del 30-10-2024 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi n. 12 (pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it) contro la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Toscana n. 30 del 29 luglio 2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2024, rubricata «Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla legge regionale n. 31/2016», in relazione ai suoi articoli 1, 2, commi terzo e quarto, e 3. Le disposizioni impugnate. Nella seduta del 27 settembre 2024, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale della Toscana n. 30 del 2024, in relazione ai suoi articoli 1, 2, commi terzo e quarto, e 3. La legge regionale ha la finalita', enunciata nel suo preambolo, di «adeguare e attualizzare la legge regionale n. 31/2016 alle sopravvenienze normative e giurisprudenziali che, negli ultimi anni, hanno contribuito a delineare un nuovo assetto nella materia delle concessioni demaniali marittime» («considerato» n. 1), poiche' la «situazione di grande incertezza dovuta all'approssimarsi della scadenza dell'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni in essere», renderebbe «necessario procedere con urgenza per fornire ai comuni indicazioni uniformi su tutto il territorio regionale per esperire le procedure comparative per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico ricreative» («considerato» n. 6). A tal fine, il legislatore regionale dichiara di intervenire «con norme di rango legislativo, in conformita' ai principi stabiliti dal legislatore statale» («considerato» n. 6, ultimo periodo), stabilendo «nelle more di un intervento normativo statale ( ... ) l'applicazione del principio che riconosce un equo indennizzo a favore del concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, in conformita' a quanto indicato nella legge n. 118/2022 e a quanto gia' affermato dal Consiglio di Stato nella sopracitata sentenza 17/2021 ove si sancisce che "L'indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovra', pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi» («considerato» n. 7). Nel quadro di tali obiettivi, l'art. 1 della legge regionale, rubricato «Modifiche al preambolo della legge regionale n. 31/2016», stabilisce quanto segue: «1. Dopo il numero 4 del preambolo della legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'art. 32 della legge regionale n. 82/2015), e' inserito il seguente: "4-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge si sono sempre piu' consolidati, in via giurisprudenziale, i principi sulla cui base effettuare le procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni demaniali per finalita' turistico-ricreative, fino alla loro consacrazione in via legislativa avvenuta con l'art. 4 della legge 8 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che, nel declinare i principi ed i criteri direttivi in base ai quali effettuare il riordino della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, conferendo apposita delega al Governo che l'esecutivo non ha esercitato, ha stabilito, tra l'altro, che le procedure comparative debbano svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialita', non discriminazione, parita' di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita', nonche' ha sancito il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente posto a carico del concessionario subentrante; principio individuato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell'adunanza plenaria 9 novembre 2021, n. 17, ove si afferma che «L'indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovra', pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi.»; 2. Dopo il numero 4-bis del preambolo della legge regionale n. 31/2016 e' inserito il seguente: "4-ter. Considerato inoltre che il Consiglio di Stato, sezione VII, con le sentenze 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481, ha affermato: n. 4479 ai paragrafi 29, 30 e 31, n. 4480 ai paragrafi 60, 61 e 62, n. 4481 ai paragrafi 58, 59 e 60, che i principi e i criteri direttivi enunciati dalla legge n. 118/2022 soccorrono certamente per una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, anche se non hanno trovato attuazione essendo la delega scaduta senza esercizio, in quanto tali principi e criteri direttivi entrano senz'altro a comporre il quadro dei riferimenti assiologici che permeano l'ordinamento vigente." 3. Dopo il numero 4-ter del preambolo della legge regionale n. 31/2016 e' inserito il seguente: "4-quater. Considerato pertanto che, in attesa del riordino della disciplina della materia da parte dello Stato, e' opportuno intervenire, tenendo conto dei principi della legge n. 118/2022, al fine di esercitare il coordinamento istituzionale degli enti locali per definire una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, che i comuni devono effettuare nell'esercizio delle funzioni attribuite loro da parte della Regione;". 4. Dopo il numero 4-quater del preambolo della legge regionale n. 31/2016 e' inserito il seguente: "4-quinquies. Nelle more del riordino della disciplina statale in materia, si rende pertanto necessario definire i criteri per la determinazione dell'indennizzo e demandare alle linee guida adottate dalla Giunta regionale, che costituiscono direttive generali ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di stabilire le modalita' con le quali determinarlo."» (1) . Il successivo art. 2, intitolato «Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali», nei suoi commi 3 e 4 stabilisce quanto segue: «3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2016, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera: "b-bis) fermo restando quanto stabilito alla lettera b), per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialita' l'essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo;". 4. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2016, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fino al riordino della disciplina statale in materia, le linee guida di cui all'art. 3 definiscono, in applicazione dei principi enunciati nell'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), le modalita' per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale dell'impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall'ente concedente, sia il valore reddituale dell'impresa turistico-balneare, come definita dall'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010). "». Infine, l'art. 3 della legge regionale impugnata, rubricato «Linee guida. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 31/2016», dispone: «1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2016, le parole: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse. 2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2016, dopo le parole: "convertito dalla legge 494/1993, " sono aggiunte le seguenti: "e per la determinazione dell'indennizzo, di cui all'art. 2, comma 1-bis, "». Per effetto di tali interventi, l'art. 2 della legge regionale della Toscana n. 31 del 2016 ha assunto il seguente tenore: «Art. 2 (Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali). - 1. Nell'ambito delle procedure comparative per il rilascio delle concessioni di durata superiore a sei anni e fino a venti anni, di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400/1993 convertito dalla legge 494/1993, nel rispetto dei principi di imparzialita', non discriminazione, parita' di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita': a) costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio, l'impegno, da parte dell'assegnatario, a non affidare a terzi le attivita' oggetto della concessione, fatte salve: 1) la possibilita' di affidamento in gestione delle attivita' secondarie ai sensi dell'art. 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione); 2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso; b) per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di preferenza la presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati nell'integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato con delib. C.R. 27 marzo 2015, n. 37, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d'ambito e con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali; b-bis) fermo restando quanto stabilito alla lettera b), per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialita' l'essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo; [c) in caso di area gia' oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale] (2) ; [d) al concessionario uscente e' riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90 per cento del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui alla lettera c), da pagarsi integralmente prima dell'eventuale subentro] (3) ; e) le pubblicazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull'Albo pretorio online comunale, per il rilascio di nuove concessioni effettuate ex art. 18 del regolamento del codice della navigazione secondo le linee guida dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e per le quali non e' pervenuta opposizione, ne' domande concorrenti, sono valide ed efficaci ai fini dell'applicazione della presente legge. 1-bis. Fino al riordino della disciplina statale in materia, le linee guida di cui all'art. 3 definiscono, in applicazione dei principi enunciati nell'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), le modalita' per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale dell'impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall'ente concedente, sia il valore reddituale dell'impresa turistico-balneare, come definita dall'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010)». L'art. 3 della legge regionale della Toscana n. 31 del 2016 ha assunto il seguente tenore: «Art. 3 (Linee guida). - 1. La Giunta regionale approva linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400/1993 convertito dalla legge n. 494/1993, e per la determinazione dell'indennizzo, di cui all'art. 2, comma 1-bis, in applicazione anche dei criteri e delle condizioni stabilite dall'art. 2 della presente legge, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)». Il quadro normativo di riferimento. La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi interseca una pluralita' di settori materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale (si confronti, per tutte, la sentenza n. 40 del 2017). Alle regioni sono attribuite, dall'art. 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 112 del 1998, competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo. Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 96 del 1999, le relative funzioni sono esercitate, di regola, dai comuni, rispetto ai quali le regioni mantengono poteri di indirizzo (cfr. art. 11, comma 6, della legge n. 217 del 2011 - legge comunitaria 2010 - come modificato dall'art. 34-quater, comma 1, lettera a, del decreto-legge n. 179 del 2012). La titolarita' dei relativi beni demaniali permane in capo allo Stato, non avendo avuto attuazione, attraverso gli specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti all'individuazione dei singoli beni, l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 85 del 2010 che, in combinato disposto con il successivo art. 5, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, aveva prefigurato il trasferimento alle regioni di tali beni. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, «i criteri e le modalita' di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabiliti nell'osservanza dei "principi della libera concorrenza e della liberta' di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale" (sentenza n. 213 del 2011, da ultimo ribadita dalla citata sentenza n. 40 del 2017); ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibilita' di intervento legislativo delle Regioni» (cosi' la sentenza n. 157 del 2017. Cfr. anche, tra le altre, le sentenze nn. 139 del 2021, 10 del 2021, 1 del 2019). Venendo ai profili di diritto dell'Unione europea, come ampiamente noto, l'adeguamento del quadro regolatorio nazionale ai principi previsti dai Trattati e dal diritto derivato dell'Unione ha formato oggetto di un lungo e non sempre lineare processo, tuttora in corso al momento in cui si redige il presente ricorso. Gia' nel febbraio 2009 la Commissione europea avvio' la procedura d'infrazione n. 2008/4908, nell'ambito della quale si censurava il fatto che in Italia l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalita' ricreative si basasse su un sistema di preferenza per il concessionario uscente, se non addirittura di puro e semplice rinnovo automatico della concessione gia' assentita. La Commissione ha quindi chiesto di modificare le disposizioni normative nazionali che producevano tale effetto, ossia l'art. 37 del codice della navigazione e l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 - le quali prevedevano, rispettivamente, il c.d. diritto d'insistenza del concessionario uscente e il rinnovo automatico delle concessioni sessennali - cosi' da passare a un sistema basato su concessioni di durata massima prestabilita, da attribuire mediante procedure selettive trasparenti e non discriminatorie. Nella prima fase della procedura, le contestazioni della Commissione si sono appuntate sulla contrarieta' del regime nazionale alle norme del diritto primario dell'Unione e, in particolare, all'art. 43 dell'allora Trattato CE (ora art. 49 del TFUE), in materia di liberta' di stabilimento, in ragione della barriera all'ingresso che tale regime introduceva nei confronti delle imprese dell'Unione europea, alle quali non era concessa la possibilita', alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore. L'interpretazione e' stata condivisa da codesta Corte costituzionale gia' nella sentenza n. 180 del 2010, che - occupandosi di una legge della Regione Emilia-Romagna che attribuiva ai titolari di concessioni demaniali marittime il diritto a una proroga della durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni - ha dichiarato che simili previsioni determinano una «ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, ( ... ), violando il principio di parita' di trattamento (detto anche "di non discriminazione"), che si ricava dagli articoli 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di liberta' di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi». A tale indirizzo e' stata data continuita' nelle sentenze n. 340 del 2010 e n. 213 del 2011, relative ad altre leggi regionali. Per superare le contestazioni della Commissione, e' stata inserita, nell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 (c.d. «mille proroghe»), una disposizione che ha abrogato l'art. 37, comma 2, del codice della navigazione (ossia la norma che prevedeva il diritto d'insistenza), nel contempo prorogando le concessioni in essere al 31 dicembre 2015, onde consentire, nelle more di tale scadenza, l'adozione di una normativa che disciplinasse l'affidamento delle concessioni attraverso procedure di evidenza pubblica. In fase di conversione del decreto-legge, tuttavia, in questa stessa disposizione fu inserito dal Parlamento un inciso che faceva salva l'applicabilita' del disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, il quale prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni sessennali. La circostanza ha impedito la chiusura della procedura d'infrazione. La Commissione europea ha infatti comunicato, il 5 maggio 2010, una lettera di c.d. «messa in mora complementare» con cui, oltre ad agganciare l'incompatibilita' della normativa dell'Unione anche all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. «direttiva Servizi» o «Bolkestein»), di cui nel frattempo era scaduto il termine di recepimento (28 dicembre 2009), ha chiesto di correggere l'art. 1, comma 18, del decreto «mille proroghe», espungendo il rinvio al meccanismo di rinnovo automatico previsto dal citato decreto-legge 400/1993. Nella lettera di messa in mora complementare, la Commissione - nel ribadire la contrarieta' al Trattato dei meccanismi di proroga automatica o di preferenza del concessionario uscente - ha messo in evidenza che l'art. 12 della direttiva Bolkestein prescrive che, qualora il numero di «autorizzazioni» disponibili per l'esercizio di un'attivita' economica sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili, queste siano assentite attraverso procedure di selezione che assicurino imparzialita' e trasparenza e prevedano un'adeguata pubblicita' dell'avvio della sua procedura e del suo svolgimento. Questo articolo vieta inoltre, al secondo paragrafo, il rinnovo automatico di tali autorizzazioni o l'attribuzione di qualsiasi "vantaggio" al titolare uscente o a persone che si trovino in particolari rapporti con esso (4) . Per «autorizzazione», secondo le definizioni contenute nella direttiva, deve intendersi «qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorita' competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attivita' di servizio o al suo esercizio». La definizione, pertanto, si attaglia a qualsiasi attivita' economica il cui svolgimento postuli l'emissione di una decisione di un'attivita' pubblica. In tale nozione, a giudizio della Commissione, doveva ricomprendersi anche l'attivita' turistico-balneare, considerato che il suo esercizio e' condizionato dal previo rilascio di una concessione sui beni del demanio marittimo. Per superare definitivamente le contestazioni della Commissione, e' stato quindi approvato, in seno alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), un art. 11 («Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime»), che ha eliminato ogni rinvio al regime del rinnovo automatico delle concessioni (5) . Cio' ha consentito l'archiviazione della procedura di infrazione, avvenuta con decisione della Commissione del 27 febbraio 2012. L'art. 11 della legge comunitaria 2010 conferiva anche una delega legislativa per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, ma il relativo termine di quindici mesi e' spirato senza che la delega fosse esercitata. Cio' si deve essenzialmente al fatto che, con l'art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2012, n. 221), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo in essere e' stato prorogato al 31 dicembre 2020. La proroga ope legis ha costituito oggetto dei rinvii pregiudiziali disposti da due tribunali amministrativi regionali (il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia e il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna) che, in sintesi, si sono interrogati sulla compatibilita' della stessa con i principi stabiliti nel Trattato e nel diritto derivato dell'Unione europea (segnatamente, nell'art. 12 della direttiva Bolkestein). La questione e' stata definita dalla Corte di giustizia con sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14, Promoimpresa, e C-67/15, Melis e a.. Ai fini che qui rilevano, la sentenza si segnala per avere confermato che, in linea di principio, le concessioni demaniali in questione rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE e, in particolare, del suo art. 12 (pur residuando, nei casi di specie, un apprezzamento di fatto - rimesso al giudice nazionale - circa la natura «scarsa», o meno, della risorsa attribuita in concessione (6) ). In particolare, essa ha ritenuto che le concessioni possano «essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorita' nazionali al fine di poter esercitare la loro attivita' economica» (cfr. punto 41 della sentenza). La Corte di giustizia ha, peraltro, anche affermato che l'eventuale inapplicabilita' delle disposizioni della direttiva non esimerebbe le autorita' concedenti dall'affidare le concessioni che abbiano un interesse transfrontaliero certo - che siano, cioe', tali da poter ragionevolmente suscitare l'interesse economico di un operatore economico situato in un altro Stato membro dell'Unione - nel rispetto delle regole fondamentali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, del principio di non discriminazione (7) . All'indomani del deposito della sentenza della Corte di giustizia - la quale, nella sostanza, chiariva che era passibile di disapplicazione la proroga al 2020 delle concessioni esistenti, disposta dall'art. 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012 - il Parlamento, senza abrogare tale disposizione, e' intervenuto inserendo, in sede di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, un comma 3-septies all'art. 25, del seguente tenore: «Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformita' ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuita', conservano validita' i rapporti gia' instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25». Un successivo disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo», presentato nel corso della XVII legislatura, non e' stato approvato dal Parlamento. Con l'art. 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il legislatore ha prorogato ulteriormente l'efficacia delle concessioni dei beni del demanio marittimo per quindici anni, cosi' differendone la scadenza al 2033. A fronte di diverse pronunce giudiziali e decisioni amministrative di disapplicazione di tale proroga, per contrarieta' con il diritto dell'Unione, con l'art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' stata ribadita l'efficacia della proroga disposta con la legge n. 145 del 2018. In questo contesto, sono intervenute le due note sentenze dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, numeri 17 e 18 del 9 novembre 2021, che hanno confermato l'incompatibilita' della proroga con il diritto dell'Unione europea, con conseguente obbligo della sua disapplicazione anche da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilendo tuttavia che - nei due casi sub iudice, ma con indicazione di un principio di diritto di portata tendenzialmente generale - l'efficacia delle concessioni in essere poteva ritenersi prorogata fino alla data del 31 dicembre 2023, onde evitare l'impatto socio-economico che sarebbe derivato da una decadenza immediata e generalizzata di tutti i titoli in essere e, nel contempo, concedere alle amministrazioni un lasso di tempo utile per predisporre le procedure di gara (che, auspicabilmente, avrebbero potuto, nel medesimo periodo di tempo, formare oggetto di un riordino legislativo della materia in conformita' ai principi e alla disposizioni del diritto dell'Unione europea). In linea con questa indicazione, con l'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono stati abrogati i commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 e si e' stabilito che le concessioni demaniali in esame avrebbero continuato ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, con eccezione dei casi in cui ragioni oggettive impedissero la conclusione delle procedure di gara entro tale data (casi nei quali il termine di scadenza delle concessioni era prorogato per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024). L'art. 4 della medesima legge conferiva al Governo una delega per l'adozione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o piu' decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive. Questa delega non e' stata, tuttavia, esercitata dal Governo. Con l'art. 12, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, il termine di scadenza delle concessioni de quibus e' stato fissato al 31 dicembre 2024, con possibilita' di «slittamento» sino al 31 dicembre 2025, in presenza di oggettive ragioni tali da impedire la conclusione tempestiva delle procedure selettive (cosi' l'art. 10-quater, comma 3, del medesimo decreto-legge). Nelle more di tali interventi normativi, e in particolare nel dicembre 2020, la Commissione europea aveva avviato una nuova procedura di infrazione, la n. 2020/4118, giunta poi allo stadio di parere motivato il 16 novembre 2023, nella quale ha formulato contestazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nella procedura avviata nel 2008, come integrata dalla messa in mora complementare del 2010. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito di rinvio disposto dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, e' tornata a pronunciarsi sulla materia con la sentenza 20 aprile 2023, nella causa C-348/22, AGCM/Comune di Ginosa, nella quale ha ribadito che il diritto dell'Unione osta alla concessioni di proroghe delle concessioni in parola, poiche' l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva Bolkestein impone agli Stati membri, in termini incondizionati e sufficientemente precisi, l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attivita'. Infine, l'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. «decreto salva-infrazioni») - successivo alla legge regionale impugnata e in corso di conversione al momento in cui si propone il presente ricorso - ha riscritto gli articoli 3 e 4 della legge n. 118 del 2022, definendo le caratteristiche della procedura di affidamento delle concessioni, stabilendo che queste dovranno essere avviate al piu' tardi entro il 30 giugno 2027, e prevedendo un sistema di indennizzi per i concessionari uscenti. Quanto a quest'ultimo, e' previsto che il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo, a carico del concessionario subentrante, pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorita' competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonche' pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Per definire i criteri per calcolare tale equa remunerazione, si rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025, la cui mancata adozione non giustifica, tuttavia, il mancato avvio della procedura di affidamento. Per quanto riguarda il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, questo sara' determinato con un'apposita perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, con spese a carico del concessionario uscente. La perizia deve essere rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilita' da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le disposizioni della legge regionale impugnate sono illegittime per i seguenti motivi: 1) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettere e), della Costituzione violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza». Si e' visto che, per costante giurisprudenza della Corte, i criteri e le modalita' di affidamento delle concessioni demaniali marittime - oltre a dover essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della liberta' di stabilimento imposti dal Trattato e dal diritto derivato dell'Unione europea - riguardano ambiti da ritenersi estranei alla potesta' legislativa di intervento delle regioni (si vedano, per tutte, le sentenza nn. 213 del 2011 e 40 del 2017). A tali criteri puo' dare contenuto esclusivamente la legge statale (fermo restando, poi, che la declinazione in concreto dei criteri normativi ben puo' rientrare nell'ambito delle competenze amministrative di regioni ed enti locali), giacche', diversamente, si finirebbe per abdicare all'esigenza della regolazione uniforme, sul piano nazionale, della disciplina della concorrenza e delle condizioni del mercato, nonche', in ultima analisi, alla parita' di trattamento, al cui presidio e' appunto posto il titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. Quanto precede va affermato anche a prescindere dagli aspetti sostanziali della regolazione: anche ad ammettere, ad esempio, che l'attribuzione di un titolo di premialita' alla micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa sia scelta compatibile con gli obiettivi di politica sociale richiamati dall'art. 12, par. 3, della direttiva servizi (e, in effetti, in parte se ne rinviene traccia anche nel novellato art. 4, comma 1, della legge n. 118 del 2022, che nell'ultimo periodo richiama la finalita' di «agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili»), e' evidente che essa non puo' riguardare solo una parte del territorio nazionale. Nella fattispecie, peraltro, l'intervento normativo regionale si presta - come si vedra' - a fondate censure anche nel merito delle scelte con esso operate. Ne' puo' rilevare che, al tempo dell'entrata in vigore della legge, a livello statale non fosse stato ancora adottata una specifica disciplina di riordino della materia: alle regioni non e' consentito intervenire con legge in materie di competenza esclusiva dello Stato, quale e' quella regolata dalla direttiva servizi, con l'argomento che la disciplina che si va a introdurre sia, in tesi, maggiormente rispondente al diritto dell'Unione europea e agli obblighi di trasposizione della suddetta direttiva. Giova, al riguardo, richiamare quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2019: «Non vale, d'altra parte, evocare concorrenti competenze regionali indotte dalla natura prettamente locale della realta' sulla quale interviene la l.r. Liguria n. 26 del 2017, poiche' il mercato delle concessioni balneari non ha dimensione solo locale, ma rilievo potenzialmente transfrontaliero (tanto da interessare le competenze dell'Unione europea, che appunto sono impegnate sul presupposto che l'offerta di una concessione balneare possa intercettare l'interesse di un operatore stabilito in altro Stato membro). Ne' maggior pregio ha, infine, l'argomento della resistente che fa leva sulla "clausola di cedevolezza", di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 59 del 2010, giacche' l'ambito di applicazione di tale clausola attiene alle materie di competenza esclusiva regionale e a quelle di competenza concorrente. Competenze, queste, che - al fine di assicurare il tempestivo recepimento della direttiva 2006/123/CE - lo Stato puo' "attrarre in sussidiarieta'" nelle more del loro esercizio da parte delle Regioni, senza, pero', che la previsione della clausola consenta, poi alle regioni di intervenire sull'intera materia regolata dalla direttiva e, quindi, anche in ordine a suoi contenuti o profili che attengano alla competenza esclusiva del legislatore statale. Il che vale anche nella prospettiva della cosiddetta "cedevolezza invertita" poiche' l'intervento che il legislatore regionale puo' anticipare nell'inerzia del legislatore statale attiene pur sempre (e soltanto) a materie di competenza concorrente della Regione. Ed invero la sentenza n. 398 del 2006 - dalla quale la resistente ritiene di evincere un tale (inespresso) speculare principio di cedevolezza - afferma bensi' "la legittimita' dell'intervento legislativo di una Regione in funzione immediatamente attuativa di una direttiva comunitaria", ma contestualmente precisa che tale intervento dipende "dalla sua inerenza ad una materia attribuita alla potesta' legislativa regionale"». Alla stregua di tali pacifici principi, si dimostra illegittimo, innanzitutto, l'art. 1 della legge regionale impugnata, benche' questo si limiti a modificare il preambolo della legge regionale n. 31 del 2016, Come si e' visto nella nota a pie' di pagina 1, infatti, nell'assetto statutario toscano la motivazione e' elemento essenziale della legge e forma «parte integrante» del testo normativo, ossia contribuisce a formarne il contenuto precettivo. Cio' posto, il preambolo della legge regionale n. 31 del 2016, come modificato dall'art. 1 della legge regionale oggi impugnata, eccede dalle competenze legislative della regione, invadendo la competenza esclusiva dello Stato, in quanto: muove dall'erroneo presupposto, che essa finisce per codificare, che spetti al legislatore regionale stabilire i principi e i criteri direttivi sulla cui base effettuare le procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni demaniali per finalita' turistico-ricreative e definire - sia pure «nelle more del riordino della disciplina statale in materia» (espressione su cui si tornera' infra) - i criteri per la determinazione dell'indennizzo, demandando la loro concreta individuazione a un provvedimento (le «linee guida») attribuito alla competenza dalla Giunta regionale; stabilisce di incorporare, a tal fine, nell'ordinamento regionale le previsioni contenute nella legge n. 118 del 2022, in forma di criteri di delegazione legislativa (poi non esercitata a livello statale), finendo per conferire potenziale ultrattivita' a tali previsioni, rendendole resistenti a eventuali interventi di novellazione da parte del legislatore statale (evenienza che, come si e' visto, si e' poi verificata, considerato che l'art. 1 del decreto-legge n. 131 del 2024 ha modificato gli articoli 3 e 4 della legge n. 118 del 2022, che appunto contenevano, nella previgente versione, i «principi e criteri direttivi» incorporati nella legge regionale). Per ragioni consimili e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge regionale impugnata, che - dando contenuto precettivo a quanto enunciato nella motivazione - definisce un aspetto essenziale della procedura di affidamento, quale i criteri di scelta del contraente, introducendo un criterio di premialita' («l'essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo») e confermando quello gia' contenuto nella lettera b) dell'art. 2, comma 1, delle legge regionale n. 31 del 2016, riferito alla presentazione di progetti di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero. Lo stesso vizio di eccesso di potere legislativo regionale, per invasione della competenza esclusiva dello Stato, caratterizza l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 30 del 2024, che disciplina un altro aspetto essenziale delle procedure di affidamento, come il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente da porre a carico del subentrante, suscettibile di incidere sul corretto dispiegarsi della concorrenza, in quanto idoneo a introdurre una ingiustificata ed eccessivamente elevata barriera di ingresso ai nuovi entrati [valga richiamare, sul punto, la sentenza n. 157 del 2017, cit. che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c) e d) della legge regionale n. 31 del 2016, che appunto riguardava il tema degli indennizzi]. Ne' vale a elidere il vulnus alla competenza esclusiva dello Stato l'incipit del comma, «Fino al riordino della disciplina statale in materia», sia per la descritta illegittimita' del meccanismo della «cedevolezza invertita», tanto piu' se si pretenda di esercitarla in materie di competenza esclusiva statale (si veda Corte costituzionale n. 1 del 2019), sia per la vaghezza della formula utilizzata, la quale rende, a ben vedere, assolutamente incerto il verificarsi dell'evento che, in tesi, determinerebbe l'inefficacia della norma regionale. Prova che ne sia che il 16 settembre 2024, ossia lo stesso giorno in cui e' stato pubblicato il decreto-legge n. 131 del 2024, la Giunta regionale della Toscana ha adottato le linee guida in questione e, nell'occasione, gli organi della Regione hanno manifestato pubblicamente l'opinione secondo cui la «cedevolezza» non si era realizzata (8) E', conseguentemente, illegittimo anche l'art. 3 della legge regionale impugnata, il cui effetto, come si e' visto, e' di attribuire alla Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti generali riguardo alla determinazione dell'indennizzo spettante ai concessionari uscenti, sulla scorta dei criteri individuati nel comma 1-bis, del novellato art. 2 della legge regionale n. 31 del 2016, cosi' consentendo all'organo di Governo regionale di invadere - attraverso la mediazione della detta (incostituzionale) disposizione - la competenza esclusiva dello Stato. 2) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza. In relazione all'art. 117, comma primo, Costituzione, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il vizio sopra denunciato e' assorbente e si ritiene possa rendere superfluo l'esame dei contenuti specifici delle disposizioni della legge regionale impugnata. Tali contenuti, in ogni caso, integrano la violazione degli obblighi derivanti dal Trattato e dall'art. 12 delle direttiva 2006/123/CE, nella misura in cui stabiliscono elementi di premialita' nelle selezioni e fissano principi o criteri di determinazione dell'indennizzo eccentrici rispetto a quelli stabiliti dal legislatore statale nei novellati articoli 3 e 4 della legge n. 118 del 2022. Questi ultimi articoli possono utilmente assumersi quali «norme interposte», benche' intervenuti dopo l'approvazione della legge regionale, considerato che essi rappresentano l'equilibrio che, nell'interlocuzione con la Commissione europea, si e' potuto raggiungere in vista della chiusura della procedura di infrazione. L'assetto che deriva dalle norme regionali impugnate si discosta, in alcuni casi anche notevolmente, da questo equilibrio. Se ne discosta, innanzitutto, nella misura in cui introduce i due elementi di premialita' nelle selezioni per gli affidamenti delle concessioni di cui alle lettere b) e b-bis) del novellato art. 2, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2016, rappresentati dalla presentazione di progetti di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero e dall'essere, l'operatore economico interessato, una micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo. Ma se ne discosta, soprattutto, nei criteri di calcolo dell'indennizzo in favore del concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante. Il dato emerge con chiarezza dal confronto tra il nuovo comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 31 del 2016 con le previsioni dell'art. 1 del decreto-legge n. 131 del 2024. La norma regionale, infatti, commisura l'indennizzo al valore aziendale dell'impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall'ente concedente, sia il valore reddituale dell'impresa turistico-balneare, come definita dall'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. La norma statale, viceversa, limita l'indennizzo al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorita' competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, cui va aggiunto esclusivamente quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, secondo criteri da determinarsi con successivo decreto interministeriale. Inoltre, mentre la norma statale affida all'ente concedente la scelta dell'esperto chiamato a valutare le grandezze rilevanti, secondo modalita' tali da garantirne l'indipendenza, la norma regionale prevede che la perizia sia redatta da un esperto incaricato «a cura» del concessionario uscente. Se ne deve concludere che le previsioni della legge regionale vanno al di la' dell'equilibrio identificato dalla normativa statale al fine di contenere la portata dell'indennizzo nei limiti stabiliti dalla normativa europea, per come interpretata dalla Commissione, e pertanto - lungi dal garantire al concessionario uscente un equo ristoro nei limiti dell'affidamento tutelabile - finisca per accordare ad esso quel «vantaggio» vietato dall'art. 12, par. 2, della direttiva servizi e dalla norma nazionale di recepimento (art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Anche per tali ragioni va, quindi, dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni di legge regionale impugnate. (1) Merita qui ricordare che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana «(l)e leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge». L'art. 9, comma 1, della legge regionale della Toscana n. 55 del 2008 stabilisce, poi, che «(l)a motivazione delle leggi e dei regolamenti e' contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo ed e' composta dai "visto" e dai "considerato"». (2) Lettera dichiarata incostituzionale con sentenza 7 luglio 2017, n. 157. (3) Lettera dichiarata incostituzionale con sentenza 7 luglio 2017, n. 157. (4) Si riporta, per maggior comodita' di lettura dei Giudicanti, il testo dell'art. 12 della direttiva servizi, rubricato «Selezione tra diversi candidati»: «1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata adeguata e non puo' prevedere la procedura di rinnovo automatico ne' accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami. 3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario». La disposizione e' stata recepita nell'ordinamento nazionale dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il quale dispone quanto segue: «1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi. 2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario. 3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. 4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo». (5) Si riporta, di seguito, il testo originario dell'art. 11 della legge comunitaria 2010: «1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa: a) il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato; b) al comma 2-bis dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; c) all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84». 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (...). 3. - 6. (... )» (6) Cfr., in particolare, il punto 43 della decisione: «Per quanto riguarda, piu' specificamente, la questione se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsita' delle risorse naturali, spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto. A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensi' comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato». (7) Giova evidenziare che, nella sentenza 20 gennaio 2018, causa C-360/15, X, la Corte di giustizia ha poi definitivamente chiarito che la direttiva servizi si applica anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro e non solo alle situazioni di interesse transfrontaliero certo. (8) Si riporta, al riguardo, il comunicato stampa emesso dalla Regione Toscana il 17 settembre 2024 (sottolineature aggiunte): «Dopo l'approvazione della legge regionale, lo scorso luglio, che riordina in Toscana la materia delle concessioni demaniali marittime, la giunta regionale ha approvato ieri le linee guida riguardanti l'istruttoria per il rilascio delle concessioni e per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte di quello subentrante. Nelle stesse ore in cui la Giunta approvava la propria delibera, e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge nazionale che contiene i criteri per disciplinare le gare delle concessioni balneari, demandando ad un ulteriore decreto ministeriale, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, la definizione dei criteri per determinare l'indennizzo. "Il decreto legge appena entrato in vigore - spiegano presidente Giani e l'assessore ad economia e turismo Leonardo Marras - da' la possibilita' ai Comuni di prolungare la validita' delle concessioni fino al 30 settembre 2027, ma restano da regolamentare gli indennizzi ai concessionari uscenti. Evidentemente questa lunga gestazione prima della firma del Presidente Mattarella ha introdotto cambiamenti anche sostanziali, tanto che la norma regionale e le linee attuative sono in linea, e dunque hanno pieno valore anche di fronte alla norma nazionale. Tale norma pero' e' talmente confusa che sicuramente la nostra legge la migliora e da' un quadro di riferimento a tutti i comuni toscani invece di lasciarli da soli di fronte alle nuove responsabilita'" "La Toscana si e' mossa con la massima tempestivita' - continuano il presidente Giani e l'assessore Marras - ottenendo il consenso di Anci, comuni costieri e associazioni di categoria. Il confronto con tutti i soggetti coinvolti e' infatti proseguito nel corso dei mesi estivi proprio per arrivare a delle indicazioni trasparenti in grado di tutelare un settore cosi' rilevante in attesa del Governo". Il documento approvato ("Linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni demaniali per finalita' turistico ricreative e per la determinazione dell'indennizzo, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 31, come modificata dalla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30") contiene le direttive generali alle quali i Comuni dovranno uniformarsi nella valutazione delle istanze per il rilascio delle concessioni balneari e per determinare l'equo indennizzo, che rappresenta una delle novita' della nuova legge. In particolare, per quanto riguarda questo ultimo punto, le linee guida stabiliscono che per determinare l'indennizzo occorrono due elementi: il residuo ammortamento degli investimenti realizzati durante la concessione ed il valore reddituale dell'impresa turistico-balneare. Viene precisato che il valore dell'indennizzo deve essere attestato da una perizia giurata di stima presentata dal concessionario uscente, che ne sosterra' i relativi costi e scegliera' tra i professionisti abilitati il perito incaricato di redigerla. Spetta al Comune verificare la terzieta' del perito scelto dal concessionario. Inoltre si stabilisce che per la determinazione dell'indennizzo il perito deve fare riferimento ai principi, alle metodologie e alle procedure di stima di cui alla norma UNI 11729/2018 'Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo (imprese balneari)' e ai vigenti principi italiani di valutazione, come approvati dal Consiglio dei Garanti dell'Organismo italiano di valutazione. Per la determinazione del valore degli investimenti, qualora il concessionario abbia beneficiato di contributi di qualunque genere e tipologia, da parte di ente pubblico o di un organismo di diritto pubblico, il loro importo va escluso dalla determinazione dell'indennizzo».
P.Q.M. Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' degli articoli 1, 2, commi terzo e quarto, e 3 della legge regionale della Toscana 29 luglio 2024, n. 30. Con l'originale notificato del ricorso si depositera' l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024. Roma, 2 ottobre 2024 L'Avvocato dello Stato: Fiorentino