Con dodici Ordinanze cautelari depositate in data 9 gennaio 2025 il TAR Lecce ha accolto la richiesta avanzata da altrettanti concessionari balneari del Comune di Ginosa, tutti difesi dall’Avv. Danilo Lorenzo, avverso i provvedimenti con i quali l’Amministrazione Comunale, disapplicando la legge n. 118/2022 nel testo modificato dapprima dal D.L. n 131/2024 e poi dalla legge n. 166/2024, aveva dichiarato la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024, ordinando la
rimozione di tutte le strutture presenti sulle aree demaniali e pubblicando i bandi di gara per assegnare le concessioni riguardanti 20 lotti.
La questione pendente innanzi al Tar Lecce è particolarmente delicata e soprattutto innovativa atteso che, per la prima volta dalla pubblicazione della legge n. 166/2024, il Giudice Amministrativo è chiamato a pronunciarsi in merito alla corretta applicazione della norma citata, nel complesso considerata. Numerose sono le questioni sottoposte all’attenzione del TAR Lecce che riguardano sia la attuale durata delle concessioni balneari, sia la correttezza dell’operato del Comune di Ginosa con
riferimento alla legittimità del bando di gara e al contenuto dello stesso. Con le citate Ordinanze il Giudice Amministrativo Salentino ha ritenuto di sospendere l’efficacia dei provvedimenti in merito alla scadenza dei titoli concessori, legittimando l’occupazione dell’area demaniale in concessione. Per quanto attiene la impugnazione del bando di gara e del suo contenuto, il TAR Lecce ha ritenuto che la questione merita adeguato approfondimento nella fase di merito, fissando l’udienza pubblica
per il giorno 5 marzo 2025.
In particolare, nelle citate Ordinanze si legge che le questioni sottese alla decisione del giudizio richiedano adeguato approfondimento in sede di merito, “sia con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate da parte dell’Amministrazione comunale, sia per quanto concerne le censure sottoposte a mezzo del ricorso, tra cui, in particolare, quelle relative all’applicabilità delle disposizioni in materia di gare d’appalto, all’operatività per il caso di specie delle previsioni di cui alla legge 118 del 5 agosto 2022 (come da ultimo modificate con legge n. 166 del 14 novembre 2024), al riconoscimento degli indennizzi per i concessionari uscenti e alla mancata previa approvazione del piano delle coste da parte
dell’Amministrazione comunale” Ritenuto altresì che l’interesse cautelare possa ritenersi allo stato soddisfatto a mezzo dell’accoglimento dell’istanza nei limiti già riconosciuti con il decreto ex art. 56 cod. proc. amm. e, pertanto, garantendo
nelle more del giudizio la prosecuzione del rapporto concessorio in essere”.
“Le decisioni adottata dal TAR Lecce, sebbene intervenuta in una fase cautelare, sono particolarmente importanti”, ha affermato l’Avv. Danilo Lorenzo che difende i dodici concessionari di Ginosa; “comprensibilmente il Giudice Amministrativo di Lecce ha ritenuto di rimettere alla fase di merito la decisione sulla legittimità del bando di gara, non rigettando tale richiesta ma ritenendola meritevole di adeguato approfondimento nella fase di merito. Sicuramente positiva è, d’altro canto, la decisione
adottata con riferimento alla perdurante validità del titolo concessorio, attesa l’intervenuta pronuncia cautelare di sospensione dei provvedimenti comunali che, disapplicando il D.L. n. 131/2018 e la relativa previsione sulla perdurante durata delle concessioni demaniali, avevano ritenuto scaduti i titoli alla data del 31.12.2024, con conseguente ordine di rimessione in pristino delle aree demaniali attualmente in concessione. Le decisioni cautelari del Tar Lecce hanno garantito, nelle more del giudizio in corso, la prosecuzione del rapporto concessorio.
Ci auguriamo che, alla luce dei pronunciamenti del Giudice Amministrativo di Lecce, il Comune di Ginosa Voglia desistere dal proseguire le procedure di gara bandite, in attesa della decisione di merito fissata, come innanzi detto, in tempi rapidi”.
E’ necessario e urgente togliere la delega ai Comuni per la gestione del demanio marittimo per garantire uniformità di trattamento a livello nazionale. Disapplicare una Legge dello Stato da parte di un Ente è indicativo di “contaminazione” faziosa! Ma siamo una categoria di PASSIVI che aspettano l’evento miracoloso . DOBBIAMO difendere il nostro lavoro e le nostre famiglie ! SVEGLIAAAA!!!