“Esclusione dalla Direttiva Bolkestein delle concessioni demaniali marittime nei siti Natura 2000”

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Photo by Nicolò Canu

Questione cruciale riguardante l’interazione tra la direttiva sui servizi (Direttiva 2006/123/CE, nota come “Bolkestein”) e le concessioni demaniali marittime in aree protette della Rete Natura 2000. Il contesto principale è che tali concessioni, ricadenti in zone soggette a normativa ambientale comunitaria specifica (come le Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 2009/147/CE), non siano assoggettabili alla direttiva Bolkestein, poiché prevale il principio di tutela ambientale su quello di libero mercato.

  1. Gerarchia delle norme comunitarie:
    Il diritto dell’UE riconosce il principio di lex specialis derogat legi generali (una norma settoriale prevale
    su una generale). Le Direttive Habitat e Uccelli, che istituiscono la Rete Natura 2000, rappresentano una
    normativa settoriale sui beni di concessioni demaniali marittimi, volta a garantire la conservazione della
    biodiversità. Esse impongono agli Stati membri obblighi rigorosi per evitare il deterioramento dei siti,
    inclusa la valutazione di compatibilità ambientale per attività economiche. Pertanto, queste regole
    specifiche escludono l’applicazione della direttiva Bolkestein, che persegue obiettivi di liberalizzazione
    del mercato.
  2. Priorità ambientale vs. logica di mercato:
    La Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che la tutela dell’ambiente costituisce un “interesse
    fondamentale” dell’Unione (art. 11 TFUE e art. 37 Carta dei Diritti Fondamentali). Di conseguenza, le
    attività in aree Natura 2000 devono essere gestite in modo da privilegiare la conservazione, anche
    limitando la concorrenza se necessario. La Bolkestein, invece, mira a rimuovere ostacoli al mercato
    interno, presupponendo un contesto di libera iniziativa economica incompatibile con le restrizioni
    ambientali.
  3. Esclusione esplicita nella direttiva Bolkestein:
    L’art. 1(6) della direttiva 2006/123/CE esclude esplicitamente dal suo ambito i servizi di interesse
    economico generale e le attività già coperte da altre normative settoriali. Poiché le concessioni in aree
    Natura 2000 sono subordinate al rispetto delle Direttive Habitat/Uccelli (che richiedono autorizzazioni
    vincolate a criteri ecologici), non rientrano nel campo di applicazione della Bolkestein, essendo già
    regolate da un quadro normativo prioritario.
  4. Implicazioni pratiche:
    Gli Stati membri possono pertanto mantenere regimi concessionali non aperti al mercato (es. rinnovi
    automatici, criteri non competitivi) per le aree demaniali marittime protette, purché giustificati da esigenze
    ambientali. Ciò è coerente con la giurisprudenza UE, che consente deroghe al principio di concorrenza
    qualora necessarie per proteggere l’ambiente (art. 52 TFUE).

    Le concessioni in siti Natura 2000 sono effettivamente escluse dalla direttiva Bolkestein grazie alla
    preminenza del diritto ambientale comunitario, che prevale sugli obiettivi di liberalizzazione. Natura
    specifica delle concessioni in aree Natura 2000: Le concessioni in aree Natura 2000 non possono essere
    considerate meramente come attività economiche ordinarie. La gestione di queste aree richiede un
    approccio integrato che tenga conto degli obiettivi di conservazione. Questo può comportare limitazioni
    alle attività economiche, vincoli ambientali specifici, obblighi di monitoraggio e gestione ambientale. Le
    concessioni in questi siti sono quindi intrinsecamente diverse da quelle che si trovano al di fuori, in
    quanto devono necessariamente essere compatibili con le finalità di tutela ambientale del sito Natura
    2000.

“Elevando a unico elemento della concessione lo scopo economico. Così facendo, ci si occupa di una parte, dimenticando il tutto. Se così, lo scopo della direttiva Bolkestein è la eliminazione di ogni ostacolo all’esercizio di un diritto privato già esistente per uno scopo esclusivamente economico, applicarla alle concessioni demaniali significa considerare tutta la legislazione che
protegge il demanio marittimo una limitazione non giustificata o discriminatoria rispetto a ogni altra attività economica situata nel restante territorio dello stato.”

Pasquale Faraco imprenditore Lucano

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