Ue apre procedura d’infrazione alla Grecia per le concessioni di utilizzo delle zone costiere

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Nel pacchetto d’infrazioni di dicembre la Commissione decise di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Grecia (INFR(2024)2243) per il mancato rispetto delle norme relative alle procedure di autorizzazione per l’utilizzo delle zone costiere pubbliche. In Grecia gli operatori economici, ad esempio i ristoranti, possono utilizzare le spiagge adiacenti ai rispettivi stabilimenti senza alcuna procedura di selezione competitiva. Nello specifico, la Commissione ritiene che la legislazione greca risulta incompatibile con la direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE) e con il principio della libertà di stabilimento a norma dell’articolo 49 TFUE. La direttiva stabilisce che in tali casi gli Stati membri devono attuare una procedura di selezione aperta a tutti i potenziali candidati, garantendo la piena imparzialità e trasparenza. Inoltre, per i casi in cui è probabile che venga pregiudicato un interesse transfrontaliero, un sistema come quello previsto dalla legge greca scoraggerebbe i prestatori transfrontalieri dall’esercitare attività di servizio sulle porzioni della costa in questione, in violazione dell’articolo 49 TFUE. La Commissione procede pertanto all’invio di una lettera di costituzione in mora alla Grecia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Nello stesso pacchetto la Commissione aveva proceduto a inviare parere motivato alla Spagna per analoghe motivazioni quali la possibilità di rilasciare concessioni per la costruzione di strutture permanenti (quali ristoranti o allevamenti ittici) sul demanio pubblico costiero semplicemente dietro presentazione di una domanda, seguita da un periodo di informazione pubblica di 20 giorni senza ricorrere a una procedura di selezione imparziale e trasparente. La Commissione ha ritenuto inoltre che la proroga della durata di tali concessioni ai sensi del diritto nazionale, in alcuni casi fino a 75 anni, violi la stessa disposizione, in quanto comporta un diritto preferenziale a favore degli operatori storici.

Ad oggirusulta trascorso il periodo di due mesi, concesso al paese iberico, per rispondere al parere motivato.

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