Tar del Lazio sospende i bandi erogati dal Comune di Roma

Marco Maurelli, Federbalneari Italia: “Sospensiva già annunciata”

Con ordinanza del 13 marzo 2025 il Tar del Lazio ha sospeso i Bandi di Roma Capitale per l’affidamento della concessione demaniali marittime.  La motivazione lascia poco spazio all’immaginazione in merito a quella che potrà essere la sentenza finale.

In particolare, entrando nel merito della vicenda, specifica il Tribunale Amministrativo, l’Amministrazione Capitolina non ha rispettato la legge 5 agosto 2022, n. 118, come sostituito dall’art. 1 d.l. 16 settembre 2024, n. 131 (conv. con modif. dalla l. 14 novembre 2024, n. 166), posto che il legislatore ha innovativamente stabilito che i titolari delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative siano selezionati attraverso un modulo procedimentale verosimilmente connotato (co. 13) in termini di specialità, esclusività e immediata applicazione.

“Già in passato avevamo espresso delle perplessità in merito a come l’Amministrazione Capitolina stava affrontando la questione relativa ai Bandi di gara per l’affidamento della concessione demaniali marittime. – afferma Marco Maurelli Presidente di Federbalneari Italia – L’ordinanza del TAR del Lazio non fa che assecondare la linea di opposizione dei nostri associati in attesa della trattazione del merito prevista nell’udienza del 14 ottobre 2025. In questa fase, con le imprese del litorale romano fortemente impegnate nella complessa preparazione della stagione estiva, è fondamentale garantire continuità al turismo e affrontare con la giusta attenzione il grande tema del Giubileo del Mare di Roma. Serve stabilità e chiarezza normativa in ogni aspetto, per questo chiediamo il ritiro immediato dei bandi di altri lotti concessori emessi con gli stessi errori formali.”

“Roma Capitale non ha rispettato i suddetti principi di immediata applicazione sia sotto il profilo della durata dell’affidamento, prevedendo un anno anziché 5, sia sotto il profilo economico, prevedendo un importo aggiuntivo rispetto al canone attraverso l’imposizione di royalty, quando, invece, i canoni sono prefissati dalla legge. La durata della concessione in rapporto agli investimenti, infatti, non può essere derogata neppure da casi eccezionali come l’approvazione del PUA” ha dichiarato l’Avvocato Vincenzo Cellamare dello Studio Zunarelli.

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