Il rilascio da parte di un Comune della concessione per la realizzazione di un «punto di ormeggio» nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto è subordinato all’esperimento di un’apposita procedura concorsuale.
Il principio di diritto a tutela della concorrenza è stato affermato dal TAR Lecce, che, con una sentenza pubblicata in questi giorni, condividendo le tesi difensive svolte dall’avvocato Antonio Quinto nell’interesse del Comune di Porto Cesareo, ha rigettato il ricorso proposto da un operatore che richiedeva la concessione in via diretta distinguendo le opere portuali rispetto alle concessioni per gli stabilimenti balneari.
Com’è stato eccepito dall’Amministrazione Comunale «la previsione di ordinarie dinamiche concorsuali ai fini del rilascio delle nuove concessioni è in linea con la normativa statale e comunitaria in materia di concorrenza, che richiede l’esperimento di una procedura di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici».
Come dedotto in giudizio dall’ avvocato Quinto è fondamentale l’insegnamento della Corte Costituzionale, secondo cui in materia di concessioni demaniali marittime occorre verificare se le disposizioni regionali nella specifica materia abbiano invaso, derogandola, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Così non è nella Regione Puglia atteso che l’art. 8 della l.r. n. 17 del 2015 prescrive, correttamente, il ricorso a procedure di evidenza pubblica. Il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati determina, dunque, un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti al mercato in applicazione peraltro dell’art. 117 Cost. e dei principi di derivazione europea.
La sentenza in argomento – ha commentato l’ avvocato Quinto – si inserisce nel dibattito in corso anche sulla legittimità delle proroghe delle concessioni demaniali in essere. La cd. proroga si risolve infatti in un rinnovo di affidamento di concessioni, che, come affermato dal Diritto europeo, non può sottrarsi al rispetto della concorrenza attraverso procedure concorsuali.