Saccomanno (Lega): indicazioni per risoluzione questione balneari.

 

Il Commissario regionale, Giacomo Francesco Saccomanno, ha indirizzato ai Presidenti della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, e del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, un’articolata missiva nella quale traccia lo stato attuale della posizione dei balneari ed indica una possibile strada per venire fuori dalla bagarre creata dalle sentenze emesse dal Consiglio di Stato. Si legge in tale nota:

La questione delle concessioni balneari, a seguito delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato, sta creando una situazione di disagio molto grave, specialmente in una regione, come la nostra, con oltre 850 Km. di costa e con attività turistiche condotte, quasi sempre, da nuclei familiari. Una eventuale interruzione del rapporto alla fine del 2023 causerebbe un danno rilevantissimo agli operatori turistici che hanno eseguito degli investimenti rilevanti, fidando sulla legge nazionale che aveva fissato una scadenza al 2033. A costoro, spetterebbe, anche un indennizzo-ristoro che creerebbe, dall’altra parte, un’evidente incresciosa situazione economico-finanziaria in merito ai soggetti che, eventualmente, dovrebbero sopportare tale onere.

Ma, indipendentemente da quanto sopra, e lasciando al legislatore il compito di modificare o meno la legge ed al Governo di impugnare, eventualmente, le decisioni per conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, rimangono in piedi delle altre questioni e cioè: (i) poteva il Consiglio di Stato modificare una legge dello Stato? (ii) poteva il Consiglio di Stato disapplicare tale norma italiana in relazione ad una direttiva europea che si riferisce a beni e non a servizi? Sono domande che devono avere delle risposte e che, comunque, riguardano il Governo ed il Parlamento.

Ritengo, però, che la Regione possa intervenire in quanto la stessa è delegata all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo (D.P.R. n. 616/1977, D.L. vo n. 112/1998 e successive modifiche e Legge Regionale n. 17/20005). In particolare e tra l’altro, i compiti della Regione, consistono: (i) attività di supporto tecnico-giuridico a favore degli enti locali (articolo 21 della L.R. n. 17/2005); (ii) istruzione di pratiche riguardanti il contenzioso instauratosi in materia demaniale nei confronti dell’Ente; (iii) funzioni di programmazione ed indirizzo generale (ai sensi dell’articolo 3 della L. R. n. 17/2005); (iv) partecipazione alle conferenze dei servizi necessarie all’adozione dei Piani Comunali di Spiaggia (P.C.S.) ed espressione del parere di competenza; (v) parere sulle richieste di nuova concessione, di cui all’articolo 10, comma 2, del Piano di Indirizzo Regionale per utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PIR), nonché sulle istanze di ampliamento, c.d. variazioni oggettive, di cui all’articolo 12 del PIR; (v) parere sulle richieste di nuova concessione (ai sensi dell’articolo 14 della L.R. n. 17/2005) e di concessione demaniale marittima suppletiva (ai sensi degli articoli  9 e 14 stessa legge).

Successivamente in data 29.06.2020, il Consiglio Regionale ha approvato “Norme di Salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di Demanio Marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della L.R. n. 17/2005”, riguardanti la sicurezza e le misure per il contenimento del virus da COVID19.

In particolare, la legge regionale prevede la possibilità di stabilire il termine finale della concessione, la rinegoziazione della durata di questa, con la evidente conseguenza che trattasi di valutazione che prescinde dalla legge nazionale e che può essere decisa dalla regione, in relazione alle condizioni dell’intervento, della natura dell’investimento, della economicità dello stesso. 

Tali condizioni, legittimerebbero un possibile intervento legislativo della regione in relazione alle concessioni in essere per determinare la sola scadenza e/o proroga. Tenendo anche presente che la direttiva europea non si potrebbe applicare alla concessione dei beni e che, comunque, la Calabria ha una estensione costiera tale da consentire a chiunque di poter intervenire ed investire. 

Un percorso che, però, deve essere controllato ed approfondito in relazione alle disposizioni del PIR e degli eventuali PSC. Sul punto, deve anche valutarsi la posizione dell’Autorità Portuale e la possibilità che questa possa opporsi alla volontà legislativa regionale. 

Infine, un ultimo appunto: le sentenze del Consiglio di Stato non esplicano un giudicato erga omnes, ma soltanto tra le parti che hanno partecipato al giudizio. Con la evidente conseguenza che non possono essere ritenute fonte di potere per intervenire sui rapporti esistenti e riguardanti altri soggetti.  

In tale direzione si pregano i destinatari della presente di assumere tutte quelle iniziative ritenute necessarie per cercare di trovare una soluzione concreta per salvaguardare i rapporti esistenti, evitare inutili contenziosi e riorganizzare l’esercizio delle funzioni amministrative e di gestione in materia di demanio marittimo.

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