E’ inammissibile, oltre che infondato, il ricorso proposto da un cittadino che impugna la proroga della concessione demaniale marittima disposta da una Amministrazione Comunale in applicazione dell’art. 1, comma 682 e 683, della legge n. 145/2018, chiedendo l’attivazione di una gara ad evidenza pubblica.
La sentenza del TAR Lecce, Presidente e relatore dott. Antonio Pasca, pubblicata in data odierna (7 giugno 2021) rappresenta un’altra pietra miliare nel panorama della giurisprudenza amministrativa in materia di diritto demaniale e conferma le tesi difensive sostenute dalla società titolare della concessione demaniale, rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo.
La vicenda nasce da una iniziativa con la quale un imprenditore salentino, nel dicembre del 2020, proponeva formale diffida al Comune di Ugento affinché, disapplicando l’art. 1 commi 682 e 683 della L. 145/2018, non riconoscesse la proroga della concessione demaniale in scadenza al 31.12.2020 riferita ad un noto stabilimento balneare del luogo, diffidando al contempo l’Amministrazione comunale ad avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo concessionario.
Il Comune di Ugento comunicava di aver già formalmente preso atto della proroga fino al 2033 della concessione demaniale marittima in questione; da qui il ricorso al Tar dell’imprenditore che riteneva frustata sul nascere la sua aspettativa al conseguimento del bene demaniale previo esperimento di gara pubblica nella quale fosse in ipotesi risultato aggiudicatario, ed eccepiva la illegittimità del provvedimento di proroga per contrasto ai principi comunitari ed all’art. 12 della Direttiva Servizi, c.d. Bolkestein.
La società Fontanelle Srl, titolare dello stabilimento balneare, si costituiva nel giudizio con il patrocinio legale dell’Avv. Danilo Lorenzo il quale eccepiva la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse connesso alla natura non provvedimentale e non lesiva degli atti impugnati; e tanto in considerazione della natura di legge-provvedimento dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018, da cui discende che il provvedimento impugnato, con cui è stata disposta la proroga della concessione demaniale, non poteva considerarsi come atto lesivo, poiché mero atto ricognitivo di quanto sancito dal legislatore ed emesso in assoluta carenza di ogni attività di carattere discrezionale da parte della P.A.
Sempre l’Avv. Lorenzo, a difesa della società titolare dello stabilimento balneare, evidenziava la inammissibilità del ricorso poiché la tutela, nei confronti di una legge provvedimento, doveva essere individuata nella Corte Costituzionale e per specifici vizi della stessa in merito alla sua specifica natura.
La difesa della società controinteressata sosteneva anche la inammissibilità del ricorso poiché l’imprenditore, che ambiva all’annullamento della disposta proroga, non avrebbe potuto ottenere alcun risultato utile e concreto dall’azione giudiziaria intrapresa, in considerazione del fatto che il legislatore nazionale, con l’art. 182, comma 2, della legge n. 77/2020, ha espressamente vietato alle Pubbliche Amministrazioni competenti di avviare o proseguire, procedimenti amministrativi per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto Decreto.
Con la sentenza innanzi citata il TAR Lecce, Presidente e Relatore dott. Antonio Pasca, ha fornito una ulteriore e del tutto innovativa pronuncia nel panorama giurisprudenziale in materia di demanio marittimo.
Invero, i Giudici Amministrativi Salentini hanno, innanzi tutto e per la prima volta, riconosciuto alla legge n. 145/2018 la natura di legge/provvedimento (pronuncia assolutamente innovativa nella materia e ben nota nella sua rilevanza agli operatori de diritto).
Inoltre è stato sostenuto che “l’atto con il quale un Dirigente comunale esprima un diniego in ordine alla proroga ex lege ha evidente natura provvedimentale, in quanto espressione di volontà negoziale volta a impedire l’effetto proroga previsto dalla norma di legge, incidendo in tal modo sull’assetto degli interessi, l’atto con cui l’amministrazione comunale abbia recepito la proroga disposta direttamente dalla legge in via automatica non ha natura di provvedimento, in quanto privo di contenuto volontaristico o negoziale, trattandosi di mero atto ricognitivo o di presa d’atto della proroga disposta in via automatica direttamente dalla legge”.
Ulteriore importante principio sostenuto dai TAR Lecce rileva laddove il ricorso viene dichiarato inammissibile con riferimento al difetto di legittimazione in capo alla persona del ricorrente il quale aveva sostenuto di essere un “imprenditore locale” che ambiva alla concessione demaniale; tale qualificazione non è stata ritenuta sufficiente ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa, occorrendo viceversa che il soggetto sia titolare di una posizione qualificata e differenziata. Conclude la sentenza in commento sostenendo che “Nel caso di specie il ricorrente, sedicente imprenditore locale, non versa in una situazione giuridica o fattuale differenziata rispetto al resto della collettività e non risulta pertanto legittimato alla proposizione del ricorso, non essendo riconosciuta in favore di quisque de populo la legittimazione ad agire a tutela di interessi diffusi o a garanzia di una legittimità dell’azione amministrativa avulsa da uno specifico interesse”.
La sentenza in questione, commenta l’Avv. Danilo Lorenzo difensore della società titolare della concessione demaniale, presenta importanti elementi di novità assoluta nel panorama giurisprudenziale italiano riferito alla materia della proroga delle concessioni demaniali.
Infatti, contrariamente alle precedenti pronunce del Tar Lecce riferite ai casi di omessa proroga delle concessioni demaniali marittime, la presente statuizione (anche differenziandosi dalla recente sentenza del TAR Palermo) affronta per la prima volta una questione totalmente diversa, ovvero quella riferita alla impugnazione proposta da un “qualsiasi” cittadino avverso il provvedimento con cui è stata disposta la proroga del titolo concessorio, poiché interessato al bene demaniale e, pertanto, interessato alla indizione di una gara pubblica per l’assegnazione del bene.
Nella sentenza in commento, prosegue l’Avv. Lorenzo, il TAR Lecce ha per la prima volta affrontato la questione relativa alla natura di legge-provvedimento della L. n. 145/2018, e tale aspetto rappresenta una significativa novità poiché attrae tale norma in un ambito giuridico del tutto peculiare, con la conseguenza che “individuata la norma di legge come fonte diretta ed immediata della dedotta lesione della sfera giuridica del ricorrente, l’accoglimento del ricorso avverso un mero atto, di per sé sfornito del tutto di qualsivoglia profilo di lesività, non risulterebbe in linea con le chiare indicazioni che emergono dal peculiare sistema di tutela delineato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato”.
Avv. Danilo Lorenzo
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