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LEGITTIMO AFFIDAMENTO: UNA STORIA BALNEARE

L’orizzonte temporale ragionevole per una famiglia che decide di ricavare sostentamento da un’attività, nello specifico un’attività di stabilimento balneare nel 1989 quale altro può essere se non tutta la vita?
Esistendo all’epoca un quadro normativo tale da poter ragionevolmente e in buona fede pensare di poter affidare il sostentamento di detta famiglia a tale attività, garantito dalla stessa Costituzione specialmente nei riferimento al diritto al lavoro e alla dignità personale, perché dovrebbe essere diverso? La Costituzione prevede questo orizzonte temporale in astratto, ma non solo. La Corte Costituzionale già con la sentenza n. 349 del 1985 ha riconosciuto tra i principi costituzionali non scritti quello del legittimo affidamento del privato nella certezza dell’ordinamento giuridico. L’espressione più consapevolmente avanzata sul tema è stata espressa poi dalla Cassazione, nella sua veste di vertice della giurisdizione tributaria.
Sulla base normativa rappresentata dall’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che reca la rubrica: “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”, la sezione tributaria della Suprema Corte (con la sent. 10.12.2002, n. 17576) ha, infatti, concluso che il principio della “tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica”, quale “elemento essenziale dello Stato di diritto”, ancorato al principio di eguaglianza dinanzi alla legge, sub specie del rispetto del canone della ragionevolezza, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce un preciso limite all’esercizio sia dell’attività legislativa, sia dell’attività amministrativa e di quella tributaria in particolare. Elemento essenziale dello Stato di diritto dunque, e non potrebbe essere diversamente, dal momento che qualsiasi forma di affidamento legittimo presuppone una sicurezza giuridica. Si pensi per un momento al destino della tutela della Proprietà Privata se un domani sopraggiungesse una legge o un ordinamento che ne prevedesse l’abolizione: la Proprietà Privata esiste solo perché esistono leggi e ordinamenti che la tutelano, che creano nel privato cittadino la legittima convinzione che acquistando legalmente un bene, stia acquisendo contemporaneamente un diritto. Non esiste uno Stato senza un legittimo affidamento, non esiste sicurezza senza un legittimo affidamento, non esisterebbe nemmeno la legge stessa senza il presupposto di un legittimo affidamento. Sono proprio le stesse leggi e ordinamenti esistenti nel 1989 che hanno generato nella famiglia di cui sopra, l’aspettativa legittima di poter affidare il proprio sostentamento ad una attività che prevedeva determinati regolamenti, leggi, scadenze e rinnovi, con l’unico orizzonte temporale che lo Stato di diritto prevede per ogni cittadino nella tutela dei propri diritti: tutta la vita.

Tar del Lazio sospende i bandi erogati dal Comune di Roma

Marco Maurelli, Federbalneari Italia: “Sospensiva già annunciata”

Con ordinanza del 13 marzo 2025 il Tar del Lazio ha sospeso i Bandi di Roma Capitale per l’affidamento della concessione demaniali marittime.  La motivazione lascia poco spazio all’immaginazione in merito a quella che potrà essere la sentenza finale.

In particolare, entrando nel merito della vicenda, specifica il Tribunale Amministrativo, l’Amministrazione Capitolina non ha rispettato la legge 5 agosto 2022, n. 118, come sostituito dall’art. 1 d.l. 16 settembre 2024, n. 131 (conv. con modif. dalla l. 14 novembre 2024, n. 166), posto che il legislatore ha innovativamente stabilito che i titolari delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative siano selezionati attraverso un modulo procedimentale verosimilmente connotato (co. 13) in termini di specialità, esclusività e immediata applicazione.

“Già in passato avevamo espresso delle perplessità in merito a come l’Amministrazione Capitolina stava affrontando la questione relativa ai Bandi di gara per l’affidamento della concessione demaniali marittime. – afferma Marco Maurelli Presidente di Federbalneari Italia – L’ordinanza del TAR del Lazio non fa che assecondare la linea di opposizione dei nostri associati in attesa della trattazione del merito prevista nell’udienza del 14 ottobre 2025. In questa fase, con le imprese del litorale romano fortemente impegnate nella complessa preparazione della stagione estiva, è fondamentale garantire continuità al turismo e affrontare con la giusta attenzione il grande tema del Giubileo del Mare di Roma. Serve stabilità e chiarezza normativa in ogni aspetto, per questo chiediamo il ritiro immediato dei bandi di altri lotti concessori emessi con gli stessi errori formali.”

“Roma Capitale non ha rispettato i suddetti principi di immediata applicazione sia sotto il profilo della durata dell’affidamento, prevedendo un anno anziché 5, sia sotto il profilo economico, prevedendo un importo aggiuntivo rispetto al canone attraverso l’imposizione di royalty, quando, invece, i canoni sono prefissati dalla legge. La durata della concessione in rapporto agli investimenti, infatti, non può essere derogata neppure da casi eccezionali come l’approvazione del PUA” ha dichiarato l’Avvocato Vincenzo Cellamare dello Studio Zunarelli.