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Autore: KASA FUE

L’11.3.2025 il ministro Salvini incontra le associazioni dei balneari per costruire un futuro fuori dalle gare e dalla Bolkestein con il sostegno quaresimale dell’ Europeista Tar Toscana

Di Vincenzo De Michele

  1. Come troppe volte sottolineato1, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue – sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301), d’ora innanzi sentenza AGCM; sentenza Società Italiana Imprese Balneari dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (EU:C:2024:597), d’ora innanzi sentenza S.I.I.B. – è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein, nonché della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e del diritto primario Ue.
  2. Queste certezze interpretative sono state tradotte nella allegata richiesta di scioglimento del consiglio comunale di Rimini dell’8 febbraio 2025 ai sensi degli artt.141 e 143 TUEL, con contestuale diffida alla Commissione europea ai sensi dell’art.340 TFUE ad archiviare immediatamente la procedura di infrazione INFR(2020)4118 C(2023)7231 final, di cui al parere motivato notificato alla Repubblica italiana il 16 novembre 2023.
  3. Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On/le Matteo Salvini, nell’intervento del 5 marzo 2025 all’evento degli Stati generali del turismo organizzato a Roma dal SIB, ha annunciato per oggi 11 marzo 2025 la convocazione in sede ministeriale delle associazioni e dei sindacati del settore, per costruire con un tavolo “politico” non regolamentato dalla legislazione vigente un percorso di definizione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall’art.4 comma 9 della legge n.118/2022, nel testo modificato dall’art.1 del d.l. n.131/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n.166/2024), per stabilire un indennizzo al concessionario uscente in caso di mancata aggiudicazione delle nuove gare da espletare entro il 30 settembre 2027 che sia il più possibile corrispondente al valore aziendale dell’impresa balneare “ceduta” all’aggiudicatario.
  4. Il Ministro Salvini non ha nascosto di aver ricevuto dalla Commissione europea una lettera di diffida a non integrare l’indennizzo – modesto e nella massima parte dei casi inesistente per la mancanza di investimenti da parte dell’imprese balneari a causa della irresponsabile incertezza provocata dal legislatore abusivo del Governo Draghi e dall’eversiva giurisprudenza amministrativa – già previsto dall’attuale disciplina e, dopo il suo intervento del 5 marzo 2025, prontamente il solito ignoto portavoce della Commissione Ue ha ribadito gli indecenti e corruttivi belati contro il turismo balneare italiano.
  5. Inaspettamente, il TAR Toscana – Sezione IV (Pres. Giani, Est. Ricchiuto) con la sentenza del 10 marzo 2025 n.431 ha letteralmente e irreversibilmente demolito in un solo colpo la Commissione europea e le sentenze del 9 novembre 2021 nn.17 e 18 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, utilizzando proprio la tecnica dell’interpretazione eurounitaria che aveva determinato la VI Sezione di Palazzo Spada ad escludere, con la sentenza del 13 gennaio 2022 n.229 (Pres. Volpe, Est. Caputo), le concessioni balneari iniziate prima del 28 dicembre 2009 dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein, ai sensi dell’art.44 della stessa direttiva servizi 2006/123/CE.
  6. La fattispecie esaminata dal Tar Toscana nella sentenza n.431/2025 riguarda la società “Taitò”, concessionaria demaniale marittima nel Comune di Forte dei Marmi, titolare di un atto formale di assegnazione di nuova concessione n.16/2018 rilasciata nel 2018 con scadenza fissata al 31 dicembre 2037, nonché titolare di altre concessioni balneari, tutte rilasciate prima del 28 dicembre 2009. Nel contesto di un progetto per la realizzazione di una piscina, la società ricorrente ha richiesto l’accorpamento delle concessioni pre-2010 a quella principale. Il Comune di Forte dei Marmi ha approvato l’accorpamento, ma ha rilasciato la concessione suppletiva n.2/2022 dell’11 febbraio 2022 con la riduzione della durata di tutte le concessioni al 31 dicembre 2023, sostenendo di dover applicare i principi della Direttiva Bolkestein e delle sentenze nn.17 e 18/2021 della Plenaria del Consiglio di Stato.
  7. Il TAR Toscana, accogliendo il ricorso del concessionario di Forte dei Marmi, ha affermato che il termine del 31 dicembre 2023 non ha alcun fondamento normativo e non può essere imposto agli attuali concessionari, che l’art. 1, commi 682 e 683 della legge 145/2018 prevede(va) chiaramente che le concessioni balneari scadono il 31 dicembre 2033 e che detta disciplina resta valida per i titoli rilasciati prima del 28 dicembre 2009: «2.5 È, peraltro evidente che proprio in ragione delle caratteristiche dell’istanza di ampliamento per accorpamento sussisteva un affidamento della ricorrente avedersi riconoscere la scadenza sino alla durata della concessione principale (che è fissato al 31 dicembre 2037) o, quanto meno, al periodo di tempo in cui risulteranno scadute le concessioni accorpate, in applicazione del regime delle proroghe così come sopra citato. 2.6 Anche qui va ricordato che precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, “…il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione (28/12/2009) della direttiva 92/50”(Corte di Giustizia, Sez. VI , 24.9.1998, Togel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte diGiustizia, 5.10.2000, Commissione/Francia, C-337/98 (Così Consiglio , Sez. VI13 gennaio 2022 n. 229)”.».
  8. Non vi è stato bisogno per il TAR Toscana neanche di far cenno alla pendenza in subiecta materia delle due cause pregiudiziali proposte dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 161/2024 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna e dal Giudice di pace di Rimini con l’ordinanza del 26 giugno 2024 in causa C-464/24 Balneari Rimini, il cui esito interpretativo da parte della Corte di giustizia Ue porterà ad escludere l’applicabilità alla proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative della direttiva 2006/123/CE e, in particolare ma non esclusivamente, di quelle concessioni balneari che sono iniziate prima del 28 dicembre 2009 e che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 24 comma 3-septies del decreto-legge n. 113/2016 ancora in vigore e mai disapplicato dai giudici amministrativi nell’esercizio di un’attività giurisdizionale che, appunto, provoca ingerenza nel potere legislativo e in quello esecutivo.
  9. Naturalmente, la importantissima sentenza del Tar Toscana, che distrugge le sentenze dell’Adunanza plenaria del 2021 utilizzando la stessa giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato (la citata sentenza n.229/2022), rappresenta un eccezionale viatico ai lavori che inizieranno oggi davanti al Ministro Salvini al tavolo tecnico con le associazioni dei balneari per discutere delle concessioni demaniali e dei prossimi decreti, parlando senza vincoli europei di «criteri per il riconoscimento degli indennizzi e delle modalità per garantire una transizione equa e trasparente per tutti i concessionari», «verso la definizione di nuove regole che tutelino gli investimenti e il lavoro degli imprenditori balneari, assicurando al contempo la sostenibilità e la valorizzazione delle nostre risorse demaniali».
  10. Alla Commissione europea, alle prese con la diffida ad archiviare immediatamente la procedura di infrazione contro il turismo balneare italiano, resta il più arduo impegno di dedicarsi ad altre attività ispettive, come la verifica del contenuto nutrizionale delle banane e dei lamponi per limitare l’aggressività dei cittadini europei e l’indagine sull’effetto troppo pacifista sulle masse delle canzoni “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vinci e “Espresso macchiato” di Tommy Cash.
  11. Bisogna che la Commissione si converta immediatamente ad attività più “gustose” e attrattive, perché ne va di mezzo la credibilità delle Istituzioni politiche e il rispetto della sovranità nazionale e del principio di leale cooperazione tra lo Stato membro e le Istituzioni dell’Unione, che sia il Consiglio di Stato sia la Commissione europea hanno grandemente violato in subiecta materia, costringendo l’eroico TAR Toscana alle eliminazione delle scorie giuridiche e sociali provocate da questi insulsi comportamenti, prima dell’arrivo della Corte Ue sulle pregiudiziali del Giudice di pace di Rimini e della Corte costituzionale.
  12. Infatti, come il Natale 2024 e il Carnevale 2025, anche la Quaresima 2025 per i balneari è sempre fuori dalle gare e fuori dalla Bolkestein.

1 V. De Michele, Lo strano caso delle concessioni balneari e la giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato sulla primazia del diritto Ue, 15.9.2022, su europeanrights.eu; La sentenza AGCM della Corte Ue sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme interne sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, 2.5.2023, su europeanrights.eu; La questione delle concessioni balneari dopo le sentenze del TAR Lecce e della Corte di cassazione a sezioni Unite, 1.12.2023, sempre su europeanrights.eu; Alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali non si applicano la Bolkestein e il diritto primario Ue sulla libertà di concorrenza e di stabilimento, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; L’ordinanza cautelare del 15.3.2024 del TAR Bologna riconosce come ammissibile la durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; Le responsabilità governative sulla pessima gestione legislativa e giurisprudenziale della durata delle concessioni demaniali marittime, sempre su www.newsbalneari.com, marzo 2024; La durata indeterminata delle concessioni balneari: il casus belli del Comune di Jesolo e il revirement del Consiglio di Stato, ibidem, aprile 2024; La posizione consolidata del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime iniziate prima del 29.12.2009, che sono fuori dalla direttiva Bolkestein, ibidem, aprile 2024; La competenza esclusiva del giudice ordinario sulla legittima occupazione del demanio marittimo dei concessionari, ibidem, maggio 2024; La sentenza SIIB della Corte di giustizia Ue dell’11.7.2024 esclude le concessioni demaniali marittime dalla Bolkestein, ibidem, 28 luglio 2024; Babbo Natale 2024 regala alle imprese balneari la continuità indeterminata delle aziende e dei titoli concessori, ibidem, 21 dicembre 2024; Il Carnevale 2025 dei balneari romane fuori dalle gare e dalla Bolkestein nonostante gli scherzi di Balanzone e Capitan Spaventa, ibidem, 24 febbraio 2025.

Istanza di scioglimento comune di Rimini

Tar Toscana: “le concessioni balneari ante 2010 non sono soggette a gara, ripristinato il 2033”

Con la sentenza 431/2025 pubblicata oggi, il Tar Toscana ha chiarito che il diritto comunitario non impone agli Stati membri di applicare retroattivamente la Direttiva Servizi su concessioni rilasciate prima della sua trasposizione.

La società concessionaria era titolare di un atto formale rilasciato nel 2018 con scadenza fissata al 2037. Inoltre risultava titolare di altre concessioni, tutte rilasciate prima del 2009.

Nel contesto di un progetto per la realizzazione di una piscina, la società ha richiesto l’accorpamento delle concessioni pre-2009 a quella principale. Il Comune ha approvato l’accorpamento, ma ha ridotto la durata di tutte le concessioni al 31 dicembre 2023, sostenendo di dover applicare i principi della Direttiva Bolkestein e della sentenza Plenaria del Consiglio di Stato.

Il ricorso: concessioni valide fino al 2033 e al 2037

La società ha impugnato la decisione comunale, basando il proprio ricorso su due punti fondamentali:

L’atto formale del 2018 era stato rilasciato attraverso una procedura di evidenza pubblica e non costituiva una proroga automatica, quindi la sua scadenza al 2037 era legittima.

Le altre concessioni, essendo state rilasciate prima del 2009, dovevano rimanere valide fino al 2033 (nel caso la scadenza al 2037 non fosse stata considerata valida), secondo la legge Centinaio, che ha escluso queste concessioni dall’applicazione della Bolkestein e ne ha prorogato la durata.

La riduzione della durata al 2023 non aveva alcun fondamento giuridico, perché non esiste alcuna norma, regolamento o sentenza che giustifichi tale scadenza anticipata.

La decisione del TAR: riduzione illegittima, concessioni confermate

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima la riduzione delle concessioni al 2023 e affermando che:

🔹 L’atto formale del 2018 costituisce un titolo nuovo e non una semplice proroga, quindi la sua scadenza al 2037 è valida.

🔹 Le concessioni rilasciate prima del 2009 non devono essere rimesse a gara e rimangono valide fino al 2033, come stabilito dalla legge Centinaio.

🔹 Il Comune non poteva ridurre la durata delle concessioni al 2023, poiché tale scadenza non ha alcun fondamento normativo e viola il principio di legittimo affidamento del concessionario.

In sintesi, anche se il Comune avesse ritenuto non valida la scadenza del 2037 per l’atto formale, avrebbe comunque dovuto riconoscere la scadenza del 2033 per le concessioni ante-2009, senza possibilità di ridurle al 2023.

Le basi giuridiche della sentenza

  1. Le concessioni ante-2009 sono fuori dalla Bolkestein
    La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che“…il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione (28/12/2009) della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI , 24.9.1998, Togel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione/Francia, C-337/98 (Così Consiglio , Sez. VI 13 gennaio 2022 n.229)”.
  2. Illegittima la scadenza al 2023
    Il tribunale ha ribadito che il termine del 31 dicembre 2023 non ha alcun fondamento normativo e non può essere imposto agli attuali concessionari.
  3. Validità fino al 2033 confermata
    L’art. 1, commi 682 e 683 della legge 145/2018 prevede chiaramente che le concessioni balneari scadono il 31 dicembre 2033. Questa norma resta valida per i titoli rilasciati prima del 2009.

Un precedente importante

Nella sentenza del 13 gennaio 2022 n.229/2022 il Consiglio di Stato (Pres.Volpe lo stesso presente ai recenti Stati Generali del Turismo organizzato da Sib Confcomemrcio), al punto 6.7 aveva precisato, richiamando alla sentenza Togel della Corte di giustizia, che le concessioni demaniali marittime iniziate prima del 28.12.2009 non entrano nel campo di applicazione della Direttiva servizi (profilo tra l’altro non esaminato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato): «Oltretutto il rapporto concessorio s’è costituito in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione (d.28 dicembre 2009) della Direttiva Servizi 2006/123/CE, ed anche il rinnovo di cui alla concessione n. 1/2007 è stato disposto anteriormente a detto termine Da cui l’inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa.

Occorre ricordare che sulla questione dell’applicabilità della Bolkestein alle concessioni rilasciate prima del termine di trasposizione della direttiva (28/12/2009), è pendente il rinvio pregiudiziale del giudice di Pace di Rimini, su ricorso proposto da alcuni concessionari riminesi guidati da Gabriele Boldrini e rappresentati dagli avvocati Enzo De Michele e Gabriella Guida. La Corte di Giustizia dovrà inoltre risolvere altri importanti “quesiti” che dovrebbero probabilmente mettere una volta per tutte la parola fine all’annosa questione balneare.

Scarica la sentenza del Tar Toscana