Balneari: “I nostri sogni non crollano, ecco le motivazioni”

Ritengo doveroso segnalare che alcune norme comunitarie e alcune sentenze della Corte di Giustizia europea, non sono state applicate correttamente.

La direttiva 2006/123, cosiddetta Bolkestein, si applica soltanto alle “autorizzazioni” che i Comuni devono rilasciare ai concessionari per esercitare le attività commerciali nell’area in concessione.

L’articolo 12, della direttiva citata, si applica “soltanto” nel caso specifico in cui tutte le spiagge balneabili dello Stato italiano siano tutte occupate da concessioni balneari.

In questo caso, si “applica la procedura di selezione tra i candidati potenziali”.

Il paragrafo 2, dell’articolo citato, prevede che “l’autorizzazione” sia rilasciata per una durata limitata “adeguata” e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare vantaggi al prestatore uscente.

La Corte UE, nella sentenza, Promoimpresa del 14 luglio 2016, in merito all’applicazione dell’art. 12, della dir. 2006/123, al punto 43 precisa che spetta al Giudice nazionale verificare “se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di “autorizzazioni” per via della scarsità delle risorse naturali e se tale requisito sia soddisfatto”.

Nella sentenza sul “rinvio pregiudiziale” del 20 aprile 2023, C-348/22, al punto 71, la Corte UE precisa che la circostanza che tale “obbligo” (obbligo di applicare una procedura di selezione) e tale “divieto” (divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione) si applichino “solo” nel caso in cui il numero di “autorizzazioni” disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata “dall’amministrazione competente” sotto il controllo di un giudice nazionale.

Dalla legge del 5 agosto 2022, n. 118, all’articolo 2: delega al Governo per la mappatura delle concessioni di beni pubblici.

Quindi in base alla legge sopra citata, è il Governo, quale “amministrazione competente”, a valutare in base al risultato della mappatura, se le spiagge concedibili quali risorse naturali, sono scarse.

Dalla mappatura risulta “che il 67% del litorale italiano è libero da concessioni”.

Per questo essendo le spiagge balneabili risorse naturali “non” scarse, l’articolo 12 della direttiva 2006/123, Bolkestein è “inapplicabile” alle concessioni demaniali marittime.

Inoltre, essendo le “autorizzazioni” per l’esercizio delle attività nelle concessioni demaniali “non limitate”, i Comuni per il rilascio di nuove “autorizzazioni”, devono applicare i criteri previsti dall’articolo 10 e dall’articolo 11, della direttiva 2006/123, che prevede per queste “autorizzazioni” la durata “non” limitata, come per tutte le altre attività commerciali.

La Corte di Cassazione nella sentenza del 24/10/2023 al punto 17, conclude sostenendo che “i principi di diritto nell’interesse della legge sulle questioni trattate nei restanti motivi assorbiti, sulle quali spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governoesercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti”.

Poteri normativi che il Governo ha adottato successivamente alla sentenza impugnata, in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 20 aprile 2023, su quesito pregiudiziale, che è legge per tutti gli Stati membri.

La lettera della Commissione Europea inviata al Governo italiano in merito al quadro normativo che disciplina le autorizzazioni per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche ricreative del 16/11/2023, perde la sua efficacia.

Nella sentenza della Cassazione, la Corte, ha cassato per eccesso di potere la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, per questo sono venute meno le motivazioni determinanti per la Commissione Europea, richiamate nella lettera sopra citata.

Questa è la corretta applicazione della direttiva Bolkestein e delle sentenze della Corte di Giustizia europea.

Per questo, non crollano i sogni dei balneari.

Elvo Alpigiani coordinatore Fiba Balneari Confesercenti provincia di Genova

Bolkestein, il tribunale di Genova assolve Claudio Galli: “Non c’è stata occupazione abusiva”


La vicenda legale dei Bagni Liggia di Quarto, di proprietà dell’imprenditore Claudio Galli, sembra essere stata risolta almeno in primo grado con l’assoluzione di Galli perché “il fatto non costituisce reato”. Questa conclusione chiude una lunga vicenda giudiziaria durata anni, iniziata quattro anni fa e caratterizzata da controversie sulle concessioni demaniali e la direttiva Bolkestein, coinvolgendo sequestri, ricorsi e indagini che si sono estese a molti stabilimenti balneari in Italia.

Galli era stato accusato di occupazione abusiva di demanio pubblico dal pubblico ministero Walter Cotugno, sostenendo che avesse gestito gli stabilimenti senza la dovuta concessione. Tuttavia, il giudice ha stabilito che Galli non aveva commesso alcun reato.

L’odissea giudiziaria dei Bagni Liggia è iniziata nel 2019 con l’intervento della Capitaneria di Porto dopo che Galli aveva abbattuto un muretto di uno stabilimento adiacente. Sebbene il Comune avesse autorizzato l’abbattimento, il pubblico ministero ha avviato un’indagine sostenendo che l’area su cui si trovavano i bagni fosse stata occupata abusivamente, violando la direttiva Bolkestein.

Durante il processo, i bagni sono stati sequestrati, poi dissequestrati e di nuovo sequestrati. Nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato alla procura di indagare sulle concessioni di stabilimenti balneari in tutta Italia, un procedimento ancora in corso nei confronti di persone sconosciute.

Recentemente, la procura ha assegnato lo stabilimento al Comune per metterlo all’asta, ma questa decisione è stata ribaltata dalla pronuncia del Tar, che ha restituito il possesso al titolare Galli. L’avvocato Ciravegna ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando l’importanza non solo per Galli ma per l’intera categoria dei balneari.

Anche la settimana scorsa, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno annullato con rinvio la decisione dei giudici amministrativi, che avevano bocciato la proroga delle concessioni fino al 2033, rimandando il caso a una nuova adunanza.

La complessità e la varietà delle decisioni giudiziarie mostrano quanto sia stata intricata e controversa questa vicenda legale che coinvolge questioni di concessioni demaniali, direttive europee e normative locali, con esiti giudiziari differenti nei vari gradi di giudizio.