Regione Toscana approva linee guida per rilascio concessioni e determinazione equo indennizzo

Dopo l’approvazione della legge regionale, lo scorso luglio, che riordina in Toscana la materia delle concessioni demaniali marittime, la giunta regionale ha approvato ieri le linee guida riguardanti l’istruttoria per il rilascio delle concessioni e per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte di quello subentrante.

Nelle stesse ore in cui la Giunta approvava la propria delibera, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge nazionale che contiene i criteri per disciplinare le gare delle concessioni balneari, demandando ad un ulteriore decreto ministeriale, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, la definizione dei criteri per determinare l’indennizzo.

“Il DL appena entrato in vigore – spiegano presidente Giani e l’assessore ad economia e turismo Leonardo Marras – dà la possibilità ai Comuni di prolungare la validità delle concessioni fino al 30 settembre 2027, ma restano da regolamentare gli indennizzi ai concessionari uscenti. Evidentemente questa lunga gestazione prima della firma del Presidente Mattarella ha introdotto cambiamenti anche sostanziali, tanto che la norma regionale e le linee attuative sono in linea, e dunque hanno pieno valore anche di fronte alla norma nazionale. Tale norma però è talmente confusa che sicuramente la nostra legge la migliora e dà un quadro di riferimento a tutti i Comuni toscani invece di lasciarli da soli di fronte alle nuove responsabilità”

“La Toscana si è mossa con la massima tempestività – continuano il presidente Giani e l’assessore  Marras – ottenendo il consenso di Anci, comuni costieri e associazioni di categoria. Il confronto con tutti i soggetti coinvolti è infatti proseguito nel corso dei mesi estivi proprio per arrivare a delle indicazioni trasparenti in grado di tutelare un settore così rilevante in attesa del governo”.

Il documento approvato (“Linee guida per l’istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni demaniali per finalità turistico ricreative e per la determinazione dell’indennizzo, in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2016, n.31, come modificata dalla legge regionale 29 luglio 2024, n.30”) contiene le direttive generali alle quali i Comuni dovranno uniformarsi nella valutazione delle istanze per il rilascio delle concessioni balneari e per determinare l’equo indennizzo, che rappresenta una delle novità della nuova legge.

In particolare, per quanto riguarda questo ultimo punto, le linee guida stabiliscono che per determinare l’indennizzo occorrono due elementi: il residuo ammortamento degli investimenti realizzati durante la concessione ed il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare. Viene precisato che il valore dell’indennizzo deve essere attestato da una perizia giurata di stima presentata dal concessionario uscente, che ne sosterrà i relativi costi e sceglierà tra i professionisti  abilitati il perito incaricato di redigerla. Spetta al Comune verificare la terzietà del perito scelto dal concessionario. Inoltre si stabilisce che per la determinazione dell’indennizzo il perito deve fare riferimento ai

principi, alle metodologie e alle procedure di stima di cui alla norma UNI 11729/2018 ‘Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo (imprese balneari)’ e ai vigenti Principi Italiani di Valutazione, come approvati dal Consiglio dei Garanti dell’Organismo Italiano di Valutazione. Per la determinazione del valore degli investimenti, qualora il concessionario abbia beneficiato di contributi di qualunque genere e tipologia, da parte di ente pubblico o di un organismo di diritto pubblico, il loro importo va escluso dalla determinazione dell’indennizzo.

Il commento di Alberti Nencetti – Sib Confcommercio Toscana -giunge a stretto giro di posta, “Apprezziamo l’impegno della Regione Toscana, che con un atto di grande responsabilità ha voluto colmare un vuoto normativo che pesa sugli imprenditori della balneazione”. Il presidente del Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio Toscana Alberto Nencetti commenta così la delibera regionale approvata ieri (16 settembre 2024) dalla Giunta toscana.
“Il nostro giudizio sul testo approvato non può che essere positivo, anche perché come SIB abbiamo partecipato attivamente a tutto l’iter di concertazione con la Regione -ed in particolare con l’assessore Leonardo Marras– che ha portato prima alla modifica della legge regionale 31/2016 e ora alle linee guida appena approvate”, prosegue Nencetti.
“La Regione Toscana dà fin da ora ai Comuni indicazioni importanti per la definizione dell’entità degli indennizzi. Speriamo che in sede di conversione del decreto “salva infrazioni” approvato a livello nazionale si voglia ampliare il concetto di indennizzo così come definito dalle linee guida toscane”.
“Adesso – conclude il presidente di SIB Confcommercio Toscana – cercheremo un dialogo con le amministrazioni comunali della costa per ragionare insieme sulla concreta applicabilità e sui limiti degli indirizzi regionali”.

Nota Assonat su DL avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime

Nota Assonat su DL avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime

Decreto Legge avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche – ricreative e sportive.
1. Il decreto legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche – ricreative e sportive, ha apportato alcune modificazioni alla Legge n. 118 del 5.8.2022, in materia di proroga e durata delle concessioni, di procedure di gara. Appaiono, quindi, opportune alcune brevi considerazioni, con specifico riferimento alla rilevanza di tale provvedimento normativo per le strutture dedicate alla nautica da diporto.
Tale decreto dispone, in particolare, che la lettera a) dell’art. 3 comma 1, venga sostituita prevedendo che le sue disposizioni si riferiscano espressamente a “a) le concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 5.10.1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla Legge del 4.12.1994 n. 494”, nonché a quelle gestite dalle società e Associazioni sportive, con particolari requisiti.
2. In primo luogo, è opportuno evidenziare che la Legge n. 118/2022, con la quale sono state abrogate le disposizioni in materia di proroga automatica delle concessioni ed in particolare l’art. 1 commi 682 e 683 della legge 145/2018 e l’art. 182 comma 2 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 77/2020 e l’art. 100 comma 1, D.L. 104/2020 convertito con modificazioni in legge 126/2020, era già di per sé inidonea ad intervenire in materia di strutture dedicate alla nautica da diporto.
Difatti, la portata delle disposizioni di cui alla Legge n. 118/2022 doveva ritenersi circoscritta in base a quanto previsto al capo II, art. 2, con il quale è stata conferita delega al Governo per la mappatura e trasparenza dei regimi concessori dei beni pubblici, generalizzandola a tutti i beni pubblici, compresi quelli ricadenti nel demanio marittimo, senza specificazione dell’ambito di applicazione.
Con il successivo art. 3, comma 1, il legislatore aveva disposto che continuavano ad avere efficacia fino al 31 Dicembre 2023 le concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), ovvero: “quelle aventi ad oggetto attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al Registro del CONI… e quelle per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio”; in tal modo, distinguendo espressamente tra tali concessioni e quelle genericamente definite “Concessioni demaniali marittime”.
Tuttavia, l’art. 4 della Legge 118/2022, rubricato “Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”, non aveva incluso nel campo di applicazione di tale norma (con la quale il legislatore aveva delineato confini ed oggetto della delega del Governo), come avvenuto nell’articolo precedente, anche le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, delimitando il campo di applicazione di tale norma alle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive.
A tale proposito, occorre rammentare che l‘istituto della delegazione legislativa è disciplinato dall’art. 76 della Costituzione, che stabilisce che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” e che, il successivo art. 77, I comma della Costituzione, dispone, inoltre, che “il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”.
Pertanto, il Governo e il Parlamento sarebbero potuti intervenire in materia di concessioni demaniali aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione delle infrastrutture dedicate alla Nautica da diporto, solo utilizzando altri strumenti legislativi, non potendo travalicare i limiti della suddetta legge delega.
Ciò, evidentemente, è dovuto al fatto che la nautica da diporto richiede una normativa del tutto autonoma rispetto a quella prevista per le concessioni balneari, considerata la portata degli investimenti che impone la realizzazione di un porto e la conseguente necessità di una disciplina che tuteli il loro ammortamento sul piano finanziario ed una equa remunerazione, anche con riferimento alla realizzazione delle opere inamovibili di cui all’art. 49 del Codice della Navigazione e che il
procedimento per il rilascio delle concessioni è espressamente disciplinato dal DPR 509/1997, la cui legittimità e coerenza e conformità rispetto ai principi comunitari, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza amministrativa.
Non era, come non è, quindi, necessario alcun intervento normativo in materia di bandi di gara e di evidenza pubblica per le strutture dedicate alla nautica da diporto, poiché il Consiglio di Stato ha più volte confermato la portata e l’efficacia del DPR 509/1997, ad esempio, da ultimo, con la recente sentenza n. 89/2019 con la quale è stato chiarito che “il DPR 2.12.1997 n. 509 ha successivamente dettato la disciplina del procedimento di successione dei beni del Demanio Marittimo per le strutture dedicate alla nautica da diporto, definendo agli artt. 3 e 4 il procedimento per il rilascio …” precisando, altresì che “…nelle disposizioni sopra richiamate non si ravvisa alcuna ipotesi o possibilità di deroga al principio del confronto concorrenziale, ai fini del rilascio delle concessioni demaniali di cui trattasi” (nello stesso senso anche Consiglio di Stato sentenza n. 6488/2012).
3. Come noto, il D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito nella L. n. 494, recante disposizioni per la determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, stabiliva poi all’art. 01 che “1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le
esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione”.
4. La modifica apportata dal D.L. in questione è di estrema rilevanza, poiché la precedente formulazione della Legge n. 118/2022, sostituita cosi come indicato, faceva viceversa riferimento, al suo art. 3), anche a “quelle (concessioni) per la realizzazione e concessione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio”; mentre, il nuovo testo del D.L. non contiene tale riferimento.
L’omessa menzione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, appare, quindi, senza dubbio, escludere dall’ambito di applicazione di tale provvedimento normativo le concessioni relative a tali strutture, sia con riferimento alla proroga ed alla durata delle concessioni sino al 30.9.2027 (modifica introdotta dal D.L. all’art. 3, comma 1 della Legge 118/2022), sia alle nuove procedure di gara, così come disciplinate con il nuovo testo dell’art. 4.
5. A conferma di tale interpretazione, basata sul tenore letterale del decreto, depongono anche le disposizioni in materia di canone e di indennizzi, che non fanno alcun riferimento, ad esempio, alle questioni relative alle opere di difficile rimozione ed ai valori tabellari previsti dalla normativa vigente, applicabili alle strutture dedicate alla nautica da diporto ed altre specifiche disposizioni in materia di portualità turistica.
6. Da ultimo, occorre evidenziare che le disposizioni del D.L. sono coerenti con quanto previsto dal Piano del Mare approvato con Delibera n. 36 del CDM del 31.7.2023 previsto dal Decreto Legge n. 198 del 29.12.2022, documento di indirizzo elaborato dall’organo interministeriale CIPOM, nel quale è stato espressamente specificato che alle strutture portuali turistiche, compresi gli approdi e i punti d’ormeggio, non si applica la Direttiva Servizi 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein; di talchè, esse sono sottratte altresì alle procedure di gara ed in generale alla disciplina prevista per le concessioni con finalità turistico-ricreative.