Licordari: i balneari vogliono impedire l’esproprio delle proprie aziende

 


Rammarica, in queste ore di apprensione per la sorte dei balneari, continuare a leggere polemiche di associazioni e sindacati di categoria rivolte ai colleghi, ed anche editoriali, quando le forze dovrebbero essere tutte incanalate all’unico obiettivo comune: la salvezza delle 30mila imprese balneari che oggi rischiano un vero e proprio esproprio. In questi anni le associazioni di categoria si sono trovate sì divise, ma sono oggi più preparate che mai. E proprio perché sono preparate, e hanno in mano tutti i documenti e i pareri dei maggiori esperti in materia, possono difendere la posizione, che non è un generalizzato e ottuso “no alle aste”, ma la richiesta, più che legittima, che l’Italia non diventi l’unico paese dell’Unione a rappresentare l’eccezione virtuosa che conferma la regola, regola della non applicazione della direttiva alle concessioni demaniali, come avviene pacificamente in Spagna, Portogallo, Croazia etc. Chiedo al lettore: ma è un principio sul quale si può passare sopra???
Dobbiamo accettare che la reciprocità esista solo in teoria ed in pratica, invece, dover essere solo noi ad applicare la Direttiva in modo scorretto??? Dov’è l’ armonizzazione della Direttiva nelle norme dei vari Stati membri??

Se il Governo sta lavorando per riscrivere le regole sulle  concessioni e per “mandare tutti all’asta”, nell’ ultimo incontro del 4 gennaio con le associazioni di categoria, le parole del Ministro allo Sviluppo Economico On. Giorgetti, non hanno escluso la possibilità di un confronto serio e duro con Bruxelles. Perciò le posizioni di chi quel confronto lo chiede a gran voce, non sono né impraticabili, né da sognatore, nè da irresponsabile: sono le stesse posizioni ufficiali sostenute con decisione dal Governo italiano con la risposta all’ultima lettera di messa in mora della Commissione Europea, e che rappresentano, secondo lo scrivente,  il punto di partenza irrinunciabile per la trattativa di una partita difficile ma ancora tutta da giocare.

Per questo motivo, dopo un confronto serrato e impegnativo, tutte le Organizzazioni di categoria si sono trovate concordi ad inviare al Ministero del Turismo, come posizione unitaria la condivisione dei principi enunciati nella risposta ufficiale dell’ Esecutivo italiano alla Commissione europea per partire dai principi in essa contenuti che non sono basati su teorie insostenibili, ma su principi chiari e cristallini su cui si sono scritte centinaia di pagine da parte di eminenti ricercatori del Diritto, non solo italiani, ma anche di altri Paesi.

Questo a nostro avviso deve essere il punto di partenza di un percorso dove ancora si possono aprire scenari non scontati: ricorsi, esiti della mappatura delle Regioni, percorsi legislativi. Se anche in passato avessimo ceduto sulle posizioni arrendevoli, sulle quali qualcuno pare adagiarsi, forse oggi non saremmo neanche qui a ragionare su quanto abbiamo da fare nei prossimi giorni.

Perciò abbiamo il dovere nei confronti di chi ci dà mandato di rappresentanza, in primo luogo di ascoltare quello che i colleghi pensano,  per poi rappresentare ai tavoli quanto da loro richiesto.

Legge annuale per mercato e concorrenza 2021: “Regime amministrativo applicabile, sale giochi tra Attività commerciali e assimilabili”

“L’articolo 23 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure. La delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. È altresì prevista la facoltà di adottare decreti integrativi e correttivi entro un anno dall’entrata in vigore di ciascun decreto. È affidata alla Commissione parlamentare per la semplificazione la verifica periodica dello stato di attuazione dell’articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere”. E’ quanto si legge nel Dossier relativo alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

“La disposizione precisa che si tiene conto anche della individuazione dei regimi amministrativi di cui alla tabella A del D.lgs. n. 222/2016 (c.d. decreto SCIA 2). In particolare, il decreto riporta nella tabella A allegata la ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente (per un totale di 246 attività). Per ciascun procedimento o attività, la tabella indica il regime amministrativo applicabile (autorizzazione, silenzio assenso, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione) l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi (articolo 2). La tabella A è suddivisa in tre sezioni: 1) Sezione I, denominata “Attività commerciali e assimilabili”, che ricomprende attività di commercio su area privata (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sia di carattere alimentare che non, commercio all’ingrosso, sia alimentare che non, vendita di prodotti agricoli, etc.), commercio su area pubblica (itinerante e non, alimentare e non), l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo o intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa. Si tratta di 14 aree, per un totale di 107 attività; 2) Sezione II, denominata “Edilizia”, che ricomprende gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all’intervento edilizio e alcuni interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un totale di 105 attività; 3) Sezione III, denominata “Ambiente”, che ricomprende le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), le valutazioni di impatto ambientale (VIA), le autorizzazioni uniche ambientali (AUA), nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione rifiuti, all’inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 34 attività”, ha concluso.