Concessioni: La Corte Costituzionale boccia il Fvg

 dichiarato incostituzionale l’Articolo 2 della legge regionale che estendeva le concessioni fino al 31 dicembre 2033

La Consulta boccia la Regione sulle concessioni demaniali. I giudici, infatti, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale numero 8 – 18 maggio 2020 ‘Misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di demanio marittimo e idrico’ perché limita la concorrenza tra imprese.

Nel mirino della Corte Costituzionale, a cui ha fatto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la parte della norma che prevede l’estensione, fino al 31 dicembre 2033, della validità delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna.

Per la Consulta, la Regione è certamente titolare di una competenza statutaria in materia di ittica, pesca e turismo, ed è titolare delle funzioni amministrative in materia di ‘demanio marittimo, lacuale e fluviale’, ma l’articolo 2, “introducendo una proroga delle concessioni in essere fino al 2033 e, in tal modo, non consentendo di organizzare procedure di selezione per l’accesso di nuovi operatori, limita la concorrenza tra imprese, incidendo così in una materia riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale”.

 
‘Sportiva’ la reazione dell’assessore regionale al Demanio Sebastiano Callari: “Il fatto che Il Sole 24 Ore indichi la bocciatura della legge regionale sulla proroga al 2033 delle concessioni balneari da parte della Corte costituzionale come un’occasione persa è indicativo del fatto che il Friuli Venezia Giulia fosse sulla strada giusta”.

Callari ricorda poi che “l’accoglimento dell’impugnativa del Governo Conte sull’articolo 2 non ha alcun effetto sull’anno in corso, in quanto la proroga delle concessioni a tutto il 2021 è fissata da un’altra norma regionale, contenuta nell’ultima manovra di Stabilità, che non è stata impugnata”.

“Il prestigioso quotidiano economico – rileva Callari – evidenzia il carattere di apripista di una legge – la 8/2020 – che recepiva lo spirito della normativa Bolkestein, prevedendo la proroga delle concessioni solo laddove non si fosse in presenza di competitori e disponendo la gara negli altri casi. Trasparenza, pubblicità e concorrenza erano garantite. Ora – ha concluso Callari – confidiamo che si giunga alla quadratura del cerchio grazie all’iniziativa dell’esecutivo in carica, con il ministro Garavaglia, e che si possa quindi, dopo aver salvato questa stagione, traguardare l’orizzonte con scadenze e regole che danno certezza a chi vuole investire”. 

Tar Lecce boccia Comune Otranto autorizzate opere stagionali al lido di Alimini

Stabilimenti balneari ancora una volta costretti a ricorrere ai tribunali per vedere riconosciuti i propri diritti. Questa volta è toccato al Lido Bellisario sito in Otranto, località Alimini che l’anno scorso chiese al Comune l’autorizzazione del titolo edilizio e paesaggistico per realizzare i servizi minimi di spiaggia, ossia 3 servizi igienici, un locale spogliatoio, pedane e rampe di legno, aventi carattere stagionale e facilmente amovibili.
Il comune dovette negare l’autorizzazione sul parere negativo della soprintendenza che giudicò improcedibile la richiesta.
Il Tar di Lecce, I Sezione presidenta Antonio Pasca ha invece accolto il ricorso del lido Bellisario accogliendo le tesi dei difensori avv. Francesco G. Romano, Leonardo Maruotti e Rosaria Romano.
“La Soprintendenza deve esprimere un parere che può essere favorevole, anche con prescrizioni, o sfavorevole” laddove invece nel caso in esame “è stato emanato un provvedimento di ‘improcedibilità’, totalmente al di fuori della sequenza procedimentale prevista dalla norma attributiva del potere dell’Organo Ministeriale.
Inoltre il diiego è stato legato alla vicenda del piano comunale di tutela delle coste che sta seguendo il suo iter giudiziario.
Le vicende per i giudici non sono legate: “non si tratta di innovare le modalità di gestione del litorale, la qual cosa potrebbe – in una qualche misura – giustificare, quale atipica misura di salvaguardia, la decisione di sospendere ogni decisione sino alla definizione della vicenda giudiziale che riguarda il progetto comunale di tutela della costa, onde garantirne la futura attuabilità. Al contrario, è pacifico tra le parti che la ricorrente è già immessa nella piena titolarità della concessione occorrente per l’utilizzo del demanio marittimo ai fini della gestione dello stabilimento balneare”.
Anche in questo caso il tribunale Salentino fa chiarezza e come spesso accade con le pronunce del Giudice Antonio Pasca il provvedimento invita ad una riflessione su quello che è il rapporto tra privato e res pubblica.

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