Facciamo chiarezza sull’obbligo del green pass in spiaggia
Infatti l’articolo 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 stabilisce che “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici.”
E’, quindi, obbligatorio per i “servizi di ristorazione ….. al tavolo, al chiuso” che eventualmente vengano svolti all’interno degli stabilimenti balneari.
Per la ristorazione l’obbligo del cd green pass, sorge solo quando c’è il servizio al tavolo e la stessa si svolge al chiuso.
Pertanto siffatto obbligo non riguarda la ristorazione che si svolge all’aperto o in veranda, né il cd self service e neppure il cd take away.