L’AGCOM non passa al Tar di Lecce!!
Con sentenza n. 981 del 29 giugno 2021, il Tar Lecce, I Sez., Pres. Est. Antonio Pasca, ha respinto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato proposto per l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Manduria, in applicazione della l. n. 145/2018, aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime. Nel corso del giudizio, l’Associazione Oasi – Federazione Imprese Demaniali, difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, è intervenuta ad opponendum, ossia, a supporto del Comune e degli altri operatori balneari, difesi dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Gianluigi Manelli, Danilo Lorenzo e Francesco Meo.
La sentenza, in particolare, ha chiarito, da un lato che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto “gli atti impugnati, ovvero sia la delibera G.M. di indirizzo, sia la stampigliatura indicante la proroga ex lege apposta in calce ai titoli concessori a suo tempo rilasciati in favore dei controinteressati, non hanno contenuto negoziale e non sono provvedimenti in senso proprio”.
Inoltre, secondo il Tar “Appare evidente … che la direttiva servizi non risulti immediatamente applicabile proprio con riferimento alla disciplina positiva, atteso che la stessa richiede allo stato nazionale di completare le astratte previsioni della direttiva con norme di dettaglio e disposizioni attuative.
Così ad esempio, con riferimento a procedure di gara ad evidenza pubblica caratterizzate anzitutto da trasparenza, appare evidente l’esigenza di definire una normativa di attuazione uniforme per l’intero territorio nazionale, in ordine al tipo d gara, al criterio di selezione, alle forme di pubblicità, ai requisiti soggettivi di partecipazione, alla durata della concessione ecc.”
Così anche, con riferimento alla scarsità delle risorse disponibili e all’interesse transfrontaliero “appare altrettanto evidente come una trasparente valutazione della sussistenza o meno dell’interesse transfrontaliero con riferimento a ciascuna concessione demaniale non possa essere rimessa alla valutazione o all’arbitrio del singolo dirigente comunale, ma presupponga la previa fissazione da parte dello Stato di criteri uniformi e predefiniti.
Il Tar, inoltre, ritiene evidente “l’assenza di interesse transfrontaliero (che deve invece essere certo) con riferimento a concessioni demaniali marittime, magari ubicate in zone costiere caratterizzate da bassa redditività, aventi ad oggetto stabilimenti balneari di modesta entità e condotti attraverso la forma dell’impresa familiare”.
Questa sentenza riveste particolare importanza in quanto, in primo luogo, dà certezza a tutti gli operatori economici i quali, quindi, potranno continuare a svolgere la propria attività senza essere esposti a ricorsi da parte di altri soggetti; inoltre, la pronuncia è particolarmente innovativa poiché, a differenza del Tar Toscana (che aveva accolto il ricorso dell’Antitrust), approfondisce la questione della natura degli atti di proroga; infine, soprattutto, la sentenza stessa pone le basi giuridiche per le questioni di compatibilità sopranazionale della normativa relativa alla proroga delle concessioni demaniali.
Esprime grande soddisfazione Mauro Della Valle, Presidente dell’Associazione Oasi – Federazione Imprese Demaniali, difesa in giudizio con gli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, che afferma che “non è accettabile che l’Autorità Antitrust possa decidere a proprio piacimento le vittime dei suoi ricorsi. In questo modo potrebbe accadere che due concessionari che hanno gli stabilimenti limitrofi, ma in diversi comuni, potrebbero avere uno la proroga sino al 2033 e l’altro un pugno di mosche in mano. C’è bisogno di certezza per gli imprenditori, certezza che, mio rammarico, garantisce quasi solo il Tar Lecce.
Ma c’è molto di più. La sentenza del Tar ancora una volta mostra la strada da seguire, invocando norme di dettaglio al fine di definire una normativa di attuazione uniforme per l’intero territorio nazionale; infine, ci auguriamo vivamente che il passaggio della sentenza che parrebbero doversi escludere dal raggio di azione della direttiva Bolkestein gli stabilimenti balneari di modesta dimensione e con gestione a livello d’impresa familiare, è un lampo di speranza per tutte le migliaia di famiglie balneari che hanno portato avanti la propria attività con il sudore proprio e dei propri congiunti”.