Tar Lecce, accolto il ricorso di tre imprese contro il divieto di rimontare le strutture balneari a Fasano

Con sentenze nn. 782, 783, 784 del 14 giugno 2024, il Tar Lecce, I Sezione, Presidente Antonio Pasca, Estensore Daniela Rossi, ha accolto tre ricorsi proposti da altrettante diverse imprese operanti nelle marine di Fasano, difese dagli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, proposti contro i provvedimenti comunali di rigetto al montaggio stagionale delle
strutture e allo svolgimento dell’attività, in ragione dell’approvazione della Variante urbanistica che, secondo il Comune di Fasano, avrebbe determinato l’impossibilità di rimontare le strutture – e, dunque, di svolgere l’attività – per la stagione estiva 2024.
In particolare, era avvenuto che il Comune di Fasano e la Regione Puglia avevano approvato la Variante urbanistica che, secondo la tesi comunale, avrebbe determinato l’illegittimità delle strutture realizzate in passato e, dunque, sulla base di tale atto urbanistico, il Comune aveva poi rigettato le numerose istanze tese ad avviare le attività.

Il Tar Lecce, in pieno accoglimento delle tesi difensive degli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, ha ritenuto di accogliere i ricorsi proposti poiché “Il diniego, si fonda su un richiamo analitico delle norme urbanistiche di riferimento e, in particolare, sulla sopravvenuta approvazione della variante urbanistica comunale senza però che dallo stesso
emerga, alcuna valutazione specifica dell’intervento e, soprattutto, per quanto riguarda il richiamo alle modificate NTA del PRG, senza alcuna esternazione delle ragioni di concreta incompatibilità della struttura precaria oggetto di istanza di rinnovo del titolo stagionale”

Inoltre, “il diniego non si sarebbe dovuto arrestare al mero richiamo di una normativa in corso di approvazione – destinata, pertanto, a valere pro futuro – ma avrebbe richiesto una esplicazione delle ragioni per le quali, in difetto di norme transitorie o di norme di salvaguardia, la normativa preesistente non avrebbe potuto più costituire il parametro di riferimento per la valutazione dell’istanza di rinnovo stagionale proposta da parte ricorrente in data anteriore all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche”. Pertanto, secondo il Tar “La fondatezza, nei termini illustrati, delle doglianze attoree si rilette, in via derivata, sugli impugnati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività commerciale oggetto di scia”. Le pronunce rivestono particolare importanza sia perché, a seguito della pubblicazione delle sentenze, i ricorrenti potranno svolgere la propria attività ma soprattutto perché, qualora il Tar non avesse accolto i ricorsi, nessun bar, stabilimento balneare o ristorante situati sulla costa del Comune di Fasano avrebbe potuto aprire in vista della stagione estiva 2024, non consentendo l’offerta di tali servizi in una realtà così importante. Inoltre, le sentenze enunciano il principio per cui la variante urbanistica che non preveda norme transitorie o di salvaguardia non può escludere automaticamente le attività esistenti, in particolare se stagionali e fondate su strutture amovibili

Confartigianato Imprese Demaniali sostiene le iniziative parlamentari che tutelano le imprese balneari

Le concessioni di spiaggia sono scadute il 31 dicembre 2023 e non è stato approvato il decreto attuativo previsto dalla legge 118/2022 del governo Draghi, che avrebbe dovuto introdurre dei criteri nazionali per disciplinare i bandi di riassegnazione. In assenza di ciò i Comuni stanno procedendo in ordine sparso. Con l’Ordine del Giorno presentato sul DL Coesione e con l’emendamento al DL Agricoltura c’è il chiaro intento di una parte della maggioranza di spingere il Governo a legiferare su questo delicato dossier.

Queste iniziative parlamentari che prevedono innanzitutto di adottare la mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, e a definire un processo di riordino del settore che ne garantisca lo sviluppo economico, non si pongono in contrasto con i principi delle gare pubbliche, bensì intendono introdurre dei ‘paracadute’ per gli attuali concessionari in vista delle inevitabili procedure selettive.

Nello specifico, si vuole istituire l’obbligo per i concessionari subentranti, di corrispondere un indennizzo economico agli uscenti. L’entità dell’indennizzo consisterebbe nell’intero valore aziendale delle imprese, calcolato da un perito nominato dagli attuali titolari, sulla base delle linee guida Uni. Viene anche previsto un diritto di prelazione a favore del concessionario uscente a parità di offerta, riconoscendo al titolare della concessione, prima della sua scadenza, di manifestare all’autorità competente un interesse alla prosecuzione dell’uso della medesima.

Confartigianato sostiene queste iniziative perché, in primis, danno valore al lavoro del Tavolo tecnico che ha stabilito la non scarsità della risorsa distinguendo le aree disponibili da quelle in cui attualmente già insistono servizi in concessione e riconoscono al concessionario uscente un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell’impresa.

“Si tratta di interventi fondamentali per il comparto balneare – sostiene Mauro Vanni, Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali – perché riconoscono il valore aziendale delle imprese e getta le basi per garantire il diritto di prelazione ai balneari italiani, in linea con quanto accaduto in altri paesi europei. Ora bisogna fare in modo che questa sollecitazione si traduca rapidamente in norma definitiva”.