Di Antonio Capacchione
sono state depositate oggi dall’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea le sue Conclusioni
nella causa pregiudiziale C-598/22 sollevata dal Consiglio di Stato sulla conformità al diritto dell’Unione europea dell’art.
49 del c.d.n. che prevede la devoluzione delle opere senza indennizzo alla scadenza della concessione demaniale.
L’Avvocato generale ritiene che siffatta disposizione non è in contrasto con il Trattato europeo “se la durata della
concessione è sufficiente per l’ammortamento dell’investimento da parte del concessionario” (punto 105).
E che spetta, comunque, allo Stato italiano verificare se l’art. 49 del cdn sia “sufficientemente trasparente per consentire
agli operatori economici di decidere se effettuare investimenti al fine di avviare un’attività imprenditoriale su una
spiaggia italiana” (punto 57) in quanto “se il concessionario conosce in anticipo le norme applicabili, può negoziare un
indennizzo adeguato nel caso in cui l’investimento necessario fosse troppo grande per essere riassorbito nel corso della
concessione” (punto 97).
Non v’è chi non veda che la scelta non solo di investimento ma di vita dei concessionari italiani è stata non solo
condizionata ma fortemente determinata dall’esistenza del cd diritto di insistenza.
In assenza del quale non avrebbero fatto la scelta operata.
Infatti il concessionario italiano fino al 28 dicembre 2009 (data di entrata in vigore della Bolkestein) non ha concordato
con lo Stato alcun indennizzo nell’atto concessorio semplicemente perché ha fatto affidamento nel rinnovo automatico
della concessione medesima.
L’Avvocato Generale ribadisce, inoltre, la possibilità di norme restrittive della concorrenza le quali “non sono vietate se
perseguono un motivo imperativo di interesse pubblico in modo proporzionato” (punto 86).
Anche per tale aspetto spetta allo Stato italiano “verificare se una misura nazionale che limita una delle libertà di mercato
sia effettivamente idonea e necessaria al conseguimento degli obiettivi pubblici dichiarati” (punto 88).
Dopo le Conclusioni dell’Avvocato Generale è attesa, nelle prossime settimane, la sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea.
Vedremo se e come recepirà quanto esposto dall’Avvocato Generale o se, invece, così come chiesto dal Governo Italiano
e dalla Commissione Europea, per problemi processuali, non deciderà nel merito della questione.