“La sentenza della Corte di giustizia europea, pubblicata in data odierna, non osta assolutamente ad una normativa italiana che preveda un indennizzo per i concessionari balneari uscenti. Infatti la sopramenzionata sentenza di fatto non solo si limita a stabilire che l’articolo 49 del Codice della navigazione italiano non è incompatibile con le norme del trattato di funzionamento dell’Ue ma fa molto di più, ovvero ribadisce intanto la possibilità che sul tema degli indennizzi viga una normativa nazionale”. Lo sottolinea il deputato di FdI Riccardo Zucconi, primo firmatario di una proposta di legge per l’abrogazione dell’articolo 49, secondo cui le opere fisse costruite su una zona demaniale restano acquisite dallo Stato senza indennizzo alla scadenza della concessione. “Nel dispositivo finale – rimarca Zucconi – la sentenza ribadisce che è sempre possibile una diversa pattuizione riguardo al rimborso delle opere inamovibili a condizione che sia introdotta nell’atto di concessione. Questa sottolineatura è importante perché attesta che una normativa nazionale che vada a prevedere il principio dell’indennizzo, come del resto previsto dalla Legge sulla Concorrenza (Legge 118/22, Governo Draghi), è consentita dalle norme europee”. Nell’esame della proposta di legge, il deputato ha presentato anche un emendamento sugli indennizzi e ribadisce che “sarebbe quanto mai opportuno che si intervenisse approvando una normativa nazionale”.
“Dunque – osserva Zucconi -, a tutela di un principio generale di salvaguardia degli investimenti effettuati e per quantificare il beneficio che si ha nell’entrare in possesso dei valori di una impresa seppur insistente su una superficie demaniale, ribadisco che sarebbe quanto mai opportuno che si intervenisse approvando una normativa nazionale a riguardo sia facilitando il percorso della proposta di legge (numero 1321) sugli indennizzi, attualmente ai voti in Commissione Finanze alla Camera oppure intervenendo con altra normativa di urgenza”. Secondo il deputato di FdI, “qualsiasi altra considerazione sulla valutazione della scarsità della risorsa naturale o del riconoscimento di eventuali diritti di prelazione non può ad oggi, e dopo le criticità più volte evidenziate dalla giurisprudenza nazionale e dalla Commissione Ue uscente, che essere rimandata ad interlocuzioni da realizzare con la nuova Commissione europea appena questa si sarà costituita”.