Le strutture precarie e amovibili degli stabilimenti balneari sono soggette al pagamento dell’IMU. Questo recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione ha un impatto significativo su molti stabilimenti balneari e strutture ricettive, che ora devono considerare queste costruzioni nel calcolo dell’acconto IMU 2024, proprio all’inizio della stagione estiva.
La questione riguarda i fabbricati privi di strutture murarie e amovibili, come cabine, bagni rimuovibili e gazebo. La Cassazione, con le decisioni n. 7769/2023 e n. 12638/2024, ha stabilito che le strutture realizzate dal concessionario per offrire servizi balneari, anche se precarie e amovibili, hanno comunque una capacità reddituale e sono rilevanti ai fini dell’imposizione fiscale in quanto unità accatastabili.
L’articolo 2 del DM 2 gennaio 1998 considera unità immobiliari anche le costruzioni ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, così come gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali. Anche i manufatti prefabbricati, ancorché semplicemente appoggiati al suolo, sono considerati unità immobiliari se stabili nel tempo e presentano autonomia funzionale e reddituale.
Secondo la Cassazione, la precarietà della struttura non ne esclude la rilevanza ai fini IMU. È indifferente la loro eventuale rimozione provvisoria, poiché ciò che conta è la possibilità di costruire e mantenere una struttura. L’eventuale rimozione provvisoria di una struttura precaria e amovibile non esclude la possibilità della sua ricollocazione e, quindi, è irrilevante ai fini dell’IMU, a differenza di una rimozione definitiva che sfocia in una variazione catastale.
Inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale, sono soggette al pagamento dell’imposta anche le aree scoperte indispensabili al concessionario per lo svolgimento della sua attività, in quanto considerate autonome unità immobiliari potenzialmente produttive di reddito (Cassazione n. 10031/2017). La precarietà della struttura e la stagionalità dell’attività possono essere dedotte in sede di determinazione della rendita catastale.
In definitiva, le strutture precarie e amovibili degli stabilimenti balneari devono essere incluse nel calcolo dell’IMU. La Cassazione conferma che, dal punto di vista tributario, ciò che conta è la possibilità di mantenere una struttura, indipendentemente dalla sua precarietà o dalla possibilità di rimozione temporanea. Questo orientamento impone ai concessionari di considerare tutte le strutture utilizzate nell’ambito della loro attività nel calcolo dell’imposta, contribuendo a una maggiore chiarezza e uniformità nella tassazione del settore balneare.
Accanimento “giudiziario” allo stato puro! E’.surreale, anche per la parte stagionale e quella per cui già si paga il canone demaniale. Io tra un po’ do’ forfait. Non se ne può più.