Tar Bari: “Valide proroghe al 2033, illegittimi atti comunali di riduzione al 2024”
Di AAntonio Capacchione
LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA NON HA UN ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE CONSOLIDATO E UNIFORME ANZI SI STA SEMPRE PIU’ AFFERMANDO LA VALIDITA’ DELLE PROROGHE RILASCIATE CON SCADENZA 2033
LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE BALNEARE NON SPETTA AI GIUDICI MA AL GOVERNO E AL PARLAMENTO URGENTE UN INTERVENTO LEGISLATIVO CHIARIFICATORE CHE ELIMINI IL CAOS AMMINISTRATIVO IN MATERIA
Sono state depositate ieri dal TAR di Bari diverse sentenze di contenuto analogo nnrr. 553/2024, 565/2024, 566/2024 riguardanti l’atto deliberativo del Comune di Monopoli che aveva applicato l’art. 3 comma 1 della legge nr. 118/2022 (l. Draghi) riducendo la durata delle concessioni vigenti al 2024 ex lege nr. 14/2023 cd Milleproroghe (già 2033).
Il Comune di Monopoli, comune costiero pugliese, dopo aver esteso la durata della concessione demaniale in favore della ricorrente fino al 31 dicembre 2033 ha poi provveduto a ridurne il termine finale di efficacia al 2024 in applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nr. 18/2021 e dell’art. 3, comma 1 della legge nr. 118/2022.
Per il Tar di Bari, il Comune di Monopoli ha ritenuto illegittima questa riduzione perché l’art. 3, comma 2 della stessa legge nr. 118/202 fa salva una diversa durata degli atti che sono stati sottoposti a pubblicità in questo caso ex art. 18 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione. Infatti accogliendo il ricorso dei concessionari di Monopoli gli atti del Comune “riducono illegittimamente
l’orizzonte temporale al 31 dicembre 2024, per effetto di una non corretta applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 118/2022” (punto nr. 11).
Per il Tar di Bari vale la pena di ricordare che anche “ il Consiglio di Stato, con sentenza della sezione VII, 30 novembre 2023, n. 10378, ha espressamente stabilito come sia legittima la proroga di una concessione
demaniale marittima ai sensi della legge n. 145/2018 a seguito della procedura comparativa di cui all’art. 37 del codice della navigazione preceduta dalla pubblicazione delle istanze ex art. 18 del relativo regolamento, essendo vietate dall’ordinamento solo le proroghe automatiche” (punto 23).
Vedremo cosa deciderà il Consiglio di Stato nella causa che sarà discussa oggi a seguito dell’annullamento operato dalla Cassazione a Sezioni Unite della sentenza dell’Adunanza Plenaria nr. 18/2021 su iniziativa della nostra Organizzazione, sta di fatto che è
Lo dimostrano queste sentenze del TAR di Bari che si aggiungono a quelle del TAR di Lecce. Ecco perché restiamo convinti e lo ribadiamo che la soluzione della questione balneare non spetta ai Giudici ma al Governo e al Parlamento italiano.