L’appello alla Presidente Giorgia Meloni sulla tutela degli attuali concessionari demaniali marittimi
Di Vincenzo De Michele
Gent.ma Presidente Giorgia Meloni,
intervengo nuovamente1 sulla questione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (d’ora innanzi, concessioni balneari) per farLe un appello, alla luce della Sua scelta, che condivido, di proporsi come capolista in tutte le macrocircoscrizioni delle prossime elezioni europee.
La sentenza n.3940 del 30 aprile 2024 della VII Sezione del Consiglio di Stato ha accentuato la gravissima crisi dell’ordinamento interno per lo scontro tra le più alte istituzioni politiche e giudiziarie nazionali, con ampio e ingiustificato risalto mediatico, perché detta decisione non fa altro che andare in continuità con la non condivisibile giurisprudenza del supremo organo di giustizia amministrativa dapprima con la sentenza del 27 dicembre 2023 n.11200 e poi con le sentenze del 19 marzo 2024 nn.2662, 2664 e 2669, per ribadire la cessazione ope iudicis e contra legem della durata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative al 31.12.2023.
La vigente legislazione nazionale prevede che le gare per l’affidamento di nuove concessioni balneari non sono disciplinate dal codice dei contratti pubblici ma dal codice della navigazione e sono vietate dall’art.10-quater comma 3 1° capoverso del d.l. n.198/2022 anche per la durata indeterminata delle concessioni balneari, che beneficiano comunque della proroga automatica fino al 31.12.2024 di cui all’art.3 comma 1 della legge n.118/2022.
Secondo il Consiglio di Stato, dunque, in violazione del principio di legalità e di irretroattività della norma più sfavorevole o della sua ultrattività, le concessioni balneari sono cessate di validità il 31 dicembre 2023 e, in base alla giurisprudenza attuale dei Giudici di Palazzo Spada (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza di rinvio pregiudiziale n.8010/2022 nella causa C-598/22), vi sarebbe l’immediato incameramento al demanio statale delle opere non amovibili già di proprietà dei concessionari “uscenti” ex art.49 cod.nav., e dal 1° gennaio 2024 si avrebbe un’occupazione abusiva di suolo pubblico, a prescindere dal fatto che il Comune competente abbia disposto o meno la proroga tecnica al 31.12.2024 di cui all’art.3 comma 3 della legge n.118/2022 nel testo previgente oppure, secondo la legge vigente, quella automatica alla stessa data del 31.12.2024 prevista dall’art.3 comma 1 della legge n.118/2022.
Nello stesso giorno del 30 aprile 2024 è stata depositata dalla stessa VII Sezione del Consiglio di Stato (stesso Presidente, ma composizione diversa del Collegio) l’ordinanza n.3943/2024, con cui è stato sospeso un giudizio sulla devoluzione alla scadenza della concessione balneare delle opere non amovibili o di difficile rimozione site sull’area di proprietà demaniale, in attesa della risposta della Corte di giustizia Ue sull’indennizzo nella citata causa pregiudiziale C-598/22.
Quindi, nello stesso giorno, da un lato Palazzo Spada ha ordinato ai Comuni e alle Autorità portuali di bandire immediatamente le gare per la scadenza delle concessioni balneari al 31.12.2023 e dall’altro la stessa Sezione del CdS ha suggerito alle stesse pubbliche amministrazioni di non fare le gare in attesa della risposta sull’art.49 cod.nav. e sull’indennizzo in attesa della risposta del Giudice comunitario, che, nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato quale Giudice del rinvio, ha già chiarito che le concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009 – quando è entrata in vigore la direttiva 2006/123/CE – non entrano nel campo di applicazione della stessa direttiva Bolkestein.
Gent.ma Presidente Giorgia Meloni,
a rendere più complessa questa schizzofrenica situazione, Le rammento che all’udienza pubblica del 7 maggio 2024 davanti alla stessa VII Sezione di Palazzo Spada, sarà discussa la causa n.1975/2021 R.G., riassunta dopo l’annullamento per eccesso di potere giurisdizionale da parte della Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n.32559/2023 e con l’ordinanza n.786/2024 rispettivamente della sentenza n.18/2021 dell’Adunanza plenaria e della conseguente sentenza n.4072/2022 del CdS.
Prima di questa importantissima udienza, nello stesso giudizio n.1975/2021 R.G. davanti al Consiglio di Stato si è costituito, con il mio patrocinio, un concessionario balneare del Comune di Rimini, invitando il CdS all’udienza del 7 maggio 2024 a rimettere nuovamente la questione alla Corte di giustizia Ue, come Giudice di ultima istanza ai sensi dell’art.267 comma 3 del TFUE, sulla base di alcuni quesiti pregiudiziali, uno dei quali, peraltro, riguarda proprio l’esclusione delle concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009 dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein.
Vedremo il 7 maggio 2024 come si regolerà la VII Sezione del Consiglio di Stato, anche alla luce di un recente incontro con la Corte di giustizia, che sembra delineare la possibile adesione alla richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale.
Infatti, con il comunicato stampa del 16 aprile 2024 il Consiglio di Stato ha dato informazione della contestuale conclusione a Lussemburgo dell’incontro bilaterale tra la delegazione della Corte Ue con il Presidente Lenaerts e quella del CdS con il Presidente Maruotti, per esaminare, tra l’altro «il tema dei presupposti del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte del giudice di ultima istanza, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, e delle connesse questioni riguardanti le eventuali responsabilità dello Stato e del giudice, nei casi di mancato rinvio».
Ci potrebbe essere, dunque, un ripensamento del Consiglio di Stato nel dialogo suggerito da chi scrive (e dalla stessa Corte di giustizia nell’incontro del 16.4.2024) con la Corte Ue, in continuità con la tradizione di dialogo intenso tra le supreme corti nazionali e quella comunitaria, inaugurata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n.207/2013 sui precari della scuola, con la pregiata firma dell’attuale Presidente della Repubblica, che accolse un suggerimento di chi scrive all’udienza pubblica del 27 marzo 2013.
Tuttavia, la decisione della causa che sarà discussa il 7 maggio 2024 davanti al Consiglio di Stato non sarà immediata e, Presidente Meloni, le elezioni europee sono prossime.
E’ stato chiesto al Governo da Lei presieduto di intervenire urgentemente, con un decreto d’urgenza a difesa dei concessionari balneari, per uscire dal caos.
Chi Le scrive non crede che vi siano i presupposti per un decreto d’urgenza sia perché esiste già la legge che legittima l’occupazione (a tempo indeterminato) del demanio statale perché il Presidente Mattarella non lo firmerebbe, avendo mostrato il suo dissenso a qualsiasi soluzione diversa dalle gare immediate per balneari e ambulanti con il messaggio del 2 gennaio 2024.
Mi permetto di darLe allora un suggerimento, Presidente Giorgia Meloni, se intende, come a me pare con la Sua candidatura alle elezioni europee in tutti i collegi, dare continuità in Europa alla salvaguardia della nostra identità nazionale fatta di piccole e piccolissime imprese che hanno garantito, con i lavoratori alle loro dipendenze spesso come imprese familiari, il successo del famoso made in Italy:
firmi subito come Governo un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ex art.134 Cost. nei confronti di tutte le decisioni del Consiglio di Stato che, in subiecta materia, si sono sostituite al legislatore e al Governo.
Vedrà che la situazione si chiarirà subito da un punto di vista giuridico, etico, sociale, economico e istituzionale sia in Italia che nell’Ue, anche perché la Corte costituzionale, citandole espressamente, con la sentenza n.46/2022 ha dimostrato di aver dato alle sentenze nn.17 e 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria di Consiglio di Stato la “giusta importanza”, cioè NESSUN VALORE rispetto alla legislazione nazionale all’epoca vigente, la legge n.145/2018, che prevedeva la durata delle concessioni demaniali fino al 31.12.2033.
Ma questo i giornali e le televisioni, stranamente, non lo scrivono o dicono.
1 V. De Michele, Lo strano caso delle concessioni balneari e la giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato sulla primazia del diritto Ue, 15.9.2022, su europeanrights.eu; La sentenza AGCM della Corte Ue sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme interne sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, 2.5.2023, su europeanrights.eu; La questione delle concessioni balneari dopo le sentenze del TAR Lecce e della Corte di cassazione a sezioni Unite, 1.12.2023, sempre su europeanrights.eu; Alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali non si applicano la Bolkestein e il diritto primario Ue sulla libertà di concorrenza e di stabilimento, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; L’ordinanza cautelare del 15.3.2024 del TAR Bologna riconosce come ammissibile la durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; Le responsabilità governative sulla pessima gestione legislativa e giurisprudenziale della durata delle concessioni demaniali marittime, sempre su www.newsbalneari.com, marzo 2024; La durata indeterminata delle concessioni balneari: il casus belli del Comune di Jesolo e il revirement del Consiglio di Stato, ibidem, aprile 2024; La posizione consolidata del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime iniziate prima del 29.12.2009, idem, aprile 2024; Le concessioni demaniali marittime e l’identità nazionale nelle elezioni balneari europee del 6-9 giugno, sul quotidiano “L’attacco”, 20 aprile 2024.