Sospesa la “gara-ponte” per le concessioni balneari di Roma Capitale

Il TAR del Lazio ha accolto la richiesta cautelare della società SG Mare s.r.l.s., sospendendo gli atti con cui Roma Capitale aveva indetto una procedura per l’assegnazione di 31 concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative.

Motivazioni della sospensione

Il tribunale ha ritenuto che la procedura, soprannominata “gara-ponte”, non rispetti il nuovo quadro normativo introdotto dalla legge n. 118/2022, così come modificata nel 2024. In particolare:

  • La durata delle concessioni (un anno rinnovabile fino a un massimo di tre) è inferiore alla soglia minima di cinque anni stabilita dalla normativa.
  • È stata introdotta una “royalty” aggiuntiva sul fatturato, non prevista dalla legge nazionale.
  • L’intera procedura appare disancorata dai criteri di trasparenza, parità di trattamento e libertà di stabilimento richiesti dall’UE e dalla normativa italiana.

Conseguenze della decisione

La sospensione degli atti impugnati blocca temporaneamente l’assegnazione delle concessioni, con il TAR che ha fissato l’udienza di merito per il 14 ottobre 2025. Nel frattempo, resta da capire se Roma Capitale modificherà il bando per conformarlo ai nuovi requisiti legislativi.

Edoardo Moscara, presidente provinciale di Roma di Sib Confcommercio, tra gli imprenditori che hanno presentato il ricorso, ha dichiarato: “Viviamo in una condizione di precarietà da anni, con continue proroghe, e come balneari non possiamo più andare avanti così. Siamo favorevoli ai bandi e li vogliamo, ma desideriamo che vengano realizzati come previsto dalla legge – con una durata da 5 a 20 anni – accompagnati da un piano economico solido, che garantisca un utilizzo migliore delle spiagge sia per gli utenti che per i concessionari stessi”.

Balneari, la bozza del dm indennizzi

La bozza del decreto attuativo di cui abbiamo potuto prendere visione, elaborata congiuntamente da Mit e Mef, si articola in cinque articoli. Questo documento rappresenta un passaggio cruciale per l’applicazione della legge Salva-infrazioni, approvata lo scorso novembre. Tale normativa stabilisce una scadenza ben precisa, indicando che le gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni balneari dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2027, garantendo così il rispetto delle disposizioni europee in materia.

1. Determinazione dell’indennizzo

L’indennizzo dovuto dal concessionario subentrante al concessionario uscente è calcolato come somma di:

  • Valore degli investimenti non ancora ammortizzati (art. 2), determinato sulla base del valore nominale degli investimenti iscritti in bilancio, al netto del fondo ammortamento.
  • Equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni (art. 3), calcolata rivalutando gli investimenti e applicando il tasso medio sui BTP decennali.

2. Esclusioni e modalità di valutazione

  • Strutture amovibili non saranno computate nell’indennizzo.
  • Gli investimenti possono essere rivalutati ai fini del calcolo, senza effetti civilistici o fiscali.
  • Detratti eventuali aiuti o sovvenzioni pubbliche percepite e non rimborsate.
  • Per le aziende con bilancio semplificato, valore attestato con perizia asseverata da un professionista.
  • I funzionari europei hanno sottolineato che non possono essere considerati valore aziendale, avviamento né spese relative a marchi e brevetti.

3. Modalità di pagamento

  • Minimo 20% dell’indennizzo versato al momento dell’aggiudicazione della concessione.
  • Il saldo dovrà avvenire entro sei mesi dall’aggiudicazione.
  • L’indennizzo è garantito da cauzione prestata dal concessionario subentrante.

4. Canoni delle concessioni

  • Dal 1° aprile 2025, aggiornati gli importi dei canoni demaniali marittimi, lacuali e fluviali.
  • Rivalutazione annua secondo l’indice ISTAT.

C’è la possibilità di intervenire sui canoni. In un allegato al decreto, verrà prevista una ridefinizione dei canoni versati dai concessionari. Secondo le prime indiscrezioni, i nuovi importi sembrano essere complessivamente più vantaggiosi rispetto all’aumento del 10% che avrebbe avuto luogo automaticamente se il decreto attuativo non fosse stato emanato.

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