Balneari, il Comune di Genova approva le linee guida per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime

Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore al Demanio Marittimo e Urbanistica Mario Mascia, l’atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime per le attività turistico-balneari.

«L’atto di indirizzo si pone in linea di continuità con l’azione finora svolta dall’amministrazione comunale – dichiara l’assessore Mascia – riprendendo il filo della delibera di giunta del 2021 con cui, in accordo con la locale Procura della Repubblica, si era avviato l’iter degli atti preliminari prodromici alla procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni. La nostra opzione, inedita a livello nazionale, è in piena coerenza con la scelta operata la scorsa estate di restituire alla fruizione di tutta la cittadinanza la spiaggia libera dei Capo Marina, in base ad un accordo di rinuncia parziale alle aree da parte dei concessionari, non senza l’apertura del varco per il passaggio sulla battigia coi Bagni San Nazaro, per cui si battevano da decenni le associazioni dei consumatori e degli utenti, Adiconsum di Stefano Salvetti in testa. Il mare è di tutti, l’accessibilità delle spiagge anche per le persone con disabilità e la libera percorribilità della battigia sono diritti che vanno salvaguardati e incentivati, le opere di protezione a mare, anche alla luce degli effetti devastanti delle ultime mareggiate, sono una priorità assoluta anche per i concessionari, così come la conformità delle nuove strutture balneari alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica è un requisiti per noi irrinunciabile, valendo la tolleranza zero contro gli abusi. Per questo abbiamo deciso di assegnare a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari il termine del 30 aprile 2024 per la presentazione della documentazione progettuale».

In particolare, la delibera approvata stabilisce infatti le linee guida sulle progettualità che dovranno riguardare: la riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all’interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica; la realizzazione e implementazione di opere che assicurino a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare per la balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l’area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare; la realizzazione e implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere e strutture pubbliche retro­stanti le aree in concessione. A

lle progettazioni sarà data adeguata forma di pubblicità, procedendo, in caso di osservazioni e istanze concorrenti, alla redazione e pubblicazione di bandi per la nuova assegnazione delle concessioni in questione in conformità con la disciplina di cui al vigente Codice della Navigazione e ai principi di cui all’art. di cui all’art. 4, c. 2, lett. e) L. 118/2022.

«Data l’oggettiva impossibilità di concludere le procedure selettive entro il 31 dicembre – spiega l’assessore Mascia – l’opzione adottata dal Comune di Genova, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3 c. 1 della L. n. 118 del 5.8.2022, è dunque quella di differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2024, salvo che medio tempore intervenga successiva normativa di contenuto diverso. È un differimento tecnico non fine a se stesso ma saldamente ancorato a termini e contenuti di principio precisi e predeterminati, nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico. Questa decisione è il risultato di molteplici interlocuzioni avviate da più di un anno coi sindacati dei balneari, coi singoli operatori e coi loro legali e alle riunioni da ultimo tenutesi il 13 e 20 dicembre scorsi. In queste occasioni alcuni progetti sono già stati presentati a riprova del forte interesse che questo percorso ha suscitato anche nella categoria».

Tar Lecce riafferma validità concessioni demaniali marittime anche dopo il 31 dicembre 2023

Con un recentissimo decreto, pubblicato in data 21/12/2023, il Presidente del TAR Lecce, dott. Antonio Pasca, pronunciandosi su un ricorso promosso dall’Avv. Francesco Baldassarre, che patrocinava gli interessi di un imprenditore del settore nautico-turistico, ha sospeso l’efficacia di un provvedimento adottato da un Comune della Provincia di Lecce, che sanciva la scadenza di una concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo al 31/12/2023, sulla scorta dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle note sentenze nn. 17 e 18 del 2021. Com’è noto, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, con le citate sentenze, ha statuito la inefficacia della proroga legislativa sino al 31/12/2033 delle concessioni demaniali e l’obbligo per le amministrazioni di indire procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni.

Avv. Francesco Baldassarre

Il Tar Lecce, pronunciandosi per la prima volta dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 32559 del 23/11/2023, ha ricordato che la sentenza n.18 dell’Adunanza Plenaria è stata dichiarata nulla dalla Cassazione per aver denegato la tutela giurisdizionale e per violazione del principio del contraddittorio, avendo estromesso dal giudizio alcune associazioni di categoria di balneari, e quindi anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria n.17/2021, sebbene non cassata dalla Suprema Corte perché non era oggetto d’impugnazione, è affetta dai medesimi vizi radicali ed insanabili della sentenza annullata poiché fondata sulla medesima motivazione.
Inoltre il Presidente del TAR Lecce nel provvedimento giudiziario cautelare osserva che le due pronunce dell’Adunanza Plenaria, nella parte in cui affermano che “le norme legislative nazionali che in futuro dovessero disporre la proroga automatica non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”, sono da ritenersi nulle per violazione dell’art. 34, co. 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, regola che vale per il sindacato giurisdizionale sull’esercizio dei poteri amministrativi, e dunque a maggior ragione deve trovare applicazione rispetto ad atti legislativi non ancora emanati.

Il Tar Lecce, commenta l’Avv. Francesco Baldassarre, ancora una volta distinguendosi nel panorama giurisprudenziale nazionale per la novità e la profondità delle argomentazioni giuridiche delle sue pronunce, nel recente provvedimento cautelare richiama l’attenzione sulla circostanza che nel nostro ordinamento costituzionale tutti i poteri dello Stato, ivi compreso il potere giurisdizionale, sono soggetti al primato della legge, e dunque sono tenuti ad applicarla, e non è consentito neppure all’Autorità giudiziaria dichiarare inefficaci norme legislative che ancora non sono state emanate. Al Legislatore, dunque, l’ultima parola su questa querelle infinita.

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