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Ue apre procedura d’infrazione alla Grecia per le concessioni di utilizzo delle zone costiere

Nel pacchetto d’infrazioni di dicembre la Commissione decise di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Grecia (INFR(2024)2243) per il mancato rispetto delle norme relative alle procedure di autorizzazione per l’utilizzo delle zone costiere pubbliche. In Grecia gli operatori economici, ad esempio i ristoranti, possono utilizzare le spiagge adiacenti ai rispettivi stabilimenti senza alcuna procedura di selezione competitiva. Nello specifico, la Commissione ritiene che la legislazione greca risulta incompatibile con la direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE) e con il principio della libertà di stabilimento a norma dell’articolo 49 TFUE. La direttiva stabilisce che in tali casi gli Stati membri devono attuare una procedura di selezione aperta a tutti i potenziali candidati, garantendo la piena imparzialità e trasparenza. Inoltre, per i casi in cui è probabile che venga pregiudicato un interesse transfrontaliero, un sistema come quello previsto dalla legge greca scoraggerebbe i prestatori transfrontalieri dall’esercitare attività di servizio sulle porzioni della costa in questione, in violazione dell’articolo 49 TFUE. La Commissione procede pertanto all’invio di una lettera di costituzione in mora alla Grecia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Nello stesso pacchetto la Commissione aveva proceduto a inviare parere motivato alla Spagna per analoghe motivazioni quali la possibilità di rilasciare concessioni per la costruzione di strutture permanenti (quali ristoranti o allevamenti ittici) sul demanio pubblico costiero semplicemente dietro presentazione di una domanda, seguita da un periodo di informazione pubblica di 20 giorni senza ricorrere a una procedura di selezione imparziale e trasparente. La Commissione ha ritenuto inoltre che la proroga della durata di tali concessioni ai sensi del diritto nazionale, in alcuni casi fino a 75 anni, violi la stessa disposizione, in quanto comporta un diritto preferenziale a favore degli operatori storici.

Ad oggirusulta trascorso il periodo di due mesi, concesso al paese iberico, per rispondere al parere motivato.

Balneari, a Genova altre tre aggiudicazioni

Alle prime 14 concessioni fanno seguito, dopo procedura comparativa, quelle ai Bagni Europa, Oasis e Medusa

Dopo le prime 14 assegnazioni ne arrivano, a seguito di procedura comparativa, altre tre: i Bagni Europa, gli Oasis e i Medusa. Questi tre bagni rientravano nella lista di quelli con istanze concorrenti.

«Come anticipato in occasione delle prime assegnazioni – dice l’assessore al Demanio marittimo Mario Mascia – abbiamo completato le procedure comparative e oggi siamo in grado di assegnare altre tre concessioni. Tutto questo è stato reso possibile dal duro lavoro degli uffici comunali, che voglio ringraziare ancora una volta pubblicamente. Queste aggiudicazioni testimoniano la bontà del lavoro svolto, mirato ad assicurare anche nella fase valutativa l’equo ottemperamento degli interessi pubblici in gioco e la prevenzione di ogni possibile contenzioso con la scrupolosa osservanza delle norme. Il Comune di Genova è un esempio virtuoso di come si possa fare presto ma anche fare bene, nell’interesse di tutti, persino quando si ha a anche fare con una materia complessa, con questioni spinose e con interessi non solo pubblici ma anche legittimi della categoria».

L’iter impostato dal Comune di Genova, assurto a modello per tanti altri comuni, liguri e non, anche grazie alla diffusione dei suoi atti amministrativi favorita da Anci Liguria, aveva ricevuto dal TAR della Liguria un doppio disco verde quando era stata dichiarata la cessata materia del contendere a seguito della rinuncia ai 25 ricorsi da parte dei concessionari in essere e del loro sindacato SIB ed era stata altresì rigettata l’istanza di sospensione cautelare di un aspirante concessionario che lamentava il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per la previsione nella procedura degli indennizzi a carico degli eventuali concessionari subentranti.

La durata delle concessioni demaniali marittime è in oggi stabilita dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 131/2024 convertito con legge n.166/2024, il quale stabilisce che la stessa è compresa tra 5 e 20 anni sulla base del tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell’aggiudicatario.

Di recente la competenza di stabilire la durata delle concessioni è stata, con legge regionale della Liguria, attribuita ai Comuni. Gli Uffici, pertanto, si attrezzeranno, sulla base di quanto prodotto in sede di procedura dai soggetti aggiudicatari delle concessioni a determinare, sulla base di criteri stabiliti dalla citata normativa, il periodo di validità del titolo concessorio.