Capacchione, Sib: Consiglio di Stato, proroga al 2023 decisione sconcertante

“Il Consiglio di Stato si attribuisce ciò che nega agli altri Poteri dello Stato”

Ci riserviamo di leggere con la dovuta attenzione e deferenza le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime oggi depositata all’esito del quale decideremo le iniziative da intraprendere per la tutela di decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori oggi gettate nell’angoscia più totale per la prospettiva di perdere il
lavoro e i loro averi.

Immediatamente non possiamo però non registrare che questa sentenza appare sconcertante prima ancora che sconvolgente perché si discosta da consolidati orientamenti giurisprudenziali, anche costituzionali, a tutela della proprietà aziendale, del lavoro e della certezza del diritto.
E’ persino imbarazzante non tanto perché è una sorta di “messa in mora” del Legislatore chiamato disciplinare le gare con modalità da essa stessa stabilite quanto per la sua lampante contraddittorietà. Infatti il Consiglio di Stato afferma la contrarietà al diritto europeo delle proroghe disposte dal legislatore e dalla Pubblica amministrazione in quanto “automatiche e generalizzate” e nel contempo stabilisce una proroga altrettanto automatica e generalizzata però solo di due anni!

In definitiva rivendica a sè ciò che, invece, non consente agli altri Poteri dello Stato. Per cui alle proroghe del Legislatore e dei Comuni adesso abbiamo anche quella dei giudici!
Come abbiamo sempre chiesto: spetta al Legislatore e non ai giudici trovare il giusto bilanciamento fra la tutela della concorrenza e quella dei diritti fondamentali dei concessionari che con questa sentenza sembrano essere stati calpestati.
E’ tempo che ciò avvenga!

Mauro Della Valle, Federazioni Imprese Demaniali: Sentenza Consiglio di Stato è una sconfitta del legislatore

Con sentenza n. 13 del 9 novembre 2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla sorte delle concessioni demaniali italiane.
In particolare, è stato affermato che la norma che ha disposto la proroga delle concessioni sino al 31 dicembre 2033 (i commi 682 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 145/2018) è contraria ai principi comunitari e, pertanto, deve essere displicata sia dal Giudice che dalle Pubbliche Amministrazioni.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, aderendo a quanto sostenuto dal concessionario (difeso, nel corso del giudizio, dagli avvocati Prof. Francesco Vetrò, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano) ha precisato che “al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”.
In altri termini, l’Adunanza Plenaria ha, comunque, chiarito che i titolari di concessione demaniale possono continuare a svolgere la propria attività, evitando così la paralisi del comparto.
Il Consiglio di Stato, inoltre – in questo senso in continuità con le sentenze del Tar Lecce – ha evidenziato la necessità di una riforma della materia.
Tra le altre cose, i Giudici di Palazzo Spada hanno auspicato l’emanazione di una normativa che riguardi, il “riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi”.
In definitiva, oltre a rendersi improrogabile l’intervento del Legislatore da tanto tempo invocato che possa regolamentare l’assegnazione delle concessioni demaniali, è importante l’apertura verso il riconoscimento dell’indennizzo nei confronti dei concessionari uscenti (che con le regole attuali sarebbe escluso, di qui l’ulteriore necessità dell’intervento del Legislatore e la modifica del Codice della Navigazione).
Mauro Della Valle, Presidente Federazioni Imprese Demaniali, è intervenuto affermando che “Questa è una sconfitta del legislatore, la politica non ha inteso affrontare il problema e questi sono i risultati.
In ogni caso la situazione è migliore rispetto a quanto prevedeva la delibera del Comune di Lecce. Anche se il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni al 2023, a differenza del Comune che imponeva di rinunciare ad ogni diritto futuro sull’area in concessione, i Giudici hanno affermato la necessità di una profonda riforma, in particolare in tema di indennizzo ai concessionari uscenti”.
Inoltre, l’avvocato Federico Massa, legale della Federazione Imprese Demaniali, intervenuta in giudizio, ha rilevato che “L’adunanza Plenaria, come tutti auspicavamo, ha dato una risposta chiara: la proroga generalizzata delle concessioni contrasta con il diritto comunitario, quindi occorre una disciplina per l’espletamento delle gare; ma deve essere una disciplina che contempla il riconoscimento del diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo a tutela del valore aziendale.
Quindi, serve una nuova legge, speriamo che sia la volta buona.
Infine, l’Adunanza Plenaria ha sancito che le concessioni in essere verranno a scadenza il 31.12.2023. Una proroga incondizionata e valida per tutta l’Italia, non le cento bandierine per segnare il punto del sindaco più bravo”.