L’AGCOM non passa al Tar di Lecce!!

 

Con sentenza n. 981 del 29 giugno 2021, il Tar Lecce, I Sez., Pres. Est. Antonio Pasca, ha respinto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato proposto per l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Manduria, in applicazione della l. n. 145/2018, aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime. Nel corso del giudizio, l’Associazione Oasi – Federazione Imprese Demaniali, difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, è intervenuta ad opponendum, ossia, a supporto del Comune e degli altri operatori balneari, difesi dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Gianluigi Manelli, Danilo Lorenzo e Francesco Meo.

La sentenza, in particolare, ha chiarito, da un lato che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto “gli atti impugnati, ovvero sia la delibera G.M. di indirizzo, sia la stampigliatura indicante la proroga ex lege apposta in calce ai titoli concessori a suo tempo rilasciati in favore dei controinteressati, non hanno contenuto negoziale e non sono provvedimenti in senso proprio”.
Inoltre, secondo il Tar “Appare evidente … che la direttiva servizi non risulti immediatamente applicabile proprio con riferimento alla disciplina positiva, atteso che la stessa richiede allo stato nazionale di completare le astratte previsioni della direttiva con norme di dettaglio e disposizioni attuative.

Così ad esempio, con riferimento a procedure di gara ad evidenza pubblica caratterizzate anzitutto da trasparenza, appare evidente l’esigenza di definire una normativa di attuazione uniforme per l’intero territorio nazionale, in ordine al tipo d gara, al criterio di selezione, alle forme di pubblicità, ai requisiti soggettivi di partecipazione, alla durata della concessione ecc.”
Così anche, con riferimento alla scarsità delle risorse disponibili e all’interesse transfrontaliero “appare altrettanto evidente come una trasparente valutazione della sussistenza o meno dell’interesse transfrontaliero con riferimento a ciascuna concessione demaniale non possa essere rimessa alla valutazione o all’arbitrio del singolo dirigente comunale, ma presupponga la previa fissazione da parte dello Stato di criteri uniformi e predefiniti.
Il Tar, inoltre, ritiene evidente “l’assenza di interesse transfrontaliero (che deve invece essere certo) con riferimento a concessioni demaniali marittime, magari ubicate in zone costiere caratterizzate da bassa redditività, aventi ad oggetto stabilimenti balneari di modesta entità e condotti attraverso la forma dell’impresa familiare”.
Questa sentenza riveste particolare importanza in quanto, in primo luogo, dà certezza a tutti gli operatori economici i quali, quindi, potranno continuare a svolgere la propria attività senza essere esposti a ricorsi da parte di altri soggetti; inoltre, la pronuncia è particolarmente innovativa poiché, a differenza del Tar Toscana (che aveva accolto il ricorso dell’Antitrust), approfondisce la questione della natura degli atti di proroga; infine, soprattutto, la sentenza stessa pone le basi giuridiche per le questioni di compatibilità sopranazionale della normativa relativa alla proroga delle concessioni demaniali.
Esprime grande soddisfazione Mauro Della Valle, Presidente dell’Associazione Oasi – Federazione Imprese Demaniali, difesa in giudizio con gli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, che afferma che “non è accettabile che l’Autorità Antitrust possa decidere a proprio piacimento le vittime dei suoi ricorsi. In questo modo potrebbe accadere che due concessionari che hanno gli stabilimenti limitrofi, ma in diversi comuni, potrebbero avere uno la proroga sino al 2033 e l’altro un pugno di mosche in mano. C’è bisogno di certezza per gli imprenditori, certezza che, mio rammarico, garantisce quasi solo il Tar Lecce.
Ma c’è molto di più. La sentenza del Tar ancora una volta mostra la strada da seguire, invocando norme di dettaglio al fine di definire una normativa di attuazione uniforme per l’intero territorio nazionale; infine, ci auguriamo vivamente che il passaggio della sentenza che parrebbero doversi escludere dal raggio di azione della direttiva Bolkestein gli stabilimenti balneari di modesta dimensione e con gestione a livello d’impresa familiare, è un lampo di speranza per tutte le migliaia di famiglie balneari che hanno portato avanti la propria attività con il sudore proprio e dei propri congiunti”.

Ricorso al Tar: Lega presenterà esposto su incarico esterno ad avvocato

Presa di posizione del commissario provinciale della Lega contro l’affidamento dell’incarico esterno effettuato dal comune di Carrara per il ricorso contro l’Agcom

Ricorso al TAR sulle concessioni balneari promosso dall’ Autorità garante della concorrenza e del
mercato : se non può essere incaricato il marito allora i 5 Stelle, per la modica cifra di 45.000 mila
euro pagati dai nostri concittadini, incaricano la moglie. Seppur il marito sia un massimo esperto e
consulente di diritto sul demanio marittimo del Comune, per il Regolamento comunale sui
conferimenti esterni , avendo eseguito nel tempo cause contro il nostro Comune, è risultato
incompatibile all’incarico, per cui i nostri Amministratori pentastellati hanno pensato bene di
ripiegare sulla moglie. La consorte infatti è avvocato nello stesso Studio legale del marito ma , oltre
a non avere competenze nella materia, pare siano anni che non esercita a causa di due maternità. La
Lega Salvini Premier ritiene che, viste le motivazioni sopra esposte, risultano nulle in termini di
imparzialità trasparenza e di motivazione le condizioni per poter legittimare i provvedimenti di
incarico professionale ad Ilaria Orlandi. Al fine di  verificare  la incongruità della scelta fiduciaria
esterna effettuata dall’Amministrazione 5 Stelle,  rispetto al bisogno di difesa da appagare, la Lega
ha già dato mandato ai propri legali di presentare un Esposto alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Massa Carrara chiedendo di far luce su questa “saga di famiglia” oltre che segnalare
il gravissimo danno erariale di 45.000 mila euro sprecati dalla Giunta grillina. Questioni che vanno
adeguatamente chiarite per evitare le possibili censure della Corte dei Conti, che in moltissime
circostanze simili, ha valutato colpa grave  per danno erariale con il conseguente recupero
economico a carico dei responsabili.   Ciò posto a meno che il Sindaco De Pasquale, per togliersi
dai problemi, non faccia un passo indietro e faccia emettere un avviso di annullamento in autotutela
ai sensi dell’art 22 octies della Legge 241/1990 sull’ affidamento diretto dell’incarico di patrocinio
legale e costituzione in giudizio innanzi al TAR Toscana. Infatti la faccenda è brutta assai e pure
ingarbugliata perché dopo l’ affidamento del caso all’Avvocatura interna nelle persone dei legali
Avv. Sonia Fantoni e Avv. Marina Vannucci, in data 31.05.2021 le stesse rinunciavano a
difendere l’Ente nel giudizio instaurato innanzi al Tar Toscana, in quanto l’avvocato Vannucci
aveva chiesto la mobilità volontaria per il Comune di Forte dei Marmi e l’Ufficio, oberato di lavoro
, sarebbe rimasto sguarnito di personale. Per cui secondo la Lega negli atti si evidenzia un grave
motivo di illegittimità perché la costituzione in giudizio non è affatto “impellente né urgente”
infatti l’obbligo di provvedere al deposito degli atti e delle memorie entro le date del 23 e 28
giugno, era già noto in Comune dalla data della rinuncia dell’Avvocatura interna a fine Maggio.
Falsa quindi l’estrema urgenza e anche la conseguente tempistica estremamente limitata descritta
dal dirigente Michele Fiorini Bengasi nell’atto di conferimento. Vera invece la descrizione di
elevata complessità del giudizio per le tematiche altamente specialistiche in materia demaniale
oggetto del contenzioso che richiederebbe la nomina di un legale di alta specializzazione ed
esperienza nella specifica materia demaniale , per cui l’avvocato Ilaria Orlandi risulterebbe
inidonea, tanto che il curriculum pare sia agli atti, ma non è stato pubblicato nella sezione “
Amministrazione trasparente” del Comune. Nondimeno, senza intenzione alcuna di voler
minimamente mettere in dubbio altre capacità professionali del legale incaricato,  sarebbe
necessario  conoscere i parametri che hanno indirizzato tale scelta, per rendere comprensibile ai
cittadini   i motivi che  hanno indotto l’ente comunale a riporre la fiducia nella predetta
professionista .La Lega Salvini Premier chiede più trasparenza amministrativa da parte dei grillini
soprattutto quando si tratta di soldi pubblici e in questo caso sono tanti, anzi troppi. Ma le sorprese
in “ quest’affare di famiglia” non sono finite perché non corrisponde al vero nemmeno l’utilizzo
della piattaforma START con la formula dell’ordine diretto (O.D.A.) in quanto non ha per niente
fatto ottenere al Comune il beneficio di riduzione dei costi del processo di acquisto e di

contrattazione, peraltro nel DM 55/2014, che detta i parametri per calcolare i compensi agli
avvocati, in questo caso evidenzierebbe che il compenso accettato è al massimo tabellare, quando
invece il dirigente Bengasi avrebbe potuto emettere un avviso pubblico e poi assegnare l’incarico al
miglior offerente in possesso di miglior curriculum in materia. Considerato il servizio di cui
trattasi è stato acquistato per l’importo di € 35.880,00 oltre IVA oltre oneri previdenziali ed IVA
per un totale complessivo di € 43.773,60 e che l’incarico è stato conferito alla moglie perché il
marito era incompatibile, un’altra squallida pagina nella storia dell’ Amministrazione del
Movimento 5 Stelle, purtroppo è stata segnata.
NICOLA PIERUCCINI COMMISSARIO PROVINCIALE LEGA SALVINI PREMIER

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Nicola Pieruccini