La Commissione Ue va fermata immediatamente dal Governo o dalle Procure per l’ingerenza corruttiva sulla tutela delle imprese balneari

di Vincenzo De Michele

  1. Come già segnalato in precedente scritto, la importantissima sentenza del Tar Toscana del 10 marzo 2025 n.431, che modifica la propria giurisprudenza del 2024 (sentenze nn.112/2024 e 701/2024) accogliendo la corretta prospettazione dell’avvocatura del libero foro, distrugge le sentenze dell’Adunanza plenaria del 2021 utilizzando la stessa giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato (la sentenza n.229/2022), e obbliga il Governo, senza tentennamenti, ad intervenire per far cessare l’ingerenza corruttiva sugli affari interni dell’ordinamento nazionale della Commissione europea per distruggere la tutela delle imprese balneari, a causa di evidenti ingentissime e illecite dazioni di danaro per interessi individuali non meritevoli di alcuna attenzione se non da parte della Procura di Bruxelles e delle Procure nazionali, dopo le devastazioni provocate.
  2. Emerge per tabulas dalla comunicazione del 28.8.2017 a firma del Capo unità Robert Strauss della Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI, in risposta a una lettera del presidente di Fivag-Cisl in rappresentanza del commercio ambulante, che la Commissione Ue aveva precisato che l’articolo 12 della direttiva Bolkestein stabilisce che le procedure di selezione vanno fatte solo «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali», e che «riguardo all’applicazione dell’articolo 12, occorre rilevare la scarsità delle risorse: spetta alle autorità nazionali verificare questo requisito».
  3. Le precisazioni del 28.8.2017 del dirigente della commissione Ue al mercato interno, per quanto riferite agli ambulanti, esortavano il governo italiano ad appurare la quantità di risorse ancora disponibili e quelle occupate in merito all’applicazione della direttiva Bolkestein, in modo da dare una risposta definitiva alla questione sia ai commercianti che ai balneari. All’epoca (2017), per quanto riguarda le spiagge, era noto che sui 7.458 chilometri di coste italiane ce ne erano 4.970 balneabili (fonte: Ministero della salute, Rapporto acque di balneazione) e si stimava che solo circa 2.000 di questi – cioè meno della metà – fossero assegnate in concessione e ospitassero strutture riconducibili a stabilimenti balneari (che in Italia, secondo una indagine della Camera di commercio, ammontano a 7.680 laghi compresi).
  4. Come già affermato nella lettera della Commissione Ue del 28.8.2017, secondo la sentenza AGCM della Corte di giustizia spettava allo Stato proprietario del demanio marittimo la verifica della scarsità della risorsa naturale per l’eventuale applicazione dell’art.12 della direttiva 2006/123/CE.
  5. Pertanto, coerentemente il Governo iniziava a maggio 2023 e concludeva il 5 ottobre 2023 i lavori del Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.10-quater commi 1 e 2, del d.l. n.198/2022, con il compito di definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, e così comunicando la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota ufficiale del 6.10.2023 la insussistenza della scarsità della risorsa naturale costiera, tenendo conto del dato nazionale, secondo un approccio generale e astratto, proporzionato e non discriminatorio.
  6. E’ dunque frutto di un mero piano criminoso e corruttivo il fatto che la Commissione europea ha notificato al Governo il 16.11.2023 il parere motivato sulle concessioni balneari a conclusione della procedura di infrazione 2020/4118, stigmatizzando che, con le modifiche degli artt.3 e 4 della legge n.118/2022 inserite nella legge di conversione del decreto milleproroghe n.14/2023, le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali avessero sostanzialmente durata a tempo indeterminato, affermando la contrarietà al diritto dell’Unione anche alla luce della sentenza AGCM della Corte di giustizia Ue sia della nuova disciplina in materia di durata delle concessioni balneari introdotta dalla legge n. 14/2023 sia dell’art. 24 comma 3-septies del decreto-legge n.113/2016, censurando i risultati del tavolo governativo sulla non scarsità della risorsa naturale per la non attendibilità dei dati, senza però prendere posizione su quanto affermato nella sentenza AGCM della Corte di giustizia al punto 73 e dalla stessa Commissione europea nelle osservazioni scritte del 2.2.2023 nella causa C-598/22 S.I.I.B., nella parte in cui pareva chiarito il significato e la portata dell’art.12 paragrafi 1 e 2 della direttiva Bolkestein rispetto alle concessioni demaniali marittime iniziate prima del 28 dicembre 2009 che, quindi, erano fuori del campo di applicazione della direttiva servizi;
  7. L’ingerenza della Commissione europea negli affari interni dello Stato per colpire le piccole imprese balneari, che continua a perpetrarsi sulla questione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti nella determinazione che sarà adottata con decreto ministeriale ai sensi dell’art.4 comma 9 della legge n.118/2022, va immediatamente fermata o dal Governo o dalle Procure.
  8. Per quanto riguarda l’Esecutivo, il Governo potrebbe (dovrebbe) fornire con delibera di Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 lettera h) della legge n.400/1988, linee di indirizzo alle Regioni, alle Provincie autonome e ai Comuni in materia di durata e di regolamentazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative, a seguito della disciplina introdotta dall’art. 1 del decreto-legge n. 131, convertito dalla n. 166/2024.
  9. All’uopo, lo scrivente allega una proposta di deliberazione di consiglio dei ministri che, dopo un’ampia ricostruzione della complessa vicenda, con un unico articolo finale dispone: ««Le Regioni, le Provincie autonome e i Comuni concedenti dovranno considerare come proroga automatica fino al 30 settembre 2027 la durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nel testo modificato dall’articolo 1 del decreto legge 14 settembre 2024, n. 131, recante «Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118», convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n.166, potendo ricorrere alle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n.118/2022 per l’assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime soltanto quando gli attuali titolari abbiano titoli concessori iniziati dopo il 28 dicembre 2009 o la concessione sia revocata o decaduta o si tratta di spiaggia libera, attendendo in ogni caso la pubblicazione delle due decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle due cause pregiudiziali promosse l’una dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 ottobre 2024, n. 161 (ECLI:IT:COST:2024:161) C-653/24 “Regione Emilia-Romagna” e l’altra dal Giudice di pace di Rimini con ordinanza del 26 giugno 2024 C-464/24 “Balneari Rimini”, contenenti entrambi i provvedimenti interlocutori alla Corte Ue dei quesiti interpretativi sull’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva “Bolkestein”) in merito alla durata rispettivamente delle concessioni demaniali di impianti di imprese di piccole derivazioni idroelettriche e delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative.»».
  10. La proposta di deliberazione del consiglio dei ministri allegata può servire anche come utile canovaccio alle Procure per il necessario intervento, così come l’ allegata comunicazione del 28.8.2017 della Commissione Ue, che conferma l’attuale ingerenza della Commissione europea della pessima Ursula Von der Leyen anche nell’attuale composizione negli affari interni dello Stato italiano, violandone la sovranità.

Proposta delibera del Consiglio dei Ministri

Comunicazione del 28.8.2017 a firma del Capo unità Robert Strauss della Direzione generale del Mercato interno

Normativa vigente in Spagna Legge 2/2013 sulla tutela del litorale e riforma della Legge Costiera

Aspetti principali di questo importante norma, pubblicati nel BOE giovedì 30 maggio 2013.

La BOE ha pubblicato oggi, giovedì 30 maggio 2013, il testo della legge 2/2013, del 29 maggio, sulla protezione e l’uso sostenibile della costa e sulla modifica della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste .

Nella motivazione si rileva che lo Stato assume il ruolo di garante della tutela e della difesa del diritto marittimo-terrestre, ai sensi dell’articolo  132.2 della Costituzione , avendo due poteri generali per dettare tale norma: quello relativo alla regolamentazione delle condizioni fondamentali che garantiscono l’uguaglianza di tutti gli spagnoli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri costituzionali ( articolo 149.1.1. CE), così come quella che attribuisce la competenza a dettare la legislazione fondamentale sulla protezione dell’ambiente ( articolo 149.1.23 CE).

Questa legge è strutturata in due grandi blocchi, il primo comporta una modifica parziale e profonda della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste , e il secondo stabilisce il nuovo regime di proroga straordinaria e selettiva delle concessioni concesse sotto tutela la normativa precedente, e un insieme eterogeneo di disposizioni che integrano la modifica della Legge Costiera.

Per quanto riguarda la Legge sulle coste del 1988, attraverso questa legge vengono modificati i suoi articoli:

2 a) ; 3 ; 4.3 ;  6.1 e 6.3 (nuovi); 11.2 (nuovo); 12 , ap. 2 e 4, cancellando la relativa app. 6; 13.2 ; nuova arte. 13bis; nuova arte. 13 ter; 23.3 (nuovo); 25.1 c) , 25.2 e nuova app. 4 del presente art. 25; 33.6 (nuovo); 38.1 ; 44.2.2. º comma (nuovo); 44.6.2.º (nuovo); 49.1 e nuova app. 4; 52,4 ; 55,1 ; 64.1 e nuova app. 2; 65.1 e nuova app. 2; 66.2 e 3; 70,2 ; 72.1 , nuovo 2° comma; 76 , lettera m) (nuova); 78.1 , lettere j), k), l) ed m) (nuova); 78,3 ; 84 ; Viene introdotto un nuovo Capo II bis (Contributi straordinari), con un nuovo art. 87bis; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94,2 ; 95,1 ; 97.1 e 2; 99 ; 106 ; 119.1 e nuova app. 2;1a disposizione transitoria , ap. 2 e 3 e nuovo ap. 5; disposizione transitoria 4.ª.2, lettere a), b) ec) e nuova ap. 3 e introduce in esso le nuove disposizioni transitorie 10, 11 e 12 (Si tenga presente che, vista la proroga di tale riforma, le nuove redazioni di tali precetti verranno introdotte nelle prossime 48 ore).
Si possono evidenziare gli aspetti principali di questa riforma:

il suo principio guida è che la costa è un ecosistema sensibile e vulnerabile che necessita di protezione.

Allo stesso modo si intende garantire maggiore sicurezza giuridica ai rapporti giuridici che si instaurano sulla costa . Questo principio si manifesta nella delimitazione del concetto di demanio pubblico marittimo-terrestre, nei miglioramenti introdotti nella procedura di delimitazione, nella modifica delle norme che regolano le concessioni e le autorizzazioni, nonché nelle limitazioni alla proprietà privata dei terreni adiacenti al demanio pubblico.

La legge precisa il concetto di demanio pubblico marittimo-terrestre , sia con riguardo alla zona marittimo-terrestre che alle spiagge. Introduce inoltre le definizioni delle caratteristiche geografiche utilizzate nella determinazione del dominio pubblico, per renderlo più preciso.

La legge stabilisce che la zona marittimo-terrestre sarà delimitata nella misura in cui le onde raggiungono le maggiori tempeste conosciute in base ai criteri tecnici che verranno stabiliti, aggiungendo maggiore certezza, sicurezza e uniformità ai confini. Si precisa che i terreni artificialmente inondati non diventeranno di demanio pubblico, a meno che prima dell’alluvione non fossero già di demanio pubblico, con la precisazione che in ogni caso faranno parte del demanio pubblico quando saranno navigabili.

Sono esclusi dal demanio pubblico marittimo-terrestre alcuni terreni ubicati nei centri abitati , nessuno dei quali rientra nei beni definiti nell’articolo 3, comma 1, della Legge Costiera , in virtù di quanto previsto dall’articolo 132, comma 2, della Costituzione.. Questa esclusione legale mira a fornire una soluzione unica ai terreni nelle zone residenziali che si trovano in una situazione unica: i terreni su cui sono edificati, a causa del loro degrado e delle attuali caratteristiche fisiche, sono assolutamente inutili per la protezione o la fruizione del pubblico marittimo dominio. Inoltre, si deve tener conto che essi sono incorporati nel demanio pubblico marittimo-terrestre mediante disposizioni di delimitazione anteriori alla Legge Costiera del 1988 e che anche gli stessi edifici residenziali sono anteriori al 1988; Si tratta infine, e in relazione a quanto sopra, di aree residenziali storicamente consolidate e fortemente antropizzate, la cui situazione di insicurezza giuridica dal 1988 deve essere risolta con la presente Legge . In relazione alla fruizione delle spiagge , si stabilisce che il successivo sviluppo normativo stabilisce un regime differenziato per i tratti di spiaggia urbani – quelli adiacenti a terreni urbanizzati – e per i tratti di spiaggia naturali – quelli adiacenti a spazi protetti o terreni rurali –, determinandolo rispetto a queste ultime viene imposto un elevato livello di protezione e le occupazioni sono limitate, poiché si ritiene fondamentale mantenere le spiagge lontane dai centri urbani nel loro stato naturale e preservare l’uso comune sulle spiagge urbane. In termini di delimitazione , si prevedono le conseguenze che si verificano nei casi di revisione delle demarcazioni per alterazione del demanio pubblico marittimo-terrestre e si introducono norme particolari per effettuare alcune demarcazioni. La riforma garantisce la trascrizione anagrafica del procedimento amministrativo di delimitazione , attraverso l’annotazione marginale nell’iscrizione di tutti gli immobili che potrebbero esserne interessati. Questa misura garantisce che i cittadini, in generale, e gli acquirenti, in particolare, abbiano informazioni precise sui terreni che sono di demanio pubblico o che potrebbero diventarne parte. La pubblicità non si limita solo alla registrazione, ma la legge prevede che le linee di demarcazione siano pubblicate sul sito del Ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e dell’Ambiente. Le misure introdotte da questa legge sono accompagnate da un controllo amministrativo ambientale che impedisce loro di essere distorti e garantisce che siano rispettosi dell’ambiente. In questo modo, la proroga delle concessioni esistenti è subordinata ad un rapporto ambientale che deve determinare gli effetti che l’occupazione ha sull’ambiente e, nei casi opportuni, illustrare le condizioni necessarie per garantire la corretta protezione del demanio. pubblico marittimo-terrestre.

Con la stessa finalità, la legge introduce criteri di efficienza energetica e di risparmio idrico negli interventi di ripristino, miglioramento, consolidamento e ammodernamento che possono essere eseguiti negli immobili che occupano l’area di servitù di protezione e di demanio pubblico. Il rispetto di questo requisito può, in generale, essere attestato attraverso una dichiarazione responsabile.

L’Amministrazione Generale dello Stato può sospendere amministrativamente gli atti e gli accordi adottati dagli enti locali che incidano sull’integrità del demanio pubblico marittimo-terrestre o sulla servitù di protezione. L’obiettivo è quello di consentire un’azione cautelare rapida ed efficace che impedisca il compimento di un atto illecito, fermo restando che entro dieci giorni lo stesso dovrà essere impugnato davanti al Tribunale del Contenzioso Amministrativo.

La legge rafforza i meccanismi di protezione preventiva e difensiva del litorale .

In termini di protezione preventiva, si prevede che attraverso lo sviluppo normativo si intensificherà la protezione di alcuni spazi e, d’altro canto, si stabiliranno meccanismi di controllo ambientale che determineranno le attività e gli usi che si svolgono nel dominio pubblico e in la zona di servitù.

In relazione al regime concessorio , il termine massimo di durata delle concessioni viene modificato e diventa settantacinque anni (come quello stabilito nella citata Legge sui beni delle pubbliche amministrazioni e nel Testo unico della Legge delle Acque). È inoltre consentita la trasmissione mortis causa e inter vivos delle concessioni. Nel primo caso, viene allungato da uno a quattro anni il termine di notifica che gli cessionari devono compiere per potersi surrogare nella concessione, al fine di evitare il rischio che si verifichi la perdita del diritto a causa del passaggio di tale un periodo breve, soprattutto tenendo conto delle difficoltà che gli stranieri potrebbero avere. Nel caso di trasmissioni inter vivos, la loro validità richiede la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.

La riforma modifica la prima disposizione transitoria della Legge sulle coste ai commi 2 e 3 per consentire ai proprietari registrati dei terreni di cui all’articolo 34 della Legge sui mutui di essere concessionari, eliminando le condizioni che precedentemente li richiedevano.

Proroga delle concessioni esistenti ai sensi della previgente normativa
La legge disciplina al suo articolo secondo una proroga straordinaria delle concessioni esistenti , rilasciate ai sensi della previgente normativa, prevedendo espressamente l’applicazione di tale proroga a coloro che, senza essere concessionari, sono titolari di un diritto di occupare e utilizzare il demanio pubblico marittimo-terrestre, ai sensi della prima disposizione transitoria della Legge Costiera. Tuttavia, la relativa agevolazione deve essere richiesta in anticipo.

Non si tratta di un’estensione indiscriminata, ma la sua concessione richiede una relazione dell’organismo autonomo per l’ambiente, nei casi in cui si tratta di occupazioni per usi destinati a strutture e industrie incluse nell’ambito di applicazione della legge 16/2002, del 1° luglio, sull’inquinamento integrato prevenzione e controllo.

In generale, il termine massimo di tale proroga straordinaria è fissato in settantacinque anni per farla coincidere con il nuovo termine massimo per il quale le concessioni potranno essere rilasciate. Ciò mira a stabilizzare i diritti e ad adattarli a un orizzonte temporale simile.

La Legge garantisce con una disposizione transitoria che le concessioni che riguardano l’occupazione di porti non di interesse generale, o quelle che derivano da contratti di concessione di lavori pubblici per la costruzione degli stessi, possano essere prorogate in futuro alle stesse condizioni previste dalla normativa sui porti di interesse generale.

Per quanto riguarda le autorizzazioni, la durata massima è aumentata da un anno a quattro anni.

Per quanto riguarda la servitù di protezione, è quella diretta agli edifici che legittimamente la occupano, i cui proprietari potranno eseguire lavori di riparazione, miglioramento, ammodernamento e consolidamento, purché non comportino un aumento di volume, altezza o superficie. Sostituzione dell’autorizzazione amministrativa regionale con la dichiarazione responsabile, che dovrà includere che tali opere rispettano i requisiti di efficienza energetica e risparmio idrico.

Contestualmente si prevede anche di ridurre la larghezza di tale servitù da 100 metri a 20 metri in relazione ai centri abitati che, senza poter beneficiare delle disposizioni della terza disposizione transitoria della Legge Costiera, perché non classificato come urbano, aveva a quella data caratteristiche proprie.

Tale riduzione è contemplata anche, in via eccezionale, sulle rive dei fiumi fino a dove le maree sono sensibili, per evitare che si generi di default una servitù di 100 metri nei tratti lontani dalla foce. Il regime degli sviluppi marittimi-terrestri

è stato regolato, nella prospettiva del demanio pubblico marittimo-terrestre, garantendo che i canali navigabili siano di demanio pubblico e che lo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica provveda, attraverso le strade, al transito e all’accesso ai canali. La legge prevede che i beni dichiarati di interesse culturale che occupano il demanio pubblico ricevano una concessione e si applichi il loro regime giuridico. Norme specifiche per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla costa . Viene introdotto un regime specifico per i tratti di costa che sono a grave rischio di regressione. La definizione di questa situazione sarà stabilita mediante regolamento e secondo criteri scientifici comprovati. Nelle aree così dichiarate le occupazioni sono limitate e si prevede che l’Amministrazione possa realizzare azioni di tutela, conservazione o restauro, rispetto alle quali potrà stabilire contributi speciali, un’altra delle novità di questa riforma. È inoltre richiesto che i progetti di occupazione del demanio pubblico siano accompagnati da una valutazione prospettica dei possibili effetti del cambiamento climatico. Inoltre, viene incorporato come causa di risoluzione delle concessioni il presupposto che le opere o gli impianti corrano il rischio certo di essere raggiunti dal mare.

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