Le pronunce del Tar lazio n. 139 e 140 del 2021 fra grandi speranze ed occasioni (di approfondimento) perdute.

 

La sentenza 140 e la sua gemella 139, pubblicate in data 10 gennaio 2021 stanno alimentando un  vivace dibattito nel solco del quale vuole sommessamente inserirsi questo piccolo contributo.

 

Il Tar Lazio, tecnicamente, non ha accolto il ricorso presentato dai concessionari, anzi, lo ha respinto, dichiarandolo addirittura inammissibile ed ha compensato le spese legali. In realtà nel dar loro torto, in un certo senso ha dato loro ragione perchè ha affermato, per una serie di specifiche ragioni processuali, che non avevano alcun interesse a chiedere la stabilizzazione dei titoli concessori a tempo indeterminato in quanto al momento della proposizione del ricorso (2017) e, successivamente, in ragione dell’entrata in vigore delle altre proroghe fra cui quella contemplata dalla 145, i loro titoli erano (e sono) tuttora validi anche perchè il Comune di Anzio, in virtù della legge 145, validamente avrebbe rilasciato loro l’atto di estensione.

Tuttavia, a ben vedere la questione dell’attuale vigenza della 145 sembrerebbe essere stata affrontata dal TAR incidenter tantum, ovvero al solo fine di escludere, come detto, l’interesse ad agire e non già principaliter come invece avrebbe richiesto una diffusa e profonda argomentazione al riguardo che invero non v’è stata. Sintomatico, a tal proposito, è il mancato riferimento alle sentenze della Plenaria che denota una non completa conoscenza del tema o persino una neppure tanto celata e sconcertante confusione.

Con ciò non intendo sminuire la portata della importante pronuncia ma ben altre potrebbero ancora essere, per completezza dell’iter logico-argomentativo seguito dai giudici, le statuizioni da invocare a difesa della causa balneare.
Il legislatore pur essendo assolutamente libero nelle forme, se si limitasse a rendere i 2 decreti mancanti della 145 (che contiene già tutti gli elementi per il riordino della materia) risolverebbe la quasi totalità dei problemi dei concessionari.

L’unico motivo di allarme rinvenibile nella 145 risiede nel partenariato pubblico-privato, poichè, a seconda di come lo si vuole declinare, può essere la salvezza o il vero tallone d’achille della riforma.

Avv. Nicolò Maellaro

Tar Lazio conferma legittimo affidamento per i concessionari di Anzio

 

«La posizione giuridica vantata dalla parte è quella di interesse legittimo pretensivo al mantenimento del titolo concessorio, interesse legittimo intersecato inevitabilmente dall’azione discrezionale dell’amministrazione e dunque esposto de futuro all’esercizio del relativo potere. In sostanza e detto altrimenti, le ricorrenti intenderebbero ottenere un’affermazione del proprio diritto alla stabilità del rapporto, in via generale ed una volta per tutte, senza che possa prefigurarsi alcun interesse concreto ed attuale ritraibile dalla sentenza, la quale non potrebbe interferire, perché vietato, con l’esercizio dei futuri poteri dell’amministrazione».

Questo il fulcro della sentenza pubblicata ieri, la numero 140/2022 (presidente Antonino Savo Amodio ed estensore Filippo Maria Tropiano), con cui la prima sezione del tribunale amministrativo laziale ha dato ragione a un gruppo di stabilimenti di Anzio appartenenti all’associazione “Il Faro”, patrocinati dagli avvocati Roberto Righi ed Ettore Nesi. I concessionari avevano presentato ricorso al Tar chiedendo l’accertamento della validità dei loro titoli dopo che l’amministrazione aveva disapplicato la norma nazionale sui rinnovi automatici ritenendola non compatibile con le normative europee.

I concessionari hanno indicato come si siano succeduti, a partire dalla legge 88/2001 fino ad arrivare alla legge 145/2018, una serie di rinnovi automatici, durante i quali essi hanno mantenuto la titolarità della concessione sulla base del legittimo affidamento.

Contro i balneari si erano costituiti la Presidenza del consiglio dei Ministri e la Regione Lazio ma il Tribunale ha dichiarato inamissibile il loro intervento.

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