Il Consiglio di Stato valida le proroghe al 2027/28

Il Consiglio di Stato, con la sentenza N. 2368 del 21 marzo 2025,, ha dichiarato improcedibile l’appello presentato da un concessionario di un’area marittima nel Porto Romano di Ventotene.

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima prorogata fino al 31 dicembre 2033 in base alla Legge 145/2018, aveva impugnato la decisione del Comune di Ventotene di annullare d’ufficio tale proroga. Il Comune aveva infatti ritenuto che la proroga automatica fosse contraria alla normativa europea (Direttiva 2006/123/CE), che impone la selezione pubblica per l’assegnazione di concessioni.

Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio – Sezione di Latina, il concessionario aveva proposto appello al Consiglio di Stato. Tuttavia, nel corso del giudizio, il Comune ha approvato una delibera (n. 80 del 30 settembre 2024) che proroga tutte le concessioni demaniali marittime fino al 2027/2028.

La decisione del Consiglio di Stato

A seguito di questa proroga generale, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire il ricorso, chiedendo che il giudizio venisse dichiarato chiuso per “cessata materia del contendere”.

Con memoria del 14 marzo 2025 l’appellante riferiva che con la delibera di Giunta n. 80 del 30 settembre 2024 era stata approvata la proposta del Sindaco di prorogare tutte le concessioni demaniali marittime sino al 30.9.2027/2028.
Chiedeva, pertanto, declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
L’appello deve essere, conseguentemente, dichiarato improcedibile.

Ne consegue che, se avesse voluto seguire il precedente orientamento di disapplicazione anche della proroga al 30.9.2027 espresso con le sentenze di dicembre 2024 e febbraio 2025 sul Comune di Monopoli, la VII Sezione non avrebbe dichiarato improcedibile l’appello ma ne avrebbe sancito il rigetto perché la proroga del Comune andava disapplicata

Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 21 marzo 2025, ha quindi dichiarato l’appello improcedibile, sancendo di fatto la chiusura del contenzioso. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese di giudizio.

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La Commissione Ue va fermata immediatamente dal Governo o dalle Procure per l’ingerenza corruttiva sulla tutela delle imprese balneari

di Vincenzo De Michele

  1. Come già segnalato in precedente scritto, la importantissima sentenza del Tar Toscana del 10 marzo 2025 n.431, che modifica la propria giurisprudenza del 2024 (sentenze nn.112/2024 e 701/2024) accogliendo la corretta prospettazione dell’avvocatura del libero foro, distrugge le sentenze dell’Adunanza plenaria del 2021 utilizzando la stessa giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato (la sentenza n.229/2022), e obbliga il Governo, senza tentennamenti, ad intervenire per far cessare l’ingerenza corruttiva sugli affari interni dell’ordinamento nazionale della Commissione europea per distruggere la tutela delle imprese balneari, a causa di evidenti ingentissime e illecite dazioni di danaro per interessi individuali non meritevoli di alcuna attenzione se non da parte della Procura di Bruxelles e delle Procure nazionali, dopo le devastazioni provocate.
  2. Emerge per tabulas dalla comunicazione del 28.8.2017 a firma del Capo unità Robert Strauss della Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI, in risposta a una lettera del presidente di Fivag-Cisl in rappresentanza del commercio ambulante, che la Commissione Ue aveva precisato che l’articolo 12 della direttiva Bolkestein stabilisce che le procedure di selezione vanno fatte solo «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali», e che «riguardo all’applicazione dell’articolo 12, occorre rilevare la scarsità delle risorse: spetta alle autorità nazionali verificare questo requisito».
  3. Le precisazioni del 28.8.2017 del dirigente della commissione Ue al mercato interno, per quanto riferite agli ambulanti, esortavano il governo italiano ad appurare la quantità di risorse ancora disponibili e quelle occupate in merito all’applicazione della direttiva Bolkestein, in modo da dare una risposta definitiva alla questione sia ai commercianti che ai balneari. All’epoca (2017), per quanto riguarda le spiagge, era noto che sui 7.458 chilometri di coste italiane ce ne erano 4.970 balneabili (fonte: Ministero della salute, Rapporto acque di balneazione) e si stimava che solo circa 2.000 di questi – cioè meno della metà – fossero assegnate in concessione e ospitassero strutture riconducibili a stabilimenti balneari (che in Italia, secondo una indagine della Camera di commercio, ammontano a 7.680 laghi compresi).
  4. Come già affermato nella lettera della Commissione Ue del 28.8.2017, secondo la sentenza AGCM della Corte di giustizia spettava allo Stato proprietario del demanio marittimo la verifica della scarsità della risorsa naturale per l’eventuale applicazione dell’art.12 della direttiva 2006/123/CE.
  5. Pertanto, coerentemente il Governo iniziava a maggio 2023 e concludeva il 5 ottobre 2023 i lavori del Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.10-quater commi 1 e 2, del d.l. n.198/2022, con il compito di definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, e così comunicando la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota ufficiale del 6.10.2023 la insussistenza della scarsità della risorsa naturale costiera, tenendo conto del dato nazionale, secondo un approccio generale e astratto, proporzionato e non discriminatorio.
  6. E’ dunque frutto di un mero piano criminoso e corruttivo il fatto che la Commissione europea ha notificato al Governo il 16.11.2023 il parere motivato sulle concessioni balneari a conclusione della procedura di infrazione 2020/4118, stigmatizzando che, con le modifiche degli artt.3 e 4 della legge n.118/2022 inserite nella legge di conversione del decreto milleproroghe n.14/2023, le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali avessero sostanzialmente durata a tempo indeterminato, affermando la contrarietà al diritto dell’Unione anche alla luce della sentenza AGCM della Corte di giustizia Ue sia della nuova disciplina in materia di durata delle concessioni balneari introdotta dalla legge n. 14/2023 sia dell’art. 24 comma 3-septies del decreto-legge n.113/2016, censurando i risultati del tavolo governativo sulla non scarsità della risorsa naturale per la non attendibilità dei dati, senza però prendere posizione su quanto affermato nella sentenza AGCM della Corte di giustizia al punto 73 e dalla stessa Commissione europea nelle osservazioni scritte del 2.2.2023 nella causa C-598/22 S.I.I.B., nella parte in cui pareva chiarito il significato e la portata dell’art.12 paragrafi 1 e 2 della direttiva Bolkestein rispetto alle concessioni demaniali marittime iniziate prima del 28 dicembre 2009 che, quindi, erano fuori del campo di applicazione della direttiva servizi;
  7. L’ingerenza della Commissione europea negli affari interni dello Stato per colpire le piccole imprese balneari, che continua a perpetrarsi sulla questione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti nella determinazione che sarà adottata con decreto ministeriale ai sensi dell’art.4 comma 9 della legge n.118/2022, va immediatamente fermata o dal Governo o dalle Procure.
  8. Per quanto riguarda l’Esecutivo, il Governo potrebbe (dovrebbe) fornire con delibera di Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 lettera h) della legge n.400/1988, linee di indirizzo alle Regioni, alle Provincie autonome e ai Comuni in materia di durata e di regolamentazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative, a seguito della disciplina introdotta dall’art. 1 del decreto-legge n. 131, convertito dalla n. 166/2024.
  9. All’uopo, lo scrivente allega una proposta di deliberazione di consiglio dei ministri che, dopo un’ampia ricostruzione della complessa vicenda, con un unico articolo finale dispone: ««Le Regioni, le Provincie autonome e i Comuni concedenti dovranno considerare come proroga automatica fino al 30 settembre 2027 la durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nel testo modificato dall’articolo 1 del decreto legge 14 settembre 2024, n. 131, recante «Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118», convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n.166, potendo ricorrere alle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n.118/2022 per l’assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime soltanto quando gli attuali titolari abbiano titoli concessori iniziati dopo il 28 dicembre 2009 o la concessione sia revocata o decaduta o si tratta di spiaggia libera, attendendo in ogni caso la pubblicazione delle due decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle due cause pregiudiziali promosse l’una dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 ottobre 2024, n. 161 (ECLI:IT:COST:2024:161) C-653/24 “Regione Emilia-Romagna” e l’altra dal Giudice di pace di Rimini con ordinanza del 26 giugno 2024 C-464/24 “Balneari Rimini”, contenenti entrambi i provvedimenti interlocutori alla Corte Ue dei quesiti interpretativi sull’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva “Bolkestein”) in merito alla durata rispettivamente delle concessioni demaniali di impianti di imprese di piccole derivazioni idroelettriche e delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative.»».
  10. La proposta di deliberazione del consiglio dei ministri allegata può servire anche come utile canovaccio alle Procure per il necessario intervento, così come l’ allegata comunicazione del 28.8.2017 della Commissione Ue, che conferma l’attuale ingerenza della Commissione europea della pessima Ursula Von der Leyen anche nell’attuale composizione negli affari interni dello Stato italiano, violandone la sovranità.

Proposta delibera del Consiglio dei Ministri

Comunicazione del 28.8.2017 a firma del Capo unità Robert Strauss della Direzione generale del Mercato interno