Con sentenza n. 1478 del 15 ottobre 2021, il Tar Lecce, I Sez., Pres. Antonio Pasca – Est. Ettore Manca, ha accolto il ricorso proposto dal Lido Rivabella, difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, e iscritto alla Federazione Imprese Demaniali, avverso il provvedimento del Comune di Gallipoli di diniego al mantenimento delle strutture. In particolare, il Comune riteneva di dover applicare una disciplina maggiormente rigorosa rispetto a quella utilizzata in passato che ha consentito l’assenso della struttura balneare: secondo quanto sostenuto dal Comune, applicando l’attuale normativa più restrittiva non sarebbe stato possibile rilasciare il permesso annuale e, di conseguenza, lo stabilimento avrebbe dovuto smontare le strutture, ogni anno.
Il Tar, investito della questione, aderendo alla tesi degli avvocati Maruotti e Romano, afferma che risulta non pertinente “la conseguente rilevanza di una diversa disciplina rispetto a quella finora applicata” in quanto “risulta irragionevole applicare al medesimo titolo presupposti diversi e più stringenti per il periodo invernale rispetto a quello estivo, semmai dovendosi svolgere, già sul piano logico prima che giuridico, considerazioni esattamente opposte”. In altri termini, il Giudice salentino ha chiarito che una volta che è stato dato l’assenso per realizzare una struttura nel periodo estivo, le amministrazioni non possono richiedere ulteriori requisiti per mantenere montate le strutture tutto l’anno.
Esprime grande soddisfazione Mauro Della Valle, Presidente dell’Associazione Oasi – Federazione Imprese Demaniali, associazione cui aderisce la ricorrente, secondo cui “il Tar Lecce fa chiarezza e conferma che una amministrazione non può far valere, in sede di mantenimento, delle norme più serrate rispetto a quelle che avevano consentito la realizzazione della struttura. Ciò consente di evitare il paradosso che strutture conformi in una parte dell’anno, perdano tale conformità nel restante periodo. Resta, in ogni caso, ancora una volta il rammarico della necessità dell’intervento del Tribunale per far valere le ragioni dei balneari”.
Con sentenza n. 1215/2021 la Prima Sezione del TAR Lecce – Presidente ed Estensore Antonio Pasca – ha interpretato per la prima volta l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss. mm.ii., ritenendo detta normativa applicabile anche ai titoli edilizi a carattere stagionale, anche se scaduti. La vicenda riguarda uno stabilimento balneare sito nella marina del Comune di Lecce il cui manufatto è stato assentito, nel corso degli anni, con singoli titoli edilizi a carattere stagionale e con scadenza fissata al 31 ottobre di ogni anno. Invero, in data 13 maggio 2020 veniva emesso l’ultimo Permesso di Costruire con il quale l’Amministrazione Comunale rilasciava il titolo edilizio riferito al manufatto funzionale all’attività dello stabilimento balneare in questione, con validità sino al 31.10.2020. L’amministrazione Comunale ometteva, però, di rilasciare il titolo edilizio anche per la stagione balneare 2021 e, in data 30 marzo 2021 veniva notificata al concessionario Ordinanza di Demolizione, con conseguente ingiunzione alla rimozione di tutti i manufatti presenti sull’area demaniale nel termine di giorni novanta dalla data di notifica della stessa. Nella medesima Ordinanza veniva specificato che “l’accertamento della inottemperanza alla presente ordinanza comporta la decadenza della CDM come disposto dall’art. 47 del Codice della Navigazione”. Avverso il predetto provvedimento il titolare dello stabilimento balneare denominato “StelMar” proponeva ricorso al TAR Lecce con il patrocinio dell’Avv. Danilo Lorenzo. Nel corpo dell’atto giudiziario l’Avv. Lorenzo evidenziava che l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Veniva specificato che la citata norma merita attenzione sotto un duplice profilo: 1) con riferimento alla sua portata applicativa; 2) con riferimento alla sua ratio. Quanto alla portata applicativa, è evidente che il legislatore ha voluto estendere la validità di tutte le situazioni giuridiche soggettive comunque legittimate e in scadenza tra la data del 31.01.2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente fissata al 31.12.2021). Quanto alla ratio legis, è altrettanto evidente che la stessa vada individuata nella situazione di carattere sicuramente eccezionale e straordinaria collegata alla pandemia in essere, che ha reso necessario “preservare” le situazioni giuridiche soggettive “a scadenza”, nelle more della straordinarietà della situazione sociale, economica e pandemica in essere. In applicazione della citata norma, l’Avv. Lorenzo sosteneva che anche il Permesso di Costruire nella titolarità del concessionario, pur avente scadenza al 31.10.2020, doveva ritenersi prorogato nei suoi effetti e nella sua validità per un termine di 90 gg successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da covid-19. Pertanto, il titolo edilizio che legittimava la permanenza del manufatto balneare doveva ritenersi valido ed esistente anche per il periodo successivo al 31.10.2020, attesa la proroga ex lege disposta dal legislatore nella norma sopra indicata. Con la citata sentenza il TAR Lecce, in accoglimento delle tesi difensive, ha annullato i provvedimenti impugnati, sostenendo che “premesso il buon diritto del ricorrente di mantenere i manufatti fino alla data del 31.12.2020, deve evidenziarsi che tale disposizione (art 103, comma 2, D.L. 18/2020), legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi – e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti – rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti”. La pronuncia in commento, afferma l’Avv. Danilo Lorenzo, è particolarmente interessante sia perché sancisce la portata omnicomprensiva dei principi stabiliti dall’art. 103, comma 2, citato, sia perché ritiene che la moratoria prevista dal legislatore trova applicazione anche con riferimento a quei titoli edilizi che, sebbene abbiano esaurito i loro effetti in ragione della limitata valenza temporale, continuano ad essere efficaci anche oltre il termine di scadenza laddove tale termine venga in essere nel periodo successivo al 31.01.2020 e durante la situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid 19.
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