La durata indeterminata delle concessioni balneari: Il casus belli del comune di Jesolo e il revirement del Consiglio di Stato

Di Enzo De Michele

Sommario: a) La corruzione delle Istituzioni europee e il “cold case” dei balneari italiani. – b) L’evoluzione “immanente” della legislazione nazionale di durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime. – c) Il casus belli delle gare espletate dal Comune di Jesolo prima della scadenza (indeterminata) delle concessioni balneari. – d) Conclusioni: il revirement del Consiglio di Stato con la sentenza n.3240/2024 e l’intervento prioritario del Governo per sanare la lesione ai diritti delle imprese balneari.

a) La corruzione delle Istituzioni europee e il “cold case” dei balneari italiani

1. E’ giunta tempestivamente in prossimità delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo la notizia dell’inchiesta giudiziaria aperta (già dal 2022) prima dalla Procura di Bruxelles e poi dalla Procura europea (l’EPPO: European Public Prosecutor’s Office) sul caso “Pfizergate”, sulla condotta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ai tempi dell’acquisto dei vaccini durante la pandemia di coronavirus nel 2020.

1.1. Oggetto dell’indagine sono alcuni contatti informali avvenuti tramite sms tra von der Leyen e l’amministratore delegato del colosso farmaceutico Pfizer, Albert Bourla, prima della maxi-commessa di vaccini contro il Covid. Quelle trattative informali avrebbero contribuito alla stesura di un contratto da 1,8 miliardi di dosi di vaccino per i 27 Stati membri, il più grande appalto mai concluso dall’Unione europea.

1.2. Secondo il lobbista denunciante Baldan, durante la pandemia von der Leyen avrebbe agito al di fuori dei trattati Ue e al di là del suo mandato per conto degli Stati membri, compreso il Belgio, mentre negoziava i contratti per i vaccini.

2. L’allora Governo Draghi, come è noto, per sostenere la linea von der Leyen e la massima diffusione del vaccino Pfizer optò per la linea dell’obbligatorietà del vaccino, impedendo qualsiasi misura alternativa di protezione del lavoratore, costretto, in caso di rifiuto a vaccinarsi, alla sospensione dell’attività lavorativa senza nessun reddito, con provvedimenti normativi che sono stati avallati sia dal Consiglio di Stato sia dalla Corte costituzionale.

2.1. In realtà, la sperimentazione italiana sulla vaccinazione anticovid obbligatoria trovava un ostacolo giuridico insormontabile nel considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, che vietava la discriminazione delle persone che sceglievano di non vaccinarsi e, quindi, avrebbe dovuto impedire anche in Italia la obbligatorietà della vaccinazione di un vaccino (ancora oggi) sperimentale.

2.2. In aiuto al Governo Draghi è allora intervenuta la Commissione europea che, nella sua versione iniziale in lingua italiana pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 giugno 2021, ha espunto dal considerando 36 del regolamento 2021/953, alla fine della sua prima frase, l’espressione «o hanno scelto di non essere vaccinate», presente invece in tutte le altre versioni linguistiche del regolamento sul Green pass.

2.3. L’incredibile omissione fu segnalata dall’europarlamentare italiano Pedicini il 1° luglio 2021 e rettificata dalla Commissione Ue nella versione in lingua italiana del regolamento 2021/953, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 luglio 2021.

2.4. Il Governo italiano, invece, ha proceduto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2021 alla pubblicazione del regolamento 2021/953 nella sua versione iniziale, senza la rettifica antidiscriminatoria.

2.5. Il dott. Meluzzi con atto depositato davanti al Tribunale dell’Unione il 14.10.2021 nella causa iscritta al n.T-655/21 ha presentato una domanda diretta ad ottenere l’annullamento parziale il considerando 36 del regolamento 2021/953, nella versione in lingua italiana pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ripubblicata senza modifiche nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI – 2ª serie speciale n. 63, del 12 agosto 2021), nella parte in cui non estende il divieto di discriminazione nei confronti di chi non intende vaccinarsi contro la COVID-19, provocando un effetto discriminatorio nei suoi confronti, tenuto conto dell’obbligo che sarebbe gravato sul ricorrente di farsi vaccinare al fine di proseguire le sue attività professionali di medico.

2.6. Il Tribunale dell’Unione – VIII Sezione con ordinanza del 10 dicembre 2021 nella causa T-655/21 ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo da un lato che il preambolo di un regolamento non abbia alcuna validità giuridica e dall’altro che l’impugnativa fosse tardiva rispetto alla già avvenuta rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione, anche se non riportata nella Gazzetta ufficiale italiana.

3. Ben venga dunque l’inchiesta sul Pfizergate della Procura europea, che segue lo scandaloso affidamento ad Amsterdam della sede dell’Agenzia europea del farmaco, che Milano (con il Pirellone già pronto) avrebbe dovuto aggiudicarsi secondo le regole e non secondo l’indecente e oscuro sorteggio inventato dalla Commissione europea a favore degli olandesi, che non avevano approntato neanche una sede provvisoria.

3.1. Come è noto, l’Agenzia europea dei medicinali EMA si è insediata ed è diventata operativa soltanto il 4 febbraio 2020 nella sede definitiva dello stabile Vivaldi di Amsterdam, ben oltre il termine del 15 novembre 2019 fissato per l’inizio della nuova gestione olandese. Pertanto, neanche l’EMA è stata in grado di proteggere e promuovere la salute dei cittadini dell’Unione, valutando e monitorando i medicinali utili per combattere Covid-19, rilasciando tempestivamente le autorizzazioni uniche al commercio nel territorio Ue. A causa della mancata illegittima assegnazione della sede EMA a Milano, il territorio regionale della Regione Lombardia e l’intero territorio nazionale sono stati privati di un importantissimo presidio di diretta prevenzione dell’epidemia da COVID-19.

3.2. La Grande Sezione della Corte di giustizia con due contestuali sentenze del 14 luglio 2022 la prima nelle cause riunite C-59/18 e C-182/18 e la seconda nelle cause riunite C‑106/19 e C‑232/19 ha rigettato i ricorsi presentati dal Governo italiano e dal Comune di Milano avverso l’assegnazione della sede dell’EMA ad Amsterdam, a distanza di oltre quattro anni dall’instaurazione del contenzioso.

3.3. Nel corso del giudizio, incredibilmente, con ordinanza del 2 maggio 2018 (EU:C:2018:306) il Vicepresidente italiano della Corte di giustizia Antonio Tizzano (che cesserà le sue funzioni il 7 ottobre 2018), si è sostituito al Presidente Lenaerts nella causa C-182/18 Comune di Milano, per respingere, sentito inspiegabilmente il solo Avvocato generale belga Wathelet (anch’egli destinato a cessare le funzioni in data 7 ottobre 2018) le istanze di intervento presentate sia dalla Federazione Italiana Industria Chimica e dalle altre Associazioni sia dalla Regione Lombardia.

3.4. Ignorando la precedente ordinanza del 2 maggio 2018 del Vicepresidente italiano, nella stessa causa C-182/18 Comune di Milano, il Presidente Lenaerts, vista la proposta del Giudice relatore Fernlund e sentito l’Avvocato generale Bobek (non l’Avvocato generale Wathelet che, appunto, non poteva essere designato A.G. di una causa che si sarebbe verosimilmente protratta

dopo la sua cessazione dalle funzioni), con ordinanza dell’11 giugno 2018 (EU:C:2018:445) ha accolto l’istanza di intervento della Regione Lombardia presentata in 14 marzo 2018.

3.5. Incredibilmente, ignorando l’ordinanza presidenziale dell’11 giugno 2018 che aveva ammesso l’intervento della Regione Lombardia e aveva individuato sia l’Avvocato generale competente per la causa (Bobek) sia il Giudice relatore (Fernlund), il Vicepresidente italiano, sempre accompagnato dall’Avvocato generale Wathelet, ha avocato a sé la decisione sull’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti dal Comune di Milano nella causa C-182/18, che ha respinto con ordinanza del 2 luglio 2018 (EU:C:2018:524), senza integrare il contraddittorio con la Regione Lombardia, il cui intervento era stato ammesso dall’ordinanza presidenziale dell’11 giugno 2018 nella stessa causa, e invece estendendo il contraddittorio alla Repubblica italiana che, invece di chiedere la sospensione del provvedimento impugnato nel giudizio C-59/18 in cui era parte ricorrente, ha preferito con istanza del 14 maggio 2018 semplicemente intervenire nella causa C-182/18 a sostegno delle conclusioni del Comune di Milano.

3.6. Nella sentenza del 14 luglio 2022 nelle cause riunite C-59/18 e C-182/18, a distanza di oltre quattro anni dal contrasto tra l’attuale Presidente e l’allora Vice Presidente della Corte di giustizia, la Grande Sezione ignorerà l’ordinanza del 2 maggio 2018 (EU:C:2018:306) del Vice Presidente della Corte Ue nella ricostruzione dei fatti processuali.

3.7. In conclusione, si trova sempre qualche italiano pronto ad ostacolare nelle Istituzioni europee la soddisfazione di legittimi diritti ed interessi delle pubbliche amministrazioni e delle imprese nazionali, in questo caso nella persona dello stesso Giudice che ha composto (impropriamente, cioè al di fuori della prassi della Corte di giustizia) il Collegio lussemburghese a 5 Giudici della sentenza del 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 Promoimpresa (EU:C:2016:558), la peggiore decisione mai adottata dalla Corte Ue in materia di proroghe legislative della durata delle concessioni demaniali marittime e lacuali, considerate illegittime dopo che la stessa Corte aveva escluso l’applicazione della direttiva 2006/123/CE per le concessioni demaniali, considerate concessioni di beni e non di servizi (sentenza Promoimpresa, punti 44-48).

4. Così come sono stati italiani alcuni dei protagonisti della vicenda “Qatargate”, fenomeno corruttivo che ha colpito profondamente il Parlamento europeo.

5. Quindi, che la Commissione europea possa aver sbagliato anche sulle concessioni balneari, discriminando ingiustificatamente i concessionari italiani rispetto a quelli spagnoli e portoghesi, rappresenta un dato prognostico e presuntivo molto prossimo alla certezza, considerato anche il fatto che il ruolo dell’Istituzione Ue sul piano interpretativo del diritto dell’Unione è praticamente inesistente quando il comportamento della Commissione Ue è caratterizzato dalla ineffettività delle procedure di infrazione concluse con il parere motivato o rimaste allo stato di lettera di messa in mora, senza alcuna cadenza temporale obbligatoria per rivolgersi alla Corte di giustizia con ricorso per inadempimento.

6. Le due procedure di infrazione promosse dalla Commissione Ue sulla mancata applicazione della direttiva Bolkestein ai concessionari balneari italiani rappresentano il “cold case” (sono 16 anni che va avanti questa pantomima) più inquietante dell’allontanamento dell’Istituzione Ue dai suoi compiti di garante imparziale della corretta applicazione dei Trattati europei, foriero di possibili fenomeni corruttivi in danno della certezza del diritto e della tutela delle piccole imprese turistico-balneari italiane, quindi in violazione della sovranità nazionale, del diritto dell’Unione, della Costituzione italiana e della legislazione interna.

6.1. Come più volte sottolineato1, la Commissione europea ha provocato una gravissima crisi dell’ordinamento interno per lo scontro tra le più alte istituzioni politiche e giudiziarie, con il paradosso di alcuni Comuni (Jesolo, Rimini, Genova, Venezia, ad esempio) o di alcune Regioni (Sardegna e Basilicata) che, invasi dallo spirito di crociata antibalneari promosso prima dalla Cassazione penale e poi dal Consiglio di Stato in nome di una libertà di concorrenza che in Europa nessuno applica nel settore – su input della Commissione Ue per la presunta necessità di adeguamento agli obblighi comunitari attraverso lo strumento eccezionale della disapplicazione delle norme interne – hanno giocato o giocano a sostituirsi al legislatore nazionale come neocostituite Repubbliche sul modello di quella San Marino.

6.2. I primi effetti devastanti della eversiva Commissione von der Leyen sono quelli che emergono dal caso delle gare già espletate dal Comune di Jesolo, per assegnarle a nuovi concessionari.

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b) L’evoluzione “immanente” della legislazione nazionale di durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime

7. Il caso delle gare bandite dal Comune di Jesolo per il subentro di nuovi concessionari balneari senza indennizzo per i concessionari uscenti è emblematico del degrado provocato dalla scellerata azione della Commissione europea sulle istituzioni pubbliche nazionali, anche perché, come in un caleidoscopio, ci aiuta a ripercorrere l’evoluzione della legislazione nazionale sulla complessa questione.

8. Il decreto legge n.400/1993 (convertito con modificazioni dalla legge n.494/1993) ha modificato la disciplina delle concessioni demaniali marittime regolate (ancora attualmente) dal codice della navigazione, andando innanzitutto a definirne la nozione.

8.1. L’art.01 comma 1 del d.l. n.400/1993 prevede ancora che la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

8.2. L’art.01 comma 2 del decreto legge n. 400 del 1993, nel testo modificato dall’art.10 comma 1 della legge n.88/2001 e in vigore fino al 16 gennaio 2012, prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime in essere di sei anni in sei anni, salvo la revoca di cui all’art.42 cod.nav.: «2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione.».

8.3. L’art.02 comma 1 del decreto legge n.400/1993 nel testo originario in vigore fino al 27 febbraio 2010 ha modificato la disciplina dell’art.37 comma 2 del cod.nav., prevedendo testualmente: «Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico- ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.».

9. Con il trasferimento alle Regioni e ai Comuni delle competenze in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime, la Regione Veneto all’art.54 della legge regionale 4 novembre 2002 n.33 ha disciplinato fino al 15 febbraio 2010 il “Concorso e rinnovo di concessioni”, in conformità alla vigente legislazione nazionale.

9.1. L’art.94 della legge della Regione Veneto n.33/2002 prevede che gli allegati alla legge in materia di disciplina degli operatori turistici possono essere modificati con delibera di Giunta regionale. L’allegato S/3 alla predetta legge regionale disciplina(va) in senso sostanzialmente conforme alla normativa statale il “Rilascio, rinnovo e variazione delle concessioni e criteri di valutazione delle domande sul demanio marittimo a finalità turistica”.

10. Peraltro, la legislazione ordinaria italiana ha regolamentato con il codice della navigazione e con la legislazione speciale (d.l. 400/1993 o legge n.494/1993) le concessioni demaniali marittime come concessioni di beni demaniali e non di lavori o di servizi e, quindi, le cdm non sono mai state disciplinate come appalti pubblici di lavori o di servizi e non rientrano espressamente nell’attuale disciplina del codice dei contratti pubblici.

10.1. In particolare, il d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici) ha recepito le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25 e, coerentemente, all’art.17 comma 1 lettera a) ha escluso l’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici «agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni», ripetendo le analoghe previsioni dell’art. 19 del d.lgs. n.163/2006 e dell’art.5 comma 2 lettera a) del d.lgs. n.157/1995.

10.2. L’art.56 comma 1 lettera e) del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36 (nuovo codice dei contratti pubblici) a decorrere dal 1° luglio 2023, con l’abrogazione del d.lgs. n.50/2016, ha sostituito con identica formulazione l’art.17 comma 1 lettera a) del codice dei contratti pubblici, elevando, sempre con decorrenza dal 1.7.2023, all’art.14 comma 1 lettera a) del nuovo decreto fino ad euro 5.382.000 la soglia di rilevanza europea degli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.

11. La scelta “aggressiva” della Commissione europea di applicare alle concessioni demaniali marittime la direttiva Bolkestein fin dalla pubblicazione della direttiva servizi sulla G.U.C.E. (28 dicembre 2006) e tre anni prima della sua entrata in vigore (28 dicembre 2009) è legata esclusivamente alla opzione del Governo Prodi di introdurre con l’art.1 commi 253 della legge finanziaria n.296/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, l’art.03 comma 4-bis del d.l. n.400/1993, neutralizzando – con un termine di durata massima di venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni – la proroga automatica e illimitata di cui all’art.01 comma 2 dello stesso decreto legge.

11.1. Nel testo della legge finanziaria approvato alla Camera, come risulta dal relativo dossier, l’originaria formulazione del nuovo comma introdotto – art.03 comma 4-bis d.l. n.400/1993 – prevedeva soltanto una durata compresa tra sei e cinquanta anni delle concessioni demaniali marittime, che non escludeva il diritto di precedenza di cui all’art.37 comma 2 cod.nav. ed era coerente con altra norma inserita nella legge finanziaria per il 2007 – art.1 comma 259 della legge n.296/2006 -, che prevede un periodo non superiore a cinquanta anni della concessione o della locazione a privati, a titolo oneroso, di beni immobili di proprietà dello Stato, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.

12. Inoltre, con l’art.1 comma 251 della legge n.296/2006 è stato modificato l’art.03 comma 1 del d.l. n.400/1993, introducendo canoni demaniali variabili in ragione della categoria del bene assegnato e della tipologia di area coperta o scoperta.

13. Questa scelta politica nazionale incongrua e lesiva dei diritti fondamentali dei concessionari balneari ha consentito l’individuazione di un interesse economico transfrontaliero certo con conseguente estensione dell’interpretazione della Corte di giustizia anche a situazioni puramente interne qualora le norme nazionali, la cui validità è in discussione, siano potenzialmente in grado di produrre effetti su cittadini o imprese di altri Stati membri2.

14. Viceversa, in settori in cui chiaramente già si applica(va) il diritto dell’Unione e la disciplina europea in materia di appalti pubblici di lavori o di servizi, come per le concessioni autostradali, il Governo Prodi ha operato contestualmente una restrizione della libertà di stabilimento e della libertà di concorrenza, con proroghe illimitate incoerenti con gli obblighi comunitari di indire gare pubbliche3.

15. E’ dunque responsabilità interna del legislatore nazionale se la Commissione Ue, per quanto riguarda la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime, è sempre stata in antitesi al diritto dell’Unione (non) applicabile alla materia sia per quanto riguarda le norme primarie del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia per quanto riguarda il c.d. diritto derivato e, in particolare, la direttiva servizi 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein).

16. Dopo la segnalazione AS481 del 20.10.2008 dell’AGCM, la Commissione Ue ha censurato la disciplina italiana delle concessioni demaniali marittime regolata dal codice della navigazione, avviando la procedura di infrazione n. 2008/4908 nei confronti dell’Italia con lettera di messa in mora del 2.2.2009, con cui si contestava l’incompatibilità del modello concessorio con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento e di libertà di concorrenza sancito dall’art. 49 TFUE, che, in realtà, ai sensi dell’art.50 TFUE, non operava fino a quando la norma primaria del Trattato non fosse stata recepita da una direttiva specifica di armonizzazione idonea a regolare il settore, e la cui applicazione era comunque esclusa dall’art. 51 TFUE e dall’art.195 TFUE per il settore turismo.

17.Senza nessuna “resistenza” rispetto alla mera lettera di messa in mora della Commissione europea del 2.2.2009, il Governo Berlusconi con l’art.1 comma 18 del d.l. “milleproroghe” 30 dicembre 2009 n.194 (convertito con modificazioni dalla legge n.25/2010) ha abrogato il diritto di insistenza previsto dall’art.37 comma 2 2° periodo cod.nav. e ha prorogato dapprima al 31.12.2012 e poi, in sede di conversione della norma, al 31.12.2015 il termine di durata delle concessioni balneari in essere alla data di entrata in vigore del decreto (30.12.2009), sempre nel rispetto del termine massimo di durata ventennale della concessione.

18. Come riviene dalla lettera di messa in mora complementare del 5.5.2010 nella procedura di infrazione n. 2008/4908 la Commissione Ue è ben consapevole che la procedura di infrazione non avrebbe potuto trovare giustificazione nella direttiva Bolkestein, non essendo scaduto, quando la procedura di infrazione ha avuto inizio, il termine per il recepimento del 28.12.2009.

18.1. Soltanto con la diffida complementare la Commissione Ue lamenta anche la violazione dell’art.12 della direttiva 2006/123/CE, evidenziando che, lo Stato italiano, nelle more di una preannunciata riforma del settore delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con l’art. 1, comma 18, del d.l. 194/2009 ha abrogato il cd. diritto di insistenza del concessionario, e ha disposto una proroga delle concessioni in essere dapprima fino al 31 dicembre 2012, successivamente in sede di conversione fino al 31 dicembre 2015, contestando l’eccessiva durata della proroga di sei anni.

19. Nessuna procedura di infrazione è stata iniziata dalla Commissione Ue fino al 2022 nei confronti di Portogallo e Spagna, che avevano una situazione di durata delle concessioni demaniali marittime sostanzialmente a tempo indeterminato (75 anni) e, per quanto riguarda il Portogallo, anche il diritto di insistenza del precedente concessionario.

19.1. Infatti, ai “proprietari” di beni realizzati in aree costiere prima del 1988, cui la legge spagnola (Ley de costas) ha riconosciuto prima una concessione trentennale e, successivamente, con il benestare della Commissione Europea (cfr. comunicato stampa del 3 agosto 2012), una proroga della stessa per un periodo oscillante (a seconda della tipologia della concessione) tra i trenta e i settantacinque anni.

19.2. Addirittura la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime vigente in Portogallo (Decreto legge 226-A/2007 del 31 maggio 2007, attuativo della Legge n. 58/2005 – Lei da Água) prevede che, alla scadenza della concessione, il precedente concessionario possa esercitare un diritto di prelazione nel momento in cui si procede alla riassegnazione del titolo (art. 21 comma 7). Inoltre, il comma 2 dell’articolo 35 dispone, peraltro, che, qualora il titolare della concessione originaria abbia realizzato investimenti addizionali rispetto a quelli in origine previsti e venga dimostrato che non è stato possibile recuperare il valore di tali investimenti, egli possa richiedere all’autorità competente o il rimborso degli investimenti non recuperati o la proroga della concessione per un periodo massimo di 75 anni.

20. A seguito dell’art. 41 della legge delega n. 88/2009 è intervenuto il d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, di formale recepimento della direttiva 2006/123/CE.

21. Un mese dopo l’insediamento del Governo Monti, l’art.11 comma 1 della legge 15 dicembre 2011 n.217 (recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”) alla lettera a) ha disposto l’abrogazione dell’art.01 comma 2 del d.l. n.400/1993, che prevedeva la proroga automatica illimitata di sei anni in sei anni di tutte le concessioni demaniali marittime, «al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché al fine di rispondere all’esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa».

21.1. Lo stesso art.11 della legge n.217/2011 al comma 2 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

22. La Commissione europea ha disposto il 27 febbraio 2012 l’archiviazione della procedura di infrazione n.2008/4908, ritenendo alla fine congruo il termine di proroga di sei anni (fino al 31.12.2015) per l’approvazione di una normativa di riordino del settore e di attuazione della direttiva Bolkestein.

23. Il Governo Monti – evidentemente impressionato negativamente dal comunicato stampa della Commissione europea del 3 agosto 2012 che aveva elogiato la legislazione spagnola di proroga fino a settantacinque anni delle concessioni demaniali marittime – con l’art. 34-duodecies del c.d. “decreto sviluppo” n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, ha disposto la proroga al 31.12.2020 del termine delle concessioni con finalità turistico ricreative in scadenza al 31.12.2015, previsto dall’originario testo art.1 comma 18 del d.l. n.194/2009.

24. Contestualmente, il Governo Monti con l’art. 1 comma 547 della legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, come più volte modificato, alle concessioni con finalità sportive e alle concessioni per porti turistici, approdi e punti di ormeggio riservati alla nautica da diporto. Inoltre, la medesima disciplina è stata estesa alle concessioni sul demanio lacuale e fluviale.

25. Sempre contestualmente, il Governo diretto dall’ex Commissario europeo alla concorrenza ha fatto approvare la nuova legge quadro comunitaria del 24 dicembre 2012 n.234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, che implica anche un più attento controllo delle Camere sulle procedure di infrazione attivate dalla Commissione Ue ai sensi dell’art.258 TFUE, con livelli informativi che però non sono mai stati attivati dal Governo.

26. A questo punto una domanda va posta: l’abrogazione dell’art.01 comma 2 del d.l. n.400/1993 con decorrenza dal 16 gennaio 2012 ha inciso anche sulla durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art.01 comma 1 del d.l. n.400/1993 già iniziate sulla base della disciplina successivamente abrogata?

26.1. Se consideriamo che la durata delle concessioni di beni demaniali non entra nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici assolutamente no, e questo viene confermato dal successivo prolungamento fino al 31.12.2020 della durata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusione di quelle per finalità residenziale ed abitativa di cui all’art.01 comma 1 lettera f) del d.l. n.400/1993 che, con l’abrogazione dell’art.01 comma 2 del d.l. n.400/1993, sarebbero rimaste prive ex abrupto di regolamentazione della durata, pur non entrando sicuramente nel campo di applicazione della direttiva servizi.

26.2. Nè il Governo dell’europeista Monti si è mai sognato di dare attuazione alla delega di riordino del settore entro il 17 aprile 2013, come previsto dall’art.11 comma 2 della legge n.157/2011, anzi, come anticipato, è andato contro i desiderata della Commissione europea prolungando fino al 31.12.2020 la durata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, senza che per ben otto anni l’Istituzione europea di cui il prof. Monti era stato apprezzato Commissario si sia sognata di riaprire una procedura di infrazione, evidentemente iniziata nel 2008 senza che ve ne fossero i presupposti.

26.3. La controprova dell’ultrattività della disciplina dell’art.01 comma 2 del d.l. n.400/1993 delle proroghe automatiche di sei anni in sei anni di tutte le concessioni demaniali marittime iniziate prima della ingiustificata abrogazione della norma la ritroviamo in relazione ai due successivi interventi normativi di proroghe delle cdm per finalità residenziale e abitativa (escluse dal regime di proroghe previsto dall’art.1 comma 18 del d.l. n.194/2009).

26.4. L’art.7 comma 9-duodevicies del d.l. n.78/2015 (convertito con modificazioni dalla legge n.125/2015) ha inizialmente previsto che le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies dello stesso articolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

26.5. Successivamente, l’art.1 comma 684 della legge n.145/2018 ha previsto che le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi dell’art.7 comma 9-duodevicies del d.l. n.78/2015, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2019 e, quindi, fino al 31.12.2033. Questo comma è sopravvissuto all’abrogazione disposta dalla legge n.118/2022 relativamente alla disciplina della proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di cui all’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018.

26.6. Se, in violazione dell’art.11 delle preleggi, si dovesse ipotizzare con l’abrogazione dal 16 febbraio 2012 dell’art.01 comma 2 del d.l. n.400/1993 una perdita immediata di efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità residenziali e abitative, che sicuramente non sono mai rientrate nella direttiva Bolkestein, neanche le successive proroghe del 2015 e del 2018 potrebbero sanare la situazione di occupazione senza titolo del demanio pubblico.

26.7. Ne consegue che anche per le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative iniziate prima del 16 febbraio 2012 la durata indeterminata costituisce ancora la regola da applicare, confermata dapprima dalla proroga legislativa fino al 31 dicembre 2033 prevista dall’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018 e, attualmente, da quella a tempo indeterminato prevista dal combinato disposto dell’art.3 comma 1 e 3 e dell’art.4 comma 4-bis della legge n.118/2022 nonché dell’art.10-quater comma 3 1° capoverso del d.l. n.198/2022, convertito dalla legge n.14/2023.

***

c) Il casus belli delle gare espletate dal Comune di Jesolo prima della scadenza (indeterminata) delle concessioni balneari

27. E caliamo ora la vigente legislazione nazionale sul caso Jesolo, quando a fine gennaio 2024 sono state assegnate tre nuove concessioni demaniali marittime nel territorio comunale, dopo l’espletamento di gare per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ritenute scadute al 31.12.2023, bandite dalla Giunta municipale con delibera n.311 del 14.11.2023 non reperita sull’albo pretorio: gare non previste dal codice dei contratti pubblici e dal codice della navigazione e vietate dall’art.10-quater comma 3 1° capoverso del d.l. n.198/2022 anche per la durata indeterminata delle concessioni balneari, che beneficiano comunque della proroga automatica fino al 31.12.2024 di cui all’art.3 comma 1 della legge n.118/2022.

28. Con il parere n.AS1930 del 12.12.2023 sulle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime avviate dal Comune di Jesolo (v.pagg. 32-34 del Bollettino AGCM n.49/2023), l’AGCM, nell’avallare le procedure di gara avviate dal Comune veneto al di fuori del quadro normativo interno che vieta le procedure di affidamento di nuove concessioni balneari, ha riaffermato la cogenza delle sentenze n.17 e del 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria, svuotando di pratico significato la sentenza n.32559/2023 delle Sezioni unite con la seguente incredibile e manipolatrice motivazione: «Appare opportuno precisare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 23 novembre 2023, n. 32559,nel cassare con rinvio al Consiglio di Stato la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 18/2021 per diniego o rifiuto di giurisdizione, ha rigettato la richiesta di enunciare “i principi di diritto nell’interesse della legge sulle questioni trattate nei restanti motivi assorbiti, sulle quali spetterà al Consiglio di stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri legislativi loro spettanti”.».

28.1. Il parere contra legem dell’AGCM ha trovato seguito nella giurisprudenza del Consiglio di Stato dapprima con la sentenza del 27 dicembre 2023 n.11200 e poi con le sentenze del 19 marzo 2024 nn.2662, 2664 e 2669, che hanno ribadito la cessazione ope iudicis della durata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative al 31.12.2023, come disposto dall’art.3 comma 1 della legge n.118/2022 nel testo previgente.

28.2. Secondo il Consiglio di Stato e l’AGCM, dunque, in violazione del principio di legalità e di irretroattività della norma più sfavorevole o della sua ultrattività, le concessioni balneari sono cessate di validità il 31 dicembre 2023 e, in base alla giurisprudenza attuale dei Giudici di Palazzo Spada (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza di rinvio pregiudiziale n.8010/2022 nella causa C-518/22), vi sarebbe l’immediato incameramento al demanio statale delle opere non amovibili già di proprietà dei concessionari “uscenti” ex art.49 cod.nav., e dal 1° gennaio 2024 si avrebbe un’occupazione abusiva di suolo pubblico, salvo che il Comune competente abbia disposto la proroga tecnica di cui all’art.3 comma 3 della legge n.118/2022 nel testo previgente.

29. Questa posizione interpretativo-legislativa – incostituzionale e insensata – di Autorità pubbliche che non hanno alcun potere normativo e impositivo di regole primarie a tutte le pubbliche amministrazioni e a tutti gli operatori economici del settore provocherebbe, paradossalmente, se per assurda ipotesi fondata, l’effetto di restituire senza soluzione di continuità e sempre a tempo indeterminato il legittimo possesso del demanio marittimo agli attuali concessionari (“uscenti” ma già “rientranti”), in virtù dell’applicazione dell’art.37 commi 1 e 2 del cod.nav., che testualmente ancora dispongono in materia di “concorso di più domande di concessione”: «1. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. 2. Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.».

29.1. Senza dubbio, i concessionari uscenti non solo assicurano rispetto ai nuovi richiedenti maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione avendola già gestita per molti anni (art.37 comma 1 cod.nav.), ma avrebbero anche la preferenza perché, spogliati delle attrezzature fisse o di difficile rimozione incamerate al demanio statale (anche se lo Stato proprietario non lo sa, perché ritiene che per la legislazione ordinaria le concessioni balneari siano a tempo indeterminato e non siano scadute), essi sarebbero proprietari soltanto di attrezzature non fisse e completamente amovibili (art.37 comma 2 cod.nav.).

29.2. Vedremo che la recentissima sentenza del 9.4.2024 n.3240 del Consiglio di Stato (v. infra) è intervenuta a confermare questa tesi, che esclude l’obbligo di evidenza pubblica e pretende la continuità aziendale in capo al concessionario uscente in caso di rinnovo della concessione quando la gestione del demanio marittimo preveda solo opere di facile rimozione.

30. E’ chiaro dunque che la Giunta comunale di Jesolo e i funzionari comunali che hanno consentito l’espletamento di gare vietate dalla legge sono incorsi nella fattispecie delittuosa della corruzione propria di cui all’art.319 c.p., con l’aggravante prevista dall’art.319 bis c.p., per atti contrari ai doveri d’ufficio (espletamento di gare pubbliche vietate dalla legge e riconoscimento del legittimo possesso delle concessioni “uscenti”) per favorire terzi (i concessionari subentranti all’esito di gare vietate), oltre alla commissione di tutti i reati contro il patrimonio per aver disposto l’illegittimo esproprio senza indennizzo dei beni immobili di proprietà dei concessionari storici su suolo demaniale che non appartiene ai Comuni, ma allo Stato.

30.1. Né vi sarebbe l’esimente dell’art.51 c.p. di aver ottemperato ad un ordine legittimo dell’autorità pubblica, in quanto né la Commissione europea, né l’AGCM, né il Consiglio di Stato rientrano nella nozione di autorità pubblica che possa dare ordini alle pubbliche amministrazioni concedenti in subiecta materia, anche perché l’ordine è comunque illegittimo per contrasto con il diritto dell’Unione e la Costituzione nazionale, oltre che con la legislazione ordinaria.

31. Né il Comune di Jesolo può invocare, come ha fatto, l’applicazione della legge della Regione Veneto n.33/2002 e, in particolare, della regolamentazione della procedura per l’assegnazione di nuova concessione di cui all’Allegato S/3, perché l’art.54 comma 1 della stessa legge regionale rimanda per quanto riguarda la durata delle concessioni balneari alla legislazione nazionale (legge n.494/1993 e successive modifiche ed integrazioni), che appunto attualmente consente l’uso indeterminato delle concessioni in corso.

32. A tal proposito, è utile rappresentare l’evoluzione della legislazione regionale del Veneto a causa dell’illegittima iniziativa della Commissione europea con la prima procedura di infrazione del 2008.

33. Infatti, dopo l’art.1 comma 18 della legge n.194/2009, la Regione Veneto con l’art.3 comma 1 della legge regionale 16 febbraio 2010 n.13 ha modificato anche nel titolo (“Procedura comparativa in materia di concessioni”) l’art.54 della legge regionale n.33/2002 con la seguente nuova formulazione che, in caso di rinnovo delle concessioni per scadenza del termine, ha previsto un indennizzo per i concessionari uscenti.

33.1. In relazione alla durata delle concessioni l’art.5 della stessa legge regionale n.13/2010 dettava una disciplina transitoria in materia di durata delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative.

33.2. La Corte costituzionale con la sentenza n.213/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.5 della legge regionale del Veneto n.13/2010, accogliendo il ricorso proposto dal Governo che muoveva dal presupposto dell’invasione della competenza esclusiva dello Stato sulla durata delle concessioni demaniali marittime.

33.3. Accogliendo la questione di legittimità incidentale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza n. 143/2019, con sentenza n.222/2020 la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.54 commi 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione Veneto n.33/2002, in quanto condizionare il subentro nel rapporto concessorio al pagamento di un indennizzo in favore del concessionario uscente è un meccanismo che influisce sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento.

33.4. Per il Giudice delle leggi, le norme che stabiliscono i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed in siffatta competenza esclusiva le pur concorrenti competenze regionali trovano un limite insuperabile, poichè spetta unicamente allo Stato disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni.

34. Pertanto, dalle sentenze n.180/2010 e n.213/2011 della Corte costituzionale si è sviluppata una costante giurisprudenza del Giudice delle leggi, secondo cui la disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attinenti tanto alle competenze legislative statali quanto a quelle regionali (sentenze n. 157 e n. 40 del 2017) e, tuttavia, i criteri e le modalità di affidamento di tali concessioni debbono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza recati dalla normativa statale e dell’Unione europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali (ex multis, sentenze n. 161 del 2020, n. 86 del 2019, n. 221, n. 118, n. 109 del 2018, n.10 del 2021 e n.222 del 2020).

34.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale troverà un approdo definitivo, come vedremo, con la sentenza n.46/2022, confermando la legittimità costituzionale dell’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018 contro il parere non pro veritate dell’Adunanza plenaria di Stato con le sentenze gemelle del 2021.

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d) Conclusioni: il revirement del Consiglio di Stato con la sentenza n.3240/2024 e l’intervento prioritario del Governo per sanare la lesione ai diritti delle imprese balneari

35. Chi scrive ha sempre auspicato un revirement del Consiglio di Stato sulla questione, anche alla luce di posizioni interpretative assunte da Palazzo Spada subito dopo l’Adunanza plenaria del 2021.

36. Infatti, nella sentenza del 13 gennaio 2022 n.229/2022 il Consiglio di Stato (Pres.Volpe), al punto 6.7 aveva precisato, richiamando alla sentenza Togel della Corte di giustizia4, che le concessioni demaniali marittime iniziate prima del 28.12.2009 non entrano nel campo di applicazione della Direttiva servizi, profilo non esaminato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: «6.7 Da ultimo, occorre pronunciare sul denunciato contrasto della decisione appellata con il diritto eurounitario sul rilievo che l’automatismo della proroga/rinnovo sarebbe contrario all’art. 12 Direttiva 2006/123/CE e alla sentenza Corte di Giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, Promoimpresa S.r.l. e Melis, C-458/14 e C-67/15. La censura è inammissibile per difetto d’interesse. Come sottolineato dal ricorrente appellato, i canoni per cui è causa sono stati liquidati anteriormente al 28 dicembre 2009 e nel vigore dell’ultimo rinnovo disposto anteriormente alla medesima data. Oltretutto il rapporto concessorio s’è costituito in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione (d.28 dicembre 2009) della Direttiva Servizi 2006/123/CE, ed anche il rinnovo di cui alla concessione n. 1/2007 è stato disposto anteriormente a detto termine. Da cui l’inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa. A riguardo va richiamato quanto affermato dalla Corte di Giustizia: “..il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Tögel, C76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione / Francia, C-337/98).».

37. Confermando la sentenza n.229/2022 del Consiglio di Stato, la Corte Ue con la sentenza AGCM del 20.4.2023 ha confermato che «occorre sottolineare che una sentenza pregiudiziale, come la sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa e a. (C‑458/14 e C‑67/15, EU:C:2016:558), chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma stabilita da detta disposizione della direttiva 2006/123, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore, ossia, conformemente all’articolo 44 di tale direttiva, a decorrere dal 28 dicembre 2009.» (sentenza AGCM, punto 73).

37.1. In buona sostanza, la Corte europea nella sentenza del 20.4.2023 ha corretto (in realtà ha demolito) la sentenza Promoimpresa, nella parte in cui la precedente decisione ha preteso di chiarire il significato e la portata dell’art.12 paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE rispetto a rapporti giuridici dei concessionari demaniali marittimi e lacuali iniziati prima del 28 dicembre 2009 e che, quindi, erano al di fuori del campo di applicazione della direttiva servizi.

37.2. La più autorevole dottrina amministrativista5 aveva subito evidenziato che l’interpretazione del diritto dell’Unione nella sentenza AGCM della Corte di giustizia si poneva in distonia con le indicazioni ermeneutiche e normopoieutiche delle sentenze del 9 novembre 2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in particolare per quanto riguarda la verifica della scarsità della risorsa naturale e la non assoggettabilità alla direttiva Bolkestein delle concessioni assegnate prima del 28.12.2009, scaricando però le responsabilità del caos nel settore alle modifiche legislative e non all’invenzione normopoieutica del CdS e facendo rientrare inaccettabilmente le concessioni balneari ante 28.12.2009 nel campo di applicazione del diritto Ue attraverso il richiamo all’art. 13, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 36/2023, inapplicabile alla categoria che, invece, è ricompresa pacificamente tra i soggetti esclusi dal codice dei contratti pubblici, come previsto dall’art.56 comma 1 lettera e) del d.lgs. n.36/2023.

38. Peraltro, la domanda pregiudiziale del Consiglio di Stato proposta con l’ordinanza del 15.9.2022 n.8010 nella causa C-598/22 ha evidenziato che nelle sentenze dell’Adunanza plenaria del CdS sulle concessioni demaniali marittime l’illegittima disciplina legislativa introdotta dalla giurisdizione amministrativa è comunque del tutto carente della parte relativa agli indennizzi per i concessionari “uscenti” rispetto agli investimenti immobiliari e mobiliari legittimamente effettuati sul suolo demaniale, quando i concessionari balneari fino al 31.12.2006 potevano fare affidamento su un quadro normativo certo di durata indeterminata del titolo di utilizzazione del demanio marittimo, determinato dal combinato disposto dell’art.37 comma 2 2° periodo del codice della navigazione con il diritto di insistenza e dalla reiterazione illimitata del rapporto concessorio prevista dall’art.01 comma 2 del d.l. n.400/1993.

38.1. Il parere dell’Avvocato generale Capeta nelle sue conclusioni scritte depositate l’8 febbraio 2024 nella causa C-598/22 non ha lasciato ombra a dubbi sul fatto che la emananda sentenza della III Sezione della Corte di giustizia confermerà la questione interpretativa fondamentale già affrontata e risolta dalla stessa Sezione della Corte Ue nella sentenza AGCM del 20.4.2023 al punto 73, che svuota di ogni (residuo) valore giuridico il contenuto interpretativo e impositivo di norme delle decisioni del 2021 dell’Adunanza plenaria: le concessioni demaniali marittime assegnate prima del 28.12.2009 non entrano nel campo di applicazione della direttiva Bolkestein.

38.2. L’AG Capeta ha precisato ai punti 27 e 28 delle conclusioni scritte della causa C-598/22 che le norme nazionali relative alle concessioni di risorse naturali scarse rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sui servizi e che, tuttavia, il termine di recepimento di tale direttiva è scaduto il 28 dicembre 2009, mentre i fatti pertinenti della causa pregiudiziale si erano verificati in una data anteriore, in quanto, come spiegato dallo stesso Consiglio di Stato nei chiarimenti alla Corte di giustizia con l’ordinanza del 6.9.2023 n.8184, sulla base del codice della navigazione vi era stata una cessione di beni allo Stato alla fine del 2008.

39. Inaspettatamente, con la recentissima sentenza del 9.4.2024 n.3240 la VII Sezione del Consiglio di Stato, rigettando l’appello di una società che aveva contestato la violazione delle regole europee sulla concorrenza nel rilascio della concessione al concessionario uscente senza gara, ha affermato che non poteva ritenersi obbligatorio il ricorso all’evidenza pubblica in caso di rinnovo delle concessioni demaniali marittime scadute, «laddove si consideri che il procedimento che portò al rilascio della prima delle concessioni impugnate ebbe inizio nel 2005, ossia prima del 16 febbraio del 2006, data di approvazione della Direttiva 2006/123/CE». 39.1. A parte l’errore sulla data di “efficacia” della direttiva Bolkestein, pubblicata il 28.12.2006 ed entrata in vigore il 28.12.2009 ai sensi dell’art.44 della stessa direttiva servizi, la sentenza del 9.4.2024 n.3240 del Consiglio di Stato segna un evidente ripensamento sulla questione, che già fa perdere di ogni valore ermeneutico le due sentenze del 2021 dell’Adunanza plenaria, che erano intervenute su due fattispecie di concessioni demaniali marittime assegnate prima del 28.12.2009.

40. Ma le novità argomentative della sentenza n.3240/2024 del Consiglio di Stato non finiscono qui. Il CdS ha rigettato l’appello della società che pretendeva evidenze pubbliche e ha confermato il legittimo possesso del demanio marittimo in capo al concessionario “uscente” a cui era stata prorogata la concessione, «considerato il regime normativo vigente al tempo in cui le concessioni contestate vennero rilasciate e, in particolare le previsioni di cui all’art.37 comma 2 del R.D. n.327 del 1942 – che, in caso di rinnovo, prevedeva il cd. “diritto di insistenza” dei precedenti concessionari – e di cui all’art.8 del D.P.R. n.328 del 1952, che ammetteva che le concessioni prive di impianti di difficile rimozione potessero essere rinnovate senza formalità istruttorie. Il che esclude che, all’epoca, fosse necessaria una particolare motivazione che comunque risulta presente in atti ed è, oltretutto, identica anche per la concessione rilasciata alla parte appellante. A ciò va aggiunto che l’Autorità Portuale, in occasione del rinnovo, pubblicò, come ricordato, il relativo decreto che venne anche notificato agli interessi, così adempiendo agli oneri istruttori e di pubblicità allora incombenti ex lege sulla parte concedente, tenendo conto che si trattava di una concessione che non interessava un’area estesa e che dunque non richiedeva forme particolari di pubblicità.».

41. Pare a chi scrive che il Consiglio di Stato stia seriamente e radicalmente rivedendo le proprie sulla complessa questione e, pertanto, a questo punto è auspicabile un serio intervento chiarificatore da parte del Governo.

42. Dalle informazioni che faticosamente trapelano parrebbe che il dossier sulle concessioni demaniali marittime sia stato avocato a sé dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, nell’imminenza della manifestazione indetta a Roma dalle principali associazioni di categoria per l’11 aprile 2024, è stato riconvocato improvvisamente per il giorno prima il Tavolo intergovernativo della mappatura, iniziativa da tempo sollecitata.

43. Tuttavia, di fronte ai comportamenti di alcuni Comuni e di alcune Regioni, che hanno consentito o consentiranno l’espletamento delle gare per nuove assegnazioni in palese violazione di legge, la credibilità del Governo italiano rispetto ai suoi cittadini e alle sue imprese, nell’approssimarsi di quelle elezioni europee che consentiranno almeno di rimuovere la pessima Commissione europea a guida von der Leyen, si gioca sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione, della Costituzione e della sovranità legislativa nazionale, per fermare il caos cagionato da scelte politiche di altri Governi, su cui si sono innestate o che partono da cattive interpretazioni della Commissione europea e dell’AGCM, ma che l’inerzia governativa ha alimentato nonostante la soluzione fornita dalla legge n.14/2023 fosse (e rimane) quella giusta.

1 V. De Michele, Lo strano caso delle concessioni balneari e la giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato sulla primazia del diritto Ue, 15.9.2022, su europeanrights.eu; La sentenza AGCM della Corte Ue sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme interne sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, 2.5.2023, su europeanrights.eu; La questione delle concessioni balneari dopo le sentenze del TAR Lecce e della Corte di cassazione a sezioni Unite, 1.12.2023, sempre su europeanrights.eu; Alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali non si applicano la Bolkestein e il diritto primario Ue sulla libertà di concorrenza e di stabilimento, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; L’ordinanza cautelare del 15.3.2024 del TAR Bologna riconosce come ammissibile la durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; Le responsabilità governative sulla pessima gestione legislativa e giurisprudenziale della durata delle concessioni demaniali marittime, sempre su www.newsbalneari.com, marzo 2024.

2 Cfr. Corte di giustizia Ue, sentenza del 15 novembre 2016 Ullens de Schooten nella causa C‑268/15 (EU:C:2016:874), punti 50, 52 e 55; sentenza del 19 dicembre 2019 Comune di Bernareggio nella causa C‑465/18 (EU:C:2019:1125), punto 33; sentenza del 14 luglio 2016 Promoimpresa nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), punto 28; conclusioni scritte Avvocato generale Capeta dell’8 febbraio 2024 nella causa S.I.I.B. C-598/22 (EU:C:2024:129), punti 20 e 21.

3 Cfr. l’introduzione della convenzione unica per le concessioni autostradali di cui all’art.2 commi 82-90, del d.l. n.262/2006, come modificata dall’art.1 comma 1030 della legge n.296/2006, che ha portato a proroghe illimitate per tutto il settore con una situazione di particolare privilegio quasi monopolistico, come è noto, per Autostrade per l’Italia e con il corrispondente tacito assenso della Commissione europea, che proporrà un ricorso per inadempimento contro lo Stato italiano soltanto limitatamente alla scadenza prorogata della concessione relativa all’autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, che sarà deciso con la sentenza del 18 settembre 2019 della Corte di giustizia nella causa C-526/17 Commissione contro Repubblica italiana (EU:C:2019:756).

4 Corte di giustizia CE, sentenza 24 settembre 1998 in causa C-76/97 Togel.

5 Si fa riferimento all’autorevole commento della sentenza AGCM della Corte Ue da parte del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, dott. C. Volpe, Concessioni demaniali marittime: un’ulteriore puntata di una storia infinita, 26 aprile 2023, su www.giustizia-amministrativa.it.

Scarica la sentenza 3240 del 9 aprile 2024

Le responsabilità governative sulla pessima gestione legislativa e giurisprudenziale della durata delle concessioni demaniali marittime

Di Vincenzo De Michele

1. Le recentissime sentenze del 19 marzo 2024 nn.2662, 2664 e 2669 del Consiglio di Stato – VII Sezione confermano quanto già opinato dal supremo organo di giustizia amministrativa con le sentenze dell’Adunanza Plenaria del CdS nn.17 e 18 del 9 novembre 2021 (seguite da Consiglio di Stato, sentenze del 1° marzo 2023, n. 2192, del 19 aprile 2023 n. 3964, del 7 luglio 2023 n. 6675, del 28 agosto 2023 n. 7992 e del 27 dicembre 2023 n.11200), secondo cui sia la proroga delle concessioni demaniali marittime di cui all’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018 sia la durata indeterminata introdotta dalla legge n.14/2023 di conversione del d.l. n.198/2022 vanno disapplicate.

2. In particolare, l’attuale legislazione nazionale prevede la durata a tempo indeterminato delle concessioni demaniali marittime in corso con il blocco definitivo delle gare da parte dei Comuni (cfr. art.4 comma 4-bis della legge n.118/2022, introdotto dall’art.1 comma 8 lettera b) della legge n.14/2023, in combinato disposto con l’art.10-quater comma 3 del d.l. n.198/2022), non essendo stata adottata entro il 27.2.2023 la decretazione legislativa prevista dall’art.4 comma 1 della legge n.188/2022, che avrebbe dovuto stabilire i criteri per bandire le gare entro il 31 dicembre 2023 (termine prorogato al 31 dicembre 2024 con la modifica dell’art.3 commi 1 e 2 della legge n.118/2022) e gli indennizzi previsti per i concessionari uscenti.

3. Come sostenuto da chi scrive in più occasioni1, dopo la sentenza AGCM della Corte di giustizia Ue del 20 aprile 2023 nella causa C-378/22, la vigente legislazione nazionale non può essere disapplicata se non incorrendo in una violazione della Costituzione nazionale e della legislazione ordinaria interna vigente del codice della navigazione, perché l’art.4 comma 4-bis della legge n.118/2022 e l’art.10-quater comma 3 del d.l. n.198/2022, nonché il nuovo testo dell’art.3 commi 1 e 3 della legge n.118/2022 sono norme assolutamente conformi al diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

4. Infatti, con ordinanza cautelare dell’11 marzo 2024 n.86 il TAR Emilia Romagna – II Sezione2 – sede di Bologna ha abbandonato la strada tracciata dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021 nn.17 e 18, a cui la legge Draghi sulla concorrenza aveva dato applicazione con gli artt.3 e 4 della l.118/2022, normativa profondamente modificata dalla legge n.14/2023, ritenuta quest’ultima applicabile dal giudice amministrativo bolognese.

5. Infatti, come è noto, con la sentenza n.32559/2023 del 23 novembre 2023 delle Sezioni unite della Cassazione è stata cassata con rinvio per eccesso di potere giurisdizionale la sentenza n.18 del 2021 dell’Adunanza plenaria del CdS e la pretesa del giudice amministrativo di appello di dettare norme generali di rango legislativo primario (e anche regolamentare) applicabili a tutti gli operatori economici del settore e a tutte le pubbliche amministrazioni che intervengono a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali.

5.1. Per le Sezioni unite della Cassazione la celebrazione del nuovo processo davanti all’Adunanza plenaria dopo la cassazione della sentenza n.18/2021 dovrà essere orientata a fissare nuovi principi di diritto vincolati ai motivi di ricorso presentati da SIB, ASSOMAT e Regione Abruzzo che sono stati assorbiti dalla sentenza, «anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti.».

5.2. Le Sezioni unite della Suprema Corte, con le stesse motivazioni della sentenza n.32559/2023, hanno anche annullato con ordinanza del 9 gennaio 2024 n.786 la decisione del 23 maggio 2022 n.4072 del Consiglio di Stato, che aveva recepito i principi enunciati nella riformata sentenza n.18/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

5.3. Nel giudizio n.1975/2021 R.G. pendente davanti al Consiglio di Stato, dopo l’annullamento da parte della Cassazione a Sezioni unite (sentenza n.32559/2023 e ordinanza n.786/2024, citt.) rispettivamente della sentenza n.18/2021 dell’Adunanza plenaria del CdS e della sentenza n.4072/2022 del Consiglio di Stato – VII Sezione, la VII Sezione del CdS ha fissato la nuova udienza di discussione dopo la riassunzione del giudizio alla data del 7.5.2024.

6. Le sentenze del 19 marzo 2024 nn.2662, 2664 e 2669 del Consiglio di Stato – VII Sezione ribadiscono l’indirizzo costante del supremo organo di giustizia amministrativa di totale adesione ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria e il rifiuto di rimettere la questione nuovamente al Superiore Consesso.

7. Si tratta, a parere di chi scrive, di un comportamento eversivo dell’ordine costituzionale, anche se il Consiglio di Stato non è stato il primo supremo organo di giustizia nazionale ad adottare provvedimenti giurisdizionali che si sono sostituiti al legislatore in danno dei concessionari balneari.

8. Infatti, già la Cassazione penale con sentenza n.33170/2013 era intervenuta per dichiarare illegittime le proroghe automatiche di sei anni previste dall’art.01 comma 2 del d.l. n.400/1993, disapplicando la disposizione con efficacia retroattiva per presunta contrarietà con il diritto comunitario e l’art.12 della direttiva 2006/123/CE, andando così ad accertare in sede cautelare su provvedimenti di sequestro di stabilimenti balneari la sussistenza dei presupposti del reato di occupazione abusiva di suolo pubblico

8.1. Tale giurisprudenza della Corte di legittimità in sede penale, non conforme ai principi costituzionali, è stata ribadita con ulteriori pronunce dopo la sentenza Promoimpresa della Corte di giustizia (cfr. Cassazione penale, sentenza n.21281/2018), con particolare accanimento nel famoso caso giudiziario dei Bagni Liggia di Genova con ben tre decisioni (cfr. Cassazione penale, sentenze n.25993/2019, n.10218/2020 e n.15676/2022), che hanno provocato l’aberrante apertura di un’inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Genova contro ignoti, cioè nei confronti di tutte le concessioni demaniali marittime sull’intero territorio nazionale.

8.2. Il caso dei Bagni Liggia di Genova si è chiuso faticosamente con la recente sentenza di assoluzione n.4695/2023 perché il fatto non costituisce reato del Tribunale penale di Genova, grazie, paradossalmente, all’intervento chiarificatore del TAR Liguria che, con la sentenza del 23.11.2022 n.999, richiamandosi all’art.3 comma 1 della legge n.118/2022 appena entrata in vigore e alle sentenze dell’Adunanza plenaria, ha restituito al legittimo titolare la concessione demaniale marittima su cui era maturato il giudicato cautelare del sequestro per occupazione illegittima con restituzione dei beni al Comune di Genova, non senza evidenziare acutamente che si era verificata una causa di non punibilità e, comunque, che il proprietario del suolo demaniale era lo Stato e non l’ente locale.

8.3. Soltanto con la recente sentenza del 17 gennaio 2024 n.9717 la Cassazione penale ha preso atto che la situazione delle proroghe legislative della durata delle concessioni demaniali marittime non può essere (più) risolta con la disapplicazione della norma per contrarietà al diritto dell’Unione, stante l’assoluta incertezza interpretativa in subiecta materia anche per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte Ue.

9. La revisione della posizione della Cassazione penale in subiecta materia è coerente con la soluzione della complessa vicenda legata alla sentenza Taricco della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’8.9.2015, che, su rinvio pregiudiziale del GUP di Cuneo, aveva imposto ai giudici penali italiani la disapplicazione della norma penale sostanziale in materia di prescrizione dei reati finanziari in regime di IVA comunitaria.

9.1. Tale vicenda, come è noto, ha portato ad un revirement della Grande Sezione della Corte Ue del 5.9.2017 su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale con ordinanza n.24/2017 e si è conclusa con la sentenza n. 115 del 2018 del Giudice delle leggi, che ha chiarito che se una fattispecie è disciplinata dal diritto penale deve essere rispettato il principio di legalità e, quindi, la “regola Taricco” non trova alcuna applicazione nel nostro ordinamento, perché determina una modifica in peius in contrasto con il principio di irretroattività della norma più sfavorevole, corollario del principio di legalità di cui all’art.27 comma 2 Cost., che integra il fondamento della teoria dei controlimiti evocata dalla Consulta nel dialogo/scontro con la Corte Ue.

10. Secondo il Consiglio di Stato, dunque, in violazione del principio di legalità e di irretroattività della norma più sfavorevole o della sua ultrattività, le concessioni demaniali marittime sono cessate di validità il 31 dicembre 2023 e, in base alla giurisprudenza attuale dei Giudici di Palazzo Spada (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza di rinvio pregiudiziale n.8010/2022 nella causa C-518/22), vi sarebbe l’immediato incameramento al demanio statale delle opere non amovibili già di proprietà dei concessionari “uscenti” ex art.49 cod.nav., e dal 1° gennaio 2024 si avrebbe un’occupazione abusiva di suolo pubblico salvo che il Comune competente abbia disposto la proroga tecnica di cui all’art.3 comma 3 della legge n.118/2022 nel testo previgente.

11. Si tratta di argomentazioni abortive dei più elementari principi di diritto costituzionale.

12. Il Consiglio di Stato nelle tre sentenze del 19.3.2024 non affronta la problematica dei concessionari titolari di concessioni iniziate prima del 28.12.2009, e, nella fideistica iperfetazione dei principi della Plenaria, dal momento che la direttiva 2006/123/CE non poteva essere applicata alle cdm iniziate prima della scadenza del termine di recepimento (28.12.2009), come ha precisato ai punti 27-28 delle conclusioni scritte dell’8.2.2024 nella causa C-598/22 l’Avvocato generale Capeta e come aveva già accertato lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza del 12 gennaio 2022 n.229, dopo l’Adunanza plenaria del 2021.

13. Rispetto alla mortificante rigidità del Consiglio di Stato sulle posizioni della plenaria due sono i rimedi, del tutto straordinari rispetto a questo caos normativo e interpretativo, che mina la tutela dei diritti fondamentali di decine di migliaia di concessionari balneari e costituisce grave e inaudita violazione dei precetti costituzionali e della corretta applicazione del diritto dell’Unione.

14. Il primo rimedio è quello attivato da n.23 concessionari demaniali marittimi del Comune di Rimini, che hanno proposto ricorso per cassazione n.5010/2024 R.G.Cass. davanti alle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi degli artt.111 commi 7 e 8 Cost., per l’annullamento senza rinvio anche della sentenza n.17/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nei confronti del Governo italiano, dell’AGCM e del Comune di Rimini come parti controinteressate.

14.1. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza impugnata n.17/2021 si è sostituita al legislatore, al Governo, alle pubbliche amministrazioni territoriali e alla Corte costituzionale (che con la sentenza n.46/2022 aveva mostrato di non condividere le sentenze gemelle della Plenaria), andando sostanzialmente a dichiarare illegittime tutte le norme di legge nazionale anche successive all’adozione della decisione gravata che garantiscono la continuità prima al 31.12.2033 e ora a tempo indeterminato dell’utilizzazione del demanio marittimo legittimamente assegnato alle concessioni balneari in corso alla data di entrata in vigore dell’art.1 comma 682 della legge n.145/2018, sotto due profili:

a) da un lato costruendo una nuova disciplina del settore in deroga al codice della navigazione con la previsione di procedure di gara al di fuori dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici e fissando i criteri generali di determinazione dell’indennizzo spettante ai concessionari uscenti;

b) dall’altro imponendo al Governo e a tutte le pubbliche amministrazioni, compreso il Comune di Rimini sul cui territorio demaniale insistono le concessioni balneari dei ricorrenti nel giudizio n.5010/2024 R.G.Cass., e a tutti gli operatori economici del settore, compresi i concessionari demaniali marittimi ricorrenti, le nuove regole create dalla giurisdizione amministrativa nel suo massimo consesso, tra cui la cessazione della durata delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 in luogo della durata prevista dalla legge al 31 dicembre 2033, così come assentita e riconosciuta originariamente da tutti i Comuni concedenti, prima dell’intervento “legislativo” di carattere generaledella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato impugnata.

14.2. Tale situazione di “sistemica” violazione delle norme costituzionali e nazionali è diventata permanente nonostante la riforma da parte della Corte di Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n.32559/2023, per eccesso di potere giurisdizionale, della decisione “gemella” (rispetto a quella impugnata con il ricorso n.5010/2024 R.G.) n.18/2021 della stessa Adunanza plenaria del CdS, perché lo stesso Consiglio di Stato dapprima con la sentenza del 27.12.2023 n.11200 e ora con le sentenze del 19.3.2024 nn.2662, 2664 e 2669ha confermato la validità ed efficacia erga omnes delle regole imposte dalla sentenza impugnata n.17/2021 dell’A.P., anche nei confronti dei concessionari ricorrenti davanti a tutti i giudici amministrativi italiani, che si vedono definitivamente preclusa la tutela giurisdizionale a fronte di provvedimenti amministrativi, che applicano le nuove norme create dal Consiglio di Stato in quanto idonee a disapplicare l’attuale regolamentazione legislativa del settore, che prevede la durata a tempo indeterminato delle concessioni demaniali marittime.

14.3. Lo stravolgimento della legislazione e della giurisprudenza dell’Unione europea in subiecta materia si sostanziano nell’indebita inclusione delle concessioni demaniali marittime nel campo di applicazione sia del diritto primario Ue sia delle direttive di armonizzazione e, in particolare, della direttiva servizi 2006/123/CE, con conseguente necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue ai sensi dell’art.267 comma 3 TFUE.

15. L’altro rimedio straordinario che i concessionari balneari possono attivare è l’azione giudiziaria esperibile nel termine decadenziale di tre anni (entro il 9 novembre 2024) ex artt.2 e ss. della legge n.117/1988, per chiedere davanti al Tribunale civile di Roma in composizione collegiale nei confronti del Governo della Repubblica italiana il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile del Consiglio di Stato come Giudice di ultima istanza, almeno per quanto riguarda la sentenza n.17 del 9.11.2021 dell’Adunanza plenaria, che ha preteso di sostituirsi al legislatore nazionale violando contestualmente anche il diritto dell’Unione europea per il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in violazione dell’art.267 ultimo comma TFUE.

16. Tuttavia, la eccezionale gravità del comportamento del Consiglio di Stato elusivo dei precetti costituzionali e del diritto dell’Unione, oltre che della legislazione vigente, non deve far dimenticare le prevalenti responsabilità del Governo nell’aver alimentato il caos e non aver risolto la complessa problematica, ulteriormente complicandola.

17. Il Governo con la risposta del 16 gennaio 2024 al parere motivato della Commissione Ue del 16.11.2023, a firma del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha incredibilmente negato il dato normativo correttamente individuato dalla Commissione Ue, secondo cui le modifiche introdotte con la legge di conversione n.14/2023 hanno trasformato a tempo indeterminato la durata delle concessioni demaniali marittime, sostenendo che l’unico dato normativo applicabile è la fissazione del termine di durata al 31.12.2024 di cui all’art.3 comma 1 della legge n.118/2022.

17.1. Il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene apoditticamente applicabile solo la proroga prevista dal nuovo testo dell’art.3 comma 1 della legge n.118/2022 fino al 31 dicembre 2024, con una vera e propria genuflessione nei confronti della giurisprudenza amministrativa per quanto riguarda i principi da applicare in caso di proroga “tecnica” per ragioni oggettive fino al 31.12.2025, prevista dall’art.3 comma 3 della legge n.118/2022 nel nuovo testo introdotto dalla legge n.14/2023.

18. Viceversa, è stata abissalmente diversa la risposta del 4 febbraio 2021 del Governo italiano alla lettera di messa in mora della Commissione Ue del 3.12.2020, che porta la firma autorevolissima del prof. Massimo Condinanzi.

18.1. Secondo il Governo italiano nella lettura della disciplina eurounitaria che fornisce il prof. Condinanzi, il regime delle concessioni demaniali marittime non è soggetto alla disciplina eurounitaria, rectius alla competenza dell’Unione che, pertanto, non può ingerirsi nei regimi di proprietà dei beni pubblici e privati degli Stati, ai sensi dell’art. 345 del TFUE (ex art. 295 del TCE) a mente del quale “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri“.

18.2. Altrettanto condivisibilmente il Governo italiano nella sua risposta del 4.2.2021 alla Commissione Ue ai paragrafi 6 e 7 ha precisato l’esatta portata e interpretazione della sentenza Promoimpresa della Corte di giustizia e la non applicabilità della decisione e della direttiva 2006/123/CE ai fini della regolamentazione comunitaria delle concessioni demaniali marittime.

18.3. Il prof. Condinanzi ha sottolineato la correttezza della legislazione emergenziale dell’art.100 commi 1 e 3 d.l. n.104/2020 con la proroga estesa al 31.12.2033 anche delle concessioni demaniali lacuali e fluviali che erano ferme al 31.12.2020 e il ritorno ad un canone fisso (comma 3), e ha rilevato giustamente che, «contrariamente a quanto affermato nella lettera della Commissione, inoltre, i proventi delle concessioni demaniali non sono destinati ai Comuni. Questi ultimi enti provvedono, infatti, al rilascio delle concessioni e a tutta la relativa attività amministrativa, ma i canoni costituiscono esclusivamente un corrispettivo percepito dal titolare del demanio (lo Stato) per l’utilizzo del bene. Conseguentemente, non è neppure condivisibile l’affermazione secondo la quale posticipando il ricorso alle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni si priverebbero i Comuni della possibilità di ottenere immediatamente maggiori potenziali introiti. Non solo, infatti, come detto, i Comuni non sono destinatari dei canoni, ma – in ogni caso – tali canoni sono stabiliti per legge in misura uguale per tutti i concessionari, con la conseguenza che una eventuale procedura di gara non potrebbe mirare alla selezione degli operatori sulla base del corrispettivo offerto per l’uso del bene.».

19. E’ chiaro che la differenza strutturale e argomentativa del Governo nelle due risposte alla Commissione europea del 4.2.2021 e del 16.1.2024 sono la dimostrazione evidente che i concessionari balneari non rappresentano, attualmente, una priorità per lo Stato italiano e sono sacrificabili agli interessi di gruppi economici con enormi capitali di investimento in grado di distruggere, inglobandolo, il tessuto imprenditoriale del settore, fatto di piccole e piccolissime aziende in gran parte di tipo familiare.

20. In base alla risposta del Governo Conte II del 4.2.2021 alla ridicola lettera di messa in mora della Commissione Ue ci si aspettava dall’attuale Governo Meloni di far sollevare da uno dei due rami del Parlamento il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro le sentenze nn.17 e 18 del 202021 del Consiglio di Stato ex art.134 Cost., in linea con la questione già sollevata con ricorso del 25.1.2022 da sette deputati di Fratelli d’Italia e risolta con l’inammissibilità dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n.154/2022, che ha sottolineato che i conflitti sollevati da singoli parlamentari non possono l’intero organo di appartenenza (ordinanze n. 80 del 2022 e n. 277 del 2017) e che la funzione rivendicata spettava alla Camera o al Senato (ordinanze n. 255, n. 67 e n. 66 del 2021, n. 129 del 2020 e n. 163 del 2018).

21.1. Ma nessuna iniziativa in questa direzione è stata adottata dalla Camera o dal Senato, nonostante l’ampia maggioranza politica governativa si sia dichiarata a favore della tutela dei diritti dei concessionari alla continuità aziendale e alla salvaguardia delle imprese nazionali, in un settore in cui la libertà di concorrenza e il diritto di stabilimento non trovano nessuna applicazione alla luce del diritto primario e derivato dell’Unione europea.

22. In base alla risposta del prof. Massimo Condinanzi del 4.2.2021 alla discriminatoria lettera di messa in mora della Commissione Ue, ci si aspettava anche che l’attuale Governo – soprattutto dopo la sentenza AGCM della Corte di giustizia e gli esiti del Tavolo intergovernativo che ha accertato la non scarsità della risorsa naturale – interloquisse duramente con l’Istituzione europea ricordando il diverso trattamento riservato ai balneari spagnoli e a quelli portoghesi, a cui è stata assicurata dalla legislazione interna una lunghissima durata dei rapporti concessori e per i portoghesi anche il diritto di insistenza.

22.1. Ma la risposta del Ministero degli affari europei per conto terzi (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con la lettera del 16.1.2024 è stata sconcertante, come sconcertante è stata l’immediata diffusione mediatica del contenuto del parere motivato del 16.11.2023 della Commissione europea, in spregio alle granitiche riservatezza e segretezza degli atti delle procedure di infrazione da sempre osservate e imposte dalla stessa Commissione Ue che, guarda caso, non ha neanche inserito il parere motivato nel pacchetto delle procedure di infrazione del 16.11.2023, in cui non appare neanche la contestuale fantomatica archiviazione della fantomatica procedura di infrazione aperta nei confronti degli “ignari” balneari portoghesi.

23. Delirante il comune messaggio mediatico diffuso dai giornali nazionali sul rischio immediato di un ricorso per inadempimento della Commissione europea alla Corte di giustizia con conseguenti risarcimenti milionari dei danni causati dalla protezione dello Stato italiano verso i concessionari balneari, dal momento che è invece la Commissione Ue che rischia seriamente l’azione di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale ex art.340 TFUE da parte dei titolari delle concessioni davanti al Tribunale dell’Unione, essendo evidente l’inesistenza di ogni presupposto giuridico di una tale azione di inadempimento davanti alla Corte comunitaria, in un momento in cui la Commissione è in scadenza ed è stata pesantemente attaccata dal Parlamento europeo proprio davanti alla Corte Ue per aver sbloccato i fondi del PNNR all’Ungheria, nonostante le violazioni dello Stato di diritto commesse dal Paese magiaro.

23.1. Per quanto riguarda, poi, il presunto zelo del Consiglio di Stato di dare applicazione diretta al diritto dell’Unione lo scrivente ricorda a sé stesso la vicenda clamorosa della magistratura onoraria (giudici di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale), in favore dei quali ben due sentenze della Corte di giustizia (del 16.7.2020 in causa C-658/18 UX e del 7.4.2022 in causa C-236/20 PG) impongono l’equiparazione alle condizioni di lavoro della magistratura professionale, a cui il supremo organo di giustizia amministrativa si rifiuta di dare applicazione negando ogni diritto (in buona compagnia con la Cassazione a Sezioni unite), nonostante il durissimo parere motivato della Commissione Ue del 14.7.2023 che si giustifica proprio con la citata giurisprudenza comunitaria e il serio rischio, in questo caso, non solo di un ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia, ma anche del blocco dei fondi PNRR della giustizia per essere venute meno in Italia le condizioni dello Stato di diritto.

24. Quindi, le responsabilità omissive e commissive del Governo in questa vicenda sono prevalenti se non esclusive, non avendo più coltivato la strada maestra di implementare la legislazione introdotta dalla legge n.14/2023 della sospensione definitiva delle gare e della durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime, che rappresenta allo stato la normativa vigente e che da un lato legittima l’occupazione del suolo pubblico (art.3 comma 3 ultimo periodo della legge n.118/2022) e dall’altro fa correre ai Comuni che si sono avventurati a bandire o già espletare le gare pubbliche, come Jesolo e Genova, il serio rischio di incorrere nella fattispecie delittuosa della corruzione propria di cui all’art.319 c.p., con l’aggravante prevista dall’art.319 bis c.p., per atti contrari ai doveri d’ufficio (espletamento di gare pubbliche vietate dalla legge e riconoscimento del legittimo possesso delle concessioni “uscenti”) per favorire terzi (i concessionari subentranti all’esito di gare vietate), oltre alla commissione di tutti i reati contro il patrimonio per aver disposto l’illegittimo esproprio senza indennizzo dei beni immobili di proprietà dei concessionari storici su suolo demaniale che non appartiene ai Comuni, ma allo Stato.

25. L’attuale Governo sembra andare in linea con la tradizione dei Governi precedenti a cominciare dall’art.1 comma 253 della legge finanziaria n.296/2006, che hanno smantellato con la scusa improbabile e ora impossibile della Bolkestein le garanzie di continuità lavorativa delle piccole aziende dei concessionari demaniali marittimi, che giammai rientrano nel regime di libera concorrenza, come gli ambulanti, e come le concessioni demaniali marittime “per attività sportive, ricreative, legate a tradizioni locali, senza fini di lucro e per finalità di interesse pubblico”, che scadranno il 31.12.2024 in base alla proroga prevista dall’art.16 comma 4 del d.l. n.198/2022, ritenuta legittima nonostante la Bolkestein dal TAR Bologna con la recente sentenza del 22 novembre 2023 n.686.

26. A tal proposito, segni di esistenza in vita dello Stato italiano sulla questione delle concessioni demaniali marittime vengono registrati da autorevole rappresentante del Governo con la recente risposta ad interrogazione parlamentare del Ministro dell’Economia e Finanze Giorgetti, il quale così ha risposto sulla durata di quelle “per attività sportive, ricreative, legate a tradizioni locali, senza fini di lucro e per finalità di interesse pubblico”: «mi preme ricordare che tale tema è stato già oggetto di altre interrogazioni ed è un tema la cui importanza è riconosciuta per il ruolo che tali realtà svolgono nel nostro Paese, riconosciuto anche dalla famosa direttiva Bolkestein, al considerando 35, dedicato specificamente alle attività sportive amatoriali senza scopo di lucro, in cui è evidenziata la notevole importanza sociale che tali attività rivestono. Come ricordato, con la legge n. 118 del 2022 il Governo è stato delegato all’approvazione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per le finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro. Questo termine è spirato. Però, sono lieto di annunciare che, in assenza dei decreti delegati, il Ministro per lo Sport e i giovani, quale autorità competente, ha istituito, anche tenendo conto delle precedenti interrogazioni da lei presentate, un tavolo tecnico che, all’esito del confronto con le altre amministrazioni competenti nazionali europee, proporrà un intervento normativo volto esclusivamente alla disciplina delle concessioni assegnate per le attività sportive amatoriali, e dei relativi canoni, svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità sociali e ricreative. In altri termini, in coerenza con il richiamato considerando 35 della suddetta direttiva e stante il quadro normativo vigente, agli esiti della suddetta attività istruttoria potrà essere proposta una disciplina legislativa specifica per le attività sportive amatoriali che soddisfino i requisiti in precedenza richiamati, per le quali potranno continuare ad applicarsi le norme nazionali di affidamento a seconda del settore e del bene delle pubbliche amministrazioni coinvolte.».

26.1. In effetti, come ricorda bene il Ministro Giorgetti, il considerando 35 della direttiva 2006/123/CE così recita: «Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un’attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.».

26.2. Tuttavia, lo stesso Ministro dell’Economia e delle Finanze sa bene che la direttiva 2006/123/CE ha previsto all’art.11 ha previsto la regola della durata illimitata delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi disciplinati dalla direttiva in questione e all’art.12 paragrafo 1 ha dettato l’eccezione delle procedure selettive «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali».

26.3.Il Ministro Giorgetti sa anche bene che il considerando n.9 della direttiva 2006/123/CE esclude espressamente dal campo di applicazione della stessa direttiva servizi attività di servizi che implicano come requisiti per lo svolgimento dell’attività economica il rispetto delle norme riguardanti lo sviluppo e l’uso delle terre.

26.4. Il Ministro dell’Economia conosce bene anche il considerando n.57 2° capoverso della direttiva Bolkestein, cheprevede l’esclusione delle fattispecie delle concessioni di beni pubblici (come le concessioni demaniali marittime) e di servizi pubblici (come le concessioni in materia di scommesse) dal campo di applicazione della stessa direttiva servizi: «Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l’accesso ad un’attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori richieda la decisione di un’autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all’istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la presente direttiva non si occupa di tali norme».

26.5. Infine, dopo la sentenza AGCM della Corte di giustizia (punto 73) e dopo le conclusioni dell’Avvocato generale Capeta dell’8.2.2024 nella causa C-598/22 è fatto notorio, non solo al Ministro Giorgetti, che in base all’art.44 della direttiva 2006/123/CE gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della stessa direttiva entro il 28 dicembre 2009.

26.6. Pertanto, è noto a tutti compreso, il Ministro Giorgetti e l’intero Governo, che la direttiva Bolkestein non è stata mai applicabile alle concessioni demaniali marittime essendo concessioni di beni (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 5.1.2024 n.204; Corte di giustizia, sentenza Promoimpresa, punti 47-48; Corte costituzionale, sentenza n.29/2017) e non di servizi o di lavori e, comunque, la direttiva 2006/123/CE non poteva essere applicata alle cdm iniziate prima della scadenza del termine di recepimento (28.12.2009).

27. In conclusione, il Governo ha bisogno soltanto di far tornare alla memoria istituzionale le norme che già conosce del diritto dell’Unione e della direttiva Bolkestein, per fermare il caos cagionato da scelte politiche di altri Governi, su cui si sono innestate o che partono da cattive interpretazioni della Corte di giustizia, della Commissione europea, della Cassazione penale, del Consiglio di Stato e del Presidente della Repubblica, ma che l’inerzia governativa ha alimentato nonostante la soluzione fornita dalla legge n.14/2023 fosse quella giusta.

1 V. De Michele, Lo strano caso delle concessioni balneari e la giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato sulla primazia del diritto Ue, 15.9.2022, su europeanrights.eu; La sentenza AGCM della Corte Ue sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme interne sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, 2.5.2023, su europeanrights.eu; La questione delle concessioni balneari dopo le sentenze del TAR Lecce e della Corte di cassazione a sezioni Unite, 1.12.2023, sempre su europeanrights.eu; Alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali non si applicano la Bolkestein e il diritto primario Ue sulla libertà di concorrenza e di stabilimento, su www.newsbalneari.com, marzo 2024.

2 V. De Michele, L’ordinanza cautelare del 15.4.2024 del TAR Bologna riconosce come ammissibile la durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime, su www.newsbalneari.com, marzo 2024.