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Tar Bari: “Conferma estensione al 2033 e legittimo affidamento per un lido di Monopoli”

Estensione della concessione fino al 2033 per un Lido di Monopoli

Accolte le tesi dello Studio Maellaro & Colonna

La direttiva Bolkestein va applicata correttamente. Con una decisione depositata il 28.10.2024 che rafforza la posizione dei concessionari demaniali marittimi, il TAR di Bari ha accolto il ricorso della ditta Baia Luna confermando la validità della concessione fino al 31 dicembre 2033 per un lido a Monopoli. La sentenza, emessa dalla Sezione Terza del TAR Puglia e presieduta dalla Dottoressa Giuseppina Adamo, con il Dottor Carlo Dibello come estensore, va apparentemente in controtendenza rispetto alla giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato che ha fissato il termine delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023. A ben vedere, tuttavia, risulta pienamente coerente con i principi di derivazione unionale in materia di concorrenza.

La difesa del concessionario, affidata agli avvocati Nicolò Maellaro e Vito Fabio Colonna, è stata determinante nell’orientare il Collegio verso una conferma dell’estensione della concessione fino al 2033. Gli avvocati, con una strategia giuridica incisiva e documentata, hanno dimostrato come la concessione originaria rispettasse pienamente i criteri di trasparenza e pubblicità richiesti dalla normativa europea, evitandone il rinnovo automatico. Tale approccio, in linea con le direttive europee, è stato accolto dal TAR Bari come base per una procedura selettiva legittima, che garantisce la concorrenza e tutela il diritto del concessionario a una durata concessoria stabile.

Una sentenza che consolida il filone giurisprudenziale del TAR Bari

Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale inaugurato dal TAR Bari nel maggio 2024, un orientamento che ha fatto scuola e che è stato seguito anche dal TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 333/2024 depositata il 14 ottobre 2024. La sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia ha ribadito l’importanza della trasparenza e dell’evidenza pubblica, riconoscendo che il requisito concorrenziale è soddisfatto dalla pubblicazione della domanda di concessione, offrendo ai terzi la possibilità di presentare domande concorrenti. Tale approccio disciplinato dal codice della navigazione e non anche dal codice dei contratti pubblici, consente un confronto aperto tra le proposte, pur concedendo all’amministrazione la discrezionalità di valutare la “migliore utilizzazione del bene” in funzione dell’interesse pubblico.

Tutela degli investimenti e del legittimo affidamento

Il TAR Bari ha inoltre sottolineato, su impulso della difesa, l’importanza della stabilità concessoria per il concessionario, che aveva già effettuato significativi investimenti per migliorare l’infrastruttura e l’offerta turistica, in conformità alla scadenza al 2033. Tale stabilità risponde anche al principio del legittimo affidamento, che tutela gli operatori economici che hanno investito nelle aree demaniali, valorizzando il territorio costiero e contribuendo allo sviluppo economico delle comunità locali. Un precedente che potrebbe rivedere le regole per le concessioni demaniali marittime La sentenza del TAR Bari stabilisce un’importante apertura per i concessionari marittimi in Italia, evidenziando come la conformità alle regole europee possa assicurare una durata concessoria più stabile. Questo nuovo orientamento giuridico potrebbe influenzare future controversie e condurre a una riconsiderazione delle modalità di assegnazione delle concessioni lungo le coste italiane, specie se a pronunciarsi sull’argomento sarà la Corte europea dei diritti dell’Uomo per violazione dei diritti fondamentali della persona perpetrata dalla Stato italiano con l’esproprio generalizzato consumato, da ultimo, con l’entrata in vigore del D.L. n. 131/2024.

La Corte Costituzionale effettua rinvio pregiudiziale alla CGUE in tema di piccole derivazioni elettriche e si riparla di scaristà della risorsa

La Corte costituzionale italiana, con l’ordinanza n. 161 del 2024, ha sollevato tre quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea riguardanti l’applicazione della direttiva Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE) alle concessioni relative alle piccole derivazioni idroelettriche. La questione è emersa in seguito a un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 17 del 2023, che proroga tali concessioni sotto alcune condizioni.

Il ricorso solleva dubbi sulla costituzionalità della legge, contestando la sua conformità all’articolo 117 della Costituzione italiana, che regola la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, e alla Direttiva servizi dell’UE, che impone gare pubbliche per le concessioni di risorse naturali. La legge regionale è accusata di violare i principi di concorrenza e di allocazione delle risorse naturali limitate, previsti dalla direttiva.

I quesiti della Corte costituzionale alla Corte di giustizia europea sono principalmente tre:

  1. Applicabilità della Direttiva servizi alle piccole derivazioni idroelettriche: La Corte chiede se la direttiva si applichi anche agli impianti che producono esclusivamente energia elettrica.
  2. Differenziazione tra grandi e piccoli impianti: Se la direttiva si applica, la Corte vuole sapere se è possibile per uno Stato membro distinguere tra grandi e piccoli impianti idroelettrici nel determinare se questi sfruttano risorse idriche in modo significativo.
  3. Proroga delle concessioni per incentivare le rinnovabili: Infine, la Corte chiede se la direttiva consente una proroga delle concessioni, giustificata dalla necessità di sfruttare pienamente gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile, mantenendo il limite massimo di 30 anni.

La Corte costituzionale solleva dubbi sull’eventuale incompatibilità tra la proroga ex lege delle piccole derivazioni idroelettriche e la direttiva Bolkestein. In particolare, si interroga se la proroga possa essere giustificata sulla base della natura delle piccole derivazioni, caratterizzate da un impatto ambientale ridotto rispetto alle grandi derivazioni.

Questo caso potrebbe avere implicazioni rilevanti anche per altri settori, come quello delle concessioni balneari, poiché il criterio della “scarsità delle risorse naturali”, come stabilito dalla Corte di giustizia in precedenti sentenze (es. sentenza AGCM sulle concessioni balneari), potrebbe permettere agli Stati membri una certa discrezionalità nell’applicazione della direttiva, differenziando tra concessioni di dimensioni diverse.

Se la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) dovesse rispondere favorevolmente ai quesiti pregiudiziali posti dalla Corte costituzionale italiana, stabilendo che la Direttiva Bolkestein consente di differenziare tra grandi e piccole concessioni per la gestione delle risorse naturali, il legislatore italiano potrebbe intervenire nuovamente anche in materia di concessioni balneari. Ciò significherebbe che, oltre a differenziare tra concessioni idroelettriche grandi e piccole, si potrebbe introdurre una distinzione simile all’interno delle concessioni demaniali marittime.

Questa differenziazione potrebbe portare a un sistema che tutela maggiormente le piccole imprese locali, tipicamente familiari, consentendo loro di continuare a operare senza dover affrontare gare d’appalto che favorirebbero grandi gruppi o multinazionali. In altre parole, il legislatore potrebbe considerare che le concessioni di piccola scala, così come avviene per le piccole derivazioni idroelettriche, non incidono in modo significativo sulla scarsità delle risorse naturali e, quindi, potrebbero essere soggette a regole diverse rispetto alle concessioni di maggiore impatto economico e ambientale.