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INCENDI OSTIA – FEDERBALNEARI ITALIA: “Le nostre imprese associate di Ostia sono realtà sane e rappresentano un modello di turismo balneare di qualità”

In merito ai recenti episodi di incendio che hanno coinvolto alcune strutture balneari del litorale romano, Federbalneari Italia esprime forte preoccupazione e vicinanza alle imprese duramente colpite da questi atti gravissimi. 

Esprimiamo le nostre perplessità per i gravi fatti accaduti a Ostia e la nostra piena solidarietà va a tutte le imprese colpite. Siamo certi che si farà presto piena luce su quanto accaduto – dichiara l’Ufficio di Presidenza di Federbalneari Italia – e rinnoviamo la nostra fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e degli inquirenti affinché episodi del genere vengano isolati e condannati con fermezza. Le nostre imprese associate di Ostia sono realtà sane, esempio di un turismo balneare di qualità, in linea con le migliori aziende del mare italiano. Non possiamo permettere che atti intimidatori ne compromettano l’immagine positiva del ‘Mare di Roma’ che merita rispetto per il valore sociale ed economico che rappresenta per il territorio e per la comunità.”

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LEGITTIMO AFFIDAMENTO: UNA STORIA BALNEARE

L’orizzonte temporale ragionevole per una famiglia che decide di ricavare sostentamento da un’attività, nello specifico un’attività di stabilimento balneare nel 1989 quale altro può essere se non tutta la vita?
Esistendo all’epoca un quadro normativo tale da poter ragionevolmente e in buona fede pensare di poter affidare il sostentamento di detta famiglia a tale attività, garantito dalla stessa Costituzione specialmente nei riferimento al diritto al lavoro e alla dignità personale, perché dovrebbe essere diverso? La Costituzione prevede questo orizzonte temporale in astratto, ma non solo. La Corte Costituzionale già con la sentenza n. 349 del 1985 ha riconosciuto tra i principi costituzionali non scritti quello del legittimo affidamento del privato nella certezza dell’ordinamento giuridico. L’espressione più consapevolmente avanzata sul tema è stata espressa poi dalla Cassazione, nella sua veste di vertice della giurisdizione tributaria.
Sulla base normativa rappresentata dall’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che reca la rubrica: “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”, la sezione tributaria della Suprema Corte (con la sent. 10.12.2002, n. 17576) ha, infatti, concluso che il principio della “tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica”, quale “elemento essenziale dello Stato di diritto”, ancorato al principio di eguaglianza dinanzi alla legge, sub specie del rispetto del canone della ragionevolezza, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce un preciso limite all’esercizio sia dell’attività legislativa, sia dell’attività amministrativa e di quella tributaria in particolare. Elemento essenziale dello Stato di diritto dunque, e non potrebbe essere diversamente, dal momento che qualsiasi forma di affidamento legittimo presuppone una sicurezza giuridica. Si pensi per un momento al destino della tutela della Proprietà Privata se un domani sopraggiungesse una legge o un ordinamento che ne prevedesse l’abolizione: la Proprietà Privata esiste solo perché esistono leggi e ordinamenti che la tutelano, che creano nel privato cittadino la legittima convinzione che acquistando legalmente un bene, stia acquisendo contemporaneamente un diritto. Non esiste uno Stato senza un legittimo affidamento, non esiste sicurezza senza un legittimo affidamento, non esisterebbe nemmeno la legge stessa senza il presupposto di un legittimo affidamento. Sono proprio le stesse leggi e ordinamenti esistenti nel 1989 che hanno generato nella famiglia di cui sopra, l’aspettativa legittima di poter affidare il proprio sostentamento ad una attività che prevedeva determinati regolamenti, leggi, scadenze e rinnovi, con l’unico orizzonte temporale che lo Stato di diritto prevede per ogni cittadino nella tutela dei propri diritti: tutta la vita.