Una legge regionale non può disporre il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e amovibili interessanti aree paesaggisticamente vincolate (per gli stabilimenti balneari), in deroga alle norme che subordinano ad autorizzazione paesaggistica ogni intervento su immobili o aree di interesse paesaggistico. Il mantenimento delle opere al termine della stagione estiva si pone quale eccezione alla regola della stagionalità dei manufatti, ma ciò non può tradursi in una dequotazione dell’obbligo di motivazione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 6 dicembre 2021, n. 8083.