Con la sentenza n. 229 del 13 gennaio 2022 della Sezione VI il Consiglio di stato, rigettando l’appello dell’Agenzia del Demanio ha dichiarato importanti principi fondamentali:
1) Anzitutto, è stato ribadito che l’art. 49 cod. nav. non si applica fintantoché il rapporto concessorio venga rinnovato, senza soluzione di continuità: “sicché le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell’art. 952 c.c., d’esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione: per essi non è dovuto un canone ulteriore”;
2) Anche nelle ipotesi di subentro, mortis causa o per atto inter vivos, la continuità del rapporto concessorio non viene meno, trattandosi di una novazione meramente soggettiva;
3) Il diritto di proprietà dei concessionari sui beni da loro realizzati sulla zona demaniale ha rilevanza costituzionale, in quanto: “investita della questione relativa all’ambito applicativo dell’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006, recante la modifica dell’art. 3 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con l. 4 dicembre 1993, n. 494, fondandosi sull’orientamento giurisprudenziale qui condiviso, e fatto proprio dalla sentenza appellata, la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 29 del 2017) ha premesso che “al fine di stabilire la proprietà statale dei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione, è determinante la scadenza della concessione, essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale””.
4) l’inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa.
Infatti, la Sezione VI fa proprio l’orientamento della Corte di Giustizia secondo cui “il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Tögel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione / Francia, C-337/98)”
In buona sostanza, con la sentenza n. 239 del 13 gennaio 2022, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha legittimato il doppio binario e cioè la doverosità di un trattamento differenziato delle concessioni sorte anteriormente al 28 dicembre 2009 rispetto a quelle rilasciate successivamente a tale data.
Quindi chi ha una concessione da prima del 2009 rientra? In questa sentenza!