di Vincenzo De Michele
- Come più volte sottolineato1, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue – sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301), d’ora innanzi sentenza AGCM; sentenza Società Italiana Imprese Balneari dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (EU:C:2024:597), d’ora innanzi sentenza S.I.I.B. – è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein, nonché della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e del diritto primario Ue.
- Queste certezze interpretative non vengono messe in discussione dai recenti scherzi di Carnevale della giurisprudenza amministrativa, che svolazza tra Balanzone e Capitan Spaventa, creando sgomento e paure tra i concessionari balneari, già preoccupatissimi, come lo è chi scrive e come immaginiamo siano anche le Procure della Repubblica in Italia, dall’enorme quantità di flussi finanziari, fino ad ora segretati, messi in circolazione con fondi “pubblici” (cioè dei cittadini dell’Unione) dalla Commissione europea in favore delle associazioni ambientaliste per condizionare le scelte del Parlamento Ue sulle politiche energetiche e in favore dei giornali e dei mass media per garantire un’opinione pubblica europea favorevole alle politiche della vecchia Commissione europea.
- Infatti, il Consiglio di Stato – VII Sezione con le sentenze prenatalizie del 16 dicembre 2024 nn.10131 e 10132 prima e con le sentenze carnevalesche poi dell’11 febbraio 2025 nn. 1128 e 1129, ha accolto gli appelli proposti dal Comune di Monopoli ed ha confermato la disapplicazione della proroga al 31.12.2033 già concessa a concessionari balneari con atti pubblicati all’albo pretorio dell’Ente locale ai sensi dell’art.37 del codice della navigazione, norma definita «arcaica» dallo spiritoso Supremo Giudice amministrativo con conseguente disapplicazione in favore della immediata efficacia di procedure di gara come quelle introdotte nel nuovo testo dell’art.4 della legge 118/2022, come modificato dall’art.1 del d.l. n.131/2024, a prescindere dalla pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la cessazione anticipata della durata al 31.12.2023 disposta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e sostanzialmente disapplicando anche la proroga triennale fino al 30 settembre 2027 prevista dall’art.3 comma 1 della stessa legge n.118/2022, che viene considerata mera «proroga tecnica» in attesa dell’espletamento da parte degli Enti concedenti delle procedure di gara.
- Il citato orientamento del Balanzone di Palazzo Spada ha trovato eco nella sentenza del 19 febbraio 2025 n. 183 del Tar Liguria, nelle inusuali vesti di Capitan Spaventa, che ha rincarato la dose degli scherzi di Carnevale precisando che «La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (sul punto v. T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869). Per contro, non vale ai deducenti invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative (CGUE, sez. V, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis; id., sez. III, 20 aprile 2023, causa C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), essendo la Curia europea l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione».
- Balanzone e Capitan Spaventa hanno il grande merito, però, nella gioiosa insensatezza degli svolazzi paragiuridici brillantemente confezionati che, se non fosse periodo di Carnevale, andrebbero considerati una gravissima e ingiustificata invasione del potere legislativo e di quello esecutivo: hanno tacitato con le loro grida manzoniane gli strilloni dell’indennizzo secondo il valore aziendale da riconoscere ai concessionari uscenti in caso di aggiudicazione della gara ad un nuovo concessionario, che spingono sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti perché adotti al più presto il decreto ministeriale previsto dal riformato art. 4 comma 9 della legge n.118/2022 ad integrare l’indennizzo già previsto dalla norma.
- E’ vero che Capitan Spaventa è stato subito sconfessato dal solito anonimo portavoce della Commissione europea, che ha confermato l’esistenza dell’accordo tra l’Istituzione Ue e il Governo italiano in sede di predisposizione dell’art.1 del salva-infrazioni (d.l. 16 settembre 2024 n.131), che ovviamente non può essere un accordo scritto perché la Commissione europea non ha alcun ruolo di legislatore nell’Unione e, a maggior ragione, non può influire o condizionare o addirittura dettare le regole al legislatore nazionale, né può mettere la c.d. “bollinatura” al testo normativo, come qualche buontempone di giurista, nelle vesti sempre carnevalesche liguri di Baciccia della Radiccia e del suo fidato amico Barudda, deve aver suggerito al tribunale amministrativo ligure, che ha risposto con superiore arguzia.
- Vi è da dire che il Consiglio di Stato nelle citate sentenze nn.10131 e 10132/2024 e nn. 1128 e 1129/2025 e il TAR Liguria con la sentenza n.183/2025 non fanno alcun cenno alla pendenza in subiecta materia delle due cause pregiudiziali proposte dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 161/2024 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna e dal Giudice di pace di Rimini con l’ordinanza del 26 giugno 2024 in causa C-464/24 Balneari Rimini, il cui esito interpretativo da parte della Corte di giustizia Ue potrebbe portare ad escludere l’applicabilità alla proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative della direttiva 2006/123/CE e, in particolare ma non esclusivamente, di quelle concessioni balneari che sono iniziate prima del 28 dicembre 2009 e che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 24 comma 3-septies del decreto-legge n. 113/2016 ancora in vigore e mai disapplicato dai giudici amministrativi nell’esercizio di un’attività giurisdizionale che, appunto, provoca ingerenza nel potere legislativo e in quello esecutivo.
- Queste “dimenticanze” di Balanzone e Capitan Spaventa, a causa delle “dimenticanze” di Baciccia della Radiccia e Barubba, vanno rimosse, in preparazione della Pasqua di resurrezione non solo di nostro Signore, ma anche del diritto costituzionale e di quello europeo.
- In primo luogo, con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 26 giugno 2024 nella causa C-464/24 Balneari Rimini il Giudice di pace di Rimini ha proposto alla Corte di giustizia dell’Unione i seguenti quattro quesiti, che si fondano su un’interpretazione delle sentenze Promoimpresa e AGCM della Corte Ue che porta ad escludere le concessioni balneari, come concessioni di beni, dal campo di applicazione del diritto dell’Unione sia per quanto riguarda le direttive 2006/123/CE e 2014/23/UE sia per quanto concerne le norme primarie dei Trattati: «1. Se le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente – che non svolge una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, bensì esercita un’attività economica in un’area demaniale statale – rientra[no] o non rientra[no] nella categoria delle concessioni di servizi e, quindi, se entra[no] o non entra[no] nel campo di applicazione delle autorizzazioni di cui alla direttiva servizi 2006/123/CE e/o della direttiva 2014/23/UE, trattandosi di alcuni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso dei beni o delle risorse in questione, alla luce di quanto precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione ai punti 45-48 della precedente sentenza Promoimpresa S.r.l. e Melis del 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558). 2. A prescindere dalla risposta della Corte al primo quesito, [se] le concessioni balneari come quella di cui è titolare la società ricorrente, iniziate prima del 28 dicembre 2009, sono comunque fuori dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE ai sensi dell’articolo 44 della stessa direttiva autorizzazioni, come sembrerebbe ricavarsi dal punto 73 della sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301). 3. A prescindere dalla risposta della Corte al primo e al secondo quesito, [se] l’articolo 195 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche alla luce dell’articolo 345 dello stesso TFUE e dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE, deve essere interpretato nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente, operanti nel settore del turismo, sono escluse dal campo di applicazione delle direttive di armonizzazione, come la direttiva 2006/123/CE. 4. A prescindere dalla risposta della Corte al primo, al secondo quesito e al terzo quesito, [se] l’articolo 51 (ex articolo 45 TCE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123/CE devono essere interpretati nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quelle della società ricorrente, che svolge in maniera costante e non occasionale attività di interesse pubblico sul territorio del demanio statale, quali la salvaguardia della proprietà pubblica, la tutela della salute e dell’igiene pubblica, la tutela del diritto delle persone con disabilità all’accesso alle attività di elioterapia e di balneazione, nonché attività turistiche, culturali e ambientali, sono escluse dal campo di applicazione sia dell’articolo 49 del TFUE che della direttiva servizi».
- Il Governo italiano non ha proposto osservazioni scritte nella causa pregiudiziale C-464/24 Balneari Rimini, con una scelta di carattere eccezionale se non unico che disvela un atteggiamento di neutralità rispetto alla questione e di rispetto per la decisione della Corte di giustizia Ue e per i diritti dei concessionari balneari, a fronte dell’ingerenza della Commissione europea più volte stigmatizzata dallo scrivente.
- In secondo luogo, gli artt. 1, 2, commi terzo e quarto, e 3 della legge regionale della Toscana n. 30 del 29 luglio 2024, rubricata «Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla legge regionale n. 31/2016», muovono dal presupposto che spetti al legislatore regionale stabilire i principi e i criteri direttivi sulla cui base effettuare le procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e definire, «nelle more del riordino della disciplina statale in materia», i criteri per la determinazione dell’indennizzo, demandando la loro concreta individuazione a un provvedimento (le «linee guida») attribuito alla competenza dalla Giunta regionale; stabilendo di incorporare, a tal fine, nell’ordinamento regionale le previsioni contenute nella legge n. 118 del 2022, in forma di criteri di delegazione legislativa (poi non esercitata a livello statale); definendo altresì un aspetto essenziale della procedura di affidamento, quale i criteri di scelta del contraente, introducendo un criterio di premialità («l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo») e confermando quello già contenuto nella lettera b) dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2016, riferito alla presentazione di progetti di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero; infine, disciplinando un altro aspetto essenziale delle procedure di affidamento, come il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente da porre a carico del subentrante, attribuendo alla Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti generali riguardo alla determinazione dell’indennizzo spettante ai concessionari uscenti, da commisurare al valore aziendale dell’impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall’ente concedente, sia il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare, come definita dall’art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.
- In terzo luogo, la nuova disciplina del settore, introdotta dal Governo con decretazione d’urgenza – dopo un articolato confronto e la finale intesa senza bollinatura non prevista con la Commissione europea per far archiviare la procedura di infrazione 2020/4811 -, con l’art.1 (recante «Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118») del decreto-legge 16 settembre 2024 n.131 [recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (24G00149)»], convertito con modificazioni dalla legge n.166/2024, con la modifica dell’art.3 commi 1 e 2 della legge n.118/2022, la riscrittura dell’art.4 della legge n.118/2022 e l’abrogazione dell’art.10-quater del d.l. n.198/2022, prevedendo la proroga delle concessioni demaniali marittime per uso turistiche e ricreative e sportive al 30 settembre 2027 e il termine massimo al 30 giugno 2027 per l’indizione delle gare per nuove assegnazioni delle concessioni.
- Il nuovo testo dell’art. 4 della legge n. 118/2022, come riscritto dall’art. 1 del decreto-legge n. 118/2022, ha previsto che il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo, a carico del concessionario subentrante, pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, rinviando, per definire i criteri per calcolare tale equa remunerazione, all’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025, la cui mancata adozione non giustifica, tuttavia, il mancato avvio della procedura di affidamento, precisando, altresì, che il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione sarà determinato con un’apposita perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, con spese a carico del concessionario uscente, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- L’art.1 del d.l. n.131/2024 ha tolto ogni riferimento nel nuovo testo dell’art.4 della legge n.118/2022 ad una disciplina di riordino o revisione della materia con piena reviviscenza dell’art.24 comma 3-septies d.l. 113/2016 e della durata sine die o indeterminata per le concessioni demaniali marittime iniziate prima del 28 dicembre 2009, e, al comma 1 n.1.1) alinea, lo stesso articolo prevede che «gli effetti della disposizione di cui al presente numero non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, delle nuove modalità e dei criteri previsti dall’articolo 4 legge 5 agosto 2022, n. 118».
- In quarto luogo, con ricorso n. 37/2024 ai sensi dell’art. 127 della Costituzione depositato il 4 ottobre 2024 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, commi terzo e quarto, e 3 della legge regionale della Toscana n. 30 del 29 luglio 2024, perché, alla luce della nuova disciplina statale introdotta dall’art. 1 del decreto-legge n. 131/2024, detta disciplina regionale invade la competenza esclusiva dello Stato, in relazione all’art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione per violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» e in relazione all’art. 117, comma primo, della Costituzione per violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, dal momento che ««le previsioni della legge regionale vanno al di là dell’equilibrio identificato dalla normativa statale al fine di contenere la portata dell’indennizzo nei limiti stabiliti dalla normativa europea, per come interpretata dalla Commissione, e pertanto – lungi dal garantire al concessionario uscente un equo ristoro nei limiti dell’affidamento tutelabile – finisca per accordare ad esso quel «vantaggio» vietato dall’art. 12, par. 2, della direttiva servizi e dalla norma nazionale di recepimento (art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)»».
- La Corte costituzionale deciderà sul ricorso n.37/2024 all’udienza pubblica del 9 aprile 2025, e il giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto agli artt. 1, 2, commi terzo e quarto, e 3 della legge regionale della Toscana n. 30/2024, riguarda, tra l’altro, la determinazione dell’indennizzo secondo il valore aziendale, che potrebbe non (più) rientrare nella competenza esclusiva del legislatore statale ove la Corte di giustizia nelle emanande decisioni sulle pregiudiziali della Corte costituzionale con l’ordinanza n.161/2024 (v. infra)e del Giudice di pace di Rimini dovesse determinarsi nel senso di escludere (in tutto o in parte) la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime e/o delle piccole imprese idroelettriche dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein.
- In quinto luogo, infatti, la Corte costituzionale con l’ordinanza del 7 ottobre 2024 n.161/2024 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna ha chiesto i seguenti chiarimenti alla Corte di giustizia Ue nell’ambito del giudizio n.4/2024 promosso dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri ex art. 127 Cost. per porre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regione Emilia-Romagna n. 17 del 2023, secondo cui, «qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza presentata da parte del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista all’articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»: «a) se l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica, quali gli impianti di piccole derivazioni idroelettriche; b) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso che il riferimento al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina di uno Stato membro che si avvalga, quale criterio generale e astratto per distinguere l’attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti (che rispettivamente producono una forza motrice con potenza nominale media annua maggiore o, viceversa, pari o inferiore a 3000 kW); c) infine, in caso di risposta affermativa al primo e al secondo quesito, se l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina di uno Stato membro che preveda una proroga della durata della concessione, motivata dall’esigenza di consentire al concessionario l’utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il rispetto della durata massima (trent’anni) che sin dall’inizio può essere assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica».
- La Corte costituzionale con la citata ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 161/2024 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna pone alla Corte Ue la problematica dell’applicabilità al regime di proroga disposta con legge regionale delle concessioni demaniali di imprese idroelettriche di piccole dimensioni della direttiva Bolkestein in termini in parte coincidenti con i quesiti pregiudiziali sollevati dal Giudice di pace di Rimini con l’ordinanza del 26 giugno 2024 in causa C-464/24 Balneari Rimini, da un lato sottolineando che «occorre altresì evidenziare che la mera cessione di beni o il prelievo di beni destinati all’uso proprio non sembrano rientrare fra le ‘‘prestazioni di servizi” (artt. 14 e 24 della direttiva 2006/112/CE)», dall’altro richiamando i principi enunciati dalla sentenza AGCM della Corte di giustizia sulle proroghe automatiche legislative delle concessioni demaniali marittime per quanto il profilo della (non) scarsità della risorsa naturale ed evidenziando al punto 8.1. della motivazione che «nella medesima sentenza la Corte di giustizia non ha escluso che sussista per gli Stati membri «un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali. Tale margine di discrezionalità può condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il territorio nazionale, ma anche, al contrario, a privilegiare un approccio caso per caso» (punto 46)».
- In sesto luogo, pendono davanti alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite il giudizio n.5010/2024 e il giudizio n.425/2025, ai sensi degli artt.111 commi 7 e 8 Cost., proposti concessionari balneari per l’annullamento rispettivamente della sentenza n.17/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e della sentenza n.4479/2024 del Consiglio di Stato – VII Sezione, che ha confermato i principi enunciati dalla sentenza “gemella” n.18/2021 dell’Adunanza plenaria, riformata dalla sentenza n.32559/2023 della Corte di legittimità per eccesso di potere giurisdizionale.
- In conclusione, vi è sicuramente l’urgenza, da esercitare entro il 5 marzo 2025 quando vi saranno gli stati generali dell’inizio del periodo quaresimale dopo il martedì “grasso” di chiusura del Carnevale balneare, di un intervento del Governo, a causa del complessissimo quadro regolatorio innanzi delineato che ha creato e crea grave confusione agli operatori economici del settore del turismo balneare e alle pubbliche amministrazioni concedenti con un conflitto interpretativo immanente che soltanto la Corte di giustizia dell’Unione può definitivamente risolvere e dipanare.
- Il Governo deve fornire linee di indirizzo alle Regioni, alle Provincie autonome e ai Comuni in materia di assegnazione di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, indicando agli Enti concedenti come proroga automatica fino al 30 settembre 2027 la durata delle predette concessioni demaniali, prevista dall’art. 3 comma 1 della legge n.118/2022, potendo ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione a nuovi gestori delle suddette concessioni nei casi previsti dall’articolo 16 del codice della navigazione stessa o in caso di assegnazione di nuova area demaniale marittima in concessione precedentemente libera.
- Ne va di mezzo la credibilità delle Istituzioni politiche e il rispetto della sovranità nazionale e del principio di leale cooperazione tra lo Stato membro e le Istituzioni dell’Unione, che sia la giustizia amministrativa sia la Commissione europea hanno grandemente violato in subiecta materia.
- Infatti, come il Natale, anche il Carnevale per i balneari è sempre fuori dalle gare e fuori dalla Bolkestein.
1 V. De Michele, Lo strano caso delle concessioni balneari e la giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato sulla primazia del diritto Ue, 15.9.2022, su europeanrights.eu; La sentenza AGCM della Corte Ue sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme interne sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, 2.5.2023, su europeanrights.eu; La questione delle concessioni balneari dopo le sentenze del TAR Lecce e della Corte di cassazione a sezioni Unite, 1.12.2023, sempre su europeanrights.eu; Alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali non si applicano la Bolkestein e il diritto primario Ue sulla libertà di concorrenza e di stabilimento, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; L’ordinanza cautelare del 15.3.2024 del TAR Bologna riconosce come ammissibile la durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; Le responsabilità governative sulla pessima gestione legislativa e giurisprudenziale della durata delle concessioni demaniali marittime, sempre su www.newsbalneari.com, marzo 2024; La durata indeterminata delle concessioni balneari: il casus belli del Comune di Jesolo e il revirement del Consiglio di Stato, ibidem, aprile 2024; La posizione consolidata del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime iniziate prima del 29.12.2009, che sono fuori dalla direttiva Bolkestein, ibidem, aprile 2024; La competenza esclusiva del giudice ordinario sulla legittima occupazione del demanio marittimo dei concessionari, ibidem, maggio 2024; La sentenza SIIB della Corte di giustizia Ue dell’11.7.2024 esclude le concessioni demaniali marittime dalla Bolkestein, ibidem, 28 luglio 2024; Babbo Natale 2024 regala alle imprese balneari la continuità indeterminata delle aziende e dei titoli concessori, ibidem, 21 dicembre 2024.