il Consiglio di Stato con l’ordinanza nr. 138 del 17 gennaio scorso ha sospeso un bando di gara per la riassegnazione di una concessione perché prevede la devoluzione delle opere in danno del concessionario uscente così come previsto dall’art. 49 del codice della navigazione.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che è pendente presso la Corte di giustizia dell’Unione europea il rinvio pregiudiziale da essa stessa sollevato perché dubita sulla conformità di questa norma al diritto europeo. Per il Consiglio di stato, quindi, il vigente art. 49 del cdn, costituisce un ostacolo per la messa a gara delle concessioni demaniali marittime. Questa decisione è importante anche per l’interpretazione della legge nr. 118/2022 sull’ entità dell’indennizzo spettante al concessionario uscente. Per il Consiglio di stato la “legge Draghi” riconosce al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell’azienda eventualmente ceduta.
Non sorprende affatto che questa importante decisione stia passando sotto religioso silenzio per tutti coloro che quotidianamente invocano la giurisprudenza del Consiglio di Stato all’esclusivo fine di indurre i comuni alla messa a gara delle aziende attualmente operanti.