Il Consiglio di Stato valida le proroghe al 2027/28

Il Consiglio di Stato, con la sentenza N. 2368 del 21 marzo 2025,, ha dichiarato improcedibile l’appello presentato da un concessionario di un’area marittima nel Porto Romano di Ventotene.

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima prorogata fino al 31 dicembre 2033 in base alla Legge 145/2018, aveva impugnato la decisione del Comune di Ventotene di annullare d’ufficio tale proroga. Il Comune aveva infatti ritenuto che la proroga automatica fosse contraria alla normativa europea (Direttiva 2006/123/CE), che impone la selezione pubblica per l’assegnazione di concessioni.

Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio – Sezione di Latina, il concessionario aveva proposto appello al Consiglio di Stato. Tuttavia, nel corso del giudizio, il Comune ha approvato una delibera (n. 80 del 30 settembre 2024) che proroga tutte le concessioni demaniali marittime fino al 2027/2028.

La decisione del Consiglio di Stato

A seguito di questa proroga generale, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire il ricorso, chiedendo che il giudizio venisse dichiarato chiuso per “cessata materia del contendere”.

Con memoria del 14 marzo 2025 l’appellante riferiva che con la delibera di Giunta n. 80 del 30 settembre 2024 era stata approvata la proposta del Sindaco di prorogare tutte le concessioni demaniali marittime sino al 30.9.2027/2028.
Chiedeva, pertanto, declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
L’appello deve essere, conseguentemente, dichiarato improcedibile.

Ne consegue che, se avesse voluto seguire il precedente orientamento di disapplicazione anche della proroga al 30.9.2027 espresso con le sentenze di dicembre 2024 e febbraio 2025 sul Comune di Monopoli, la VII Sezione non avrebbe dichiarato improcedibile l’appello ma ne avrebbe sancito il rigetto perché la proroga del Comune andava disapplicata

Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 21 marzo 2025, ha quindi dichiarato l’appello improcedibile, sancendo di fatto la chiusura del contenzioso. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese di giudizio.

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