La Commissione Europea ha inviato qualche giorno fa una lettera all’Italia per chiarire le proprie posizioni in merito al decreto indennizzi per le concessioni balneari. Bruxelles ha ribadito la necessità che i nuovi bandi siano conformi ai principi della concorrenza, evitando oneri indebiti che possano scoraggiare nuovi operatori dal partecipare alle gare.
Uno dei punti chiave riguarda il principio di proporzionalità nell’assegnazione degli indennizzi. La Commissione sottolinea che eventuali compensazioni per i concessionari uscenti devono essere giustificate e non devono costituire un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato. Inoltre, viene ribadita la necessità di criteri oggettivi per la valutazione degli indennizzi, che tengano conto degli investimenti realizzati senza però determinare vantaggi ingiustificati per gli attuali gestori.
Come riportato oggi dal Sole 24 Ore in alcuni passaggi che riportiamo, I funzionari di Bruxelles sottolineano innanzitutto che il decreto dovrà evitare qualsiasi meccanismo che trasferisca ai nuovi operatori, con un obbligo di indennizzo, l’ordinario rischio d’impresa. Poi entrano nel dettaglio e, dopo aver ricordato che il Dl salva-infrazioni fa riferimento solo agli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, spiegano che in ogni caso questi non possono riguardare beni diversi da quelli immateriali strettamente necessari per la fornitura del servizio e che risultano trasferiti al nuovo concessionario. Devono restare fuori dal calcolo le strutture che non siano state costruite legalmente con l’autorizzazione dei Comuni competenti; le opere non amovibili per le quali i Comuni hanno ordinato la demolizione; tutte le strutture fisse ad eccezione di quelle strettamente necessarie per fornire il servizio e di quelle di “difficile rimozione” acquisite dallo Stato che devono essere comunque menzionate nel bando di gara. Questo implica che i criteri di valutazione dovranno essere chiari e non penalizzanti per chi vuole entrare nel mercato.
Prospettive poco favorevoli per i gestori di stabilimenti balneari con strutture rimovibili. Gli investimenti effettuati su tali strutture non possono essere considerati, poiché il concessionario uscente potrebbe mantenerne la proprietà o decidere di venderle. Inoltre, se l’investimento non è obbligatorio, come nel caso di interventi puramente estetici, rientra nel rischio normale dell’attività e non viene valutato come spesa significativa per concessioni o altre analisi. Di conseguenza, in queste circostanze, non rimarrà loro nulla di concreto.
Tuttavia, anche tralasciando questi “dictat” europei, rimane il dato che, senza un’adeguata revisione dell’articolo 49 del Codice della Navigazione, alla scadenza della concessione l’Agenzia del Demanio avrà la facoltà di acquisirla a costo zero.
Intanto per martedì 11 marzo è stato convocato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Tavolo di consultazione sull’adozione del decreto interministeriale attuativo dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 118/2022, relativo agli indennizzi nel settore delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo. Il tavolo sarà presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Sen. Matteo Salvini.
Il governo italiano sta lavorando alla definizione del decreto, cercando un equilibrio tra le richieste europee e le esigenze del settore balneare. Tuttavia, resta il nodo delle modalità di attuazione dei criteri suggeriti dalla Ue, con un confronto ancora aperto tra Roma e Bruxelles.