Le Sezioni Unite (ordinanza n. 786 depositata oggi), hanno accolto il ricorso degli enti di categoria disponendo un nuovo giudizio davanti ai giudici di Palazzo Spada
Una decisione in linea con quella del 23 novembre scorso in cui le S.U. (sentenza n. 32559/2023) avevano riammesso Sib-Confcommercio, Assonat e Regione Abruzzo in quanto “portatori di interessi economici e dei territori”.
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso presentato dagli enti di categoria, sostenendo che tali associazioni rappresentano interessi economici e territoriali e hanno ordinato un nuovo esame della questione davanti ai giudici di Palazzo Spada.
Nella decisione impugnata, si evidenzia che il Consiglio di Stato ha negato alle associazioni ricorrenti la possibilità di intervenire nel processo senza considerare adeguatamente gli statuti delle associazioni stesse. Questa esclusione è stata basata su un diniego astratto dell’interesse collettivo, senza valutare attentamente gli aspetti specifici degli enti coinvolti. Secondo le Sezioni Unite, questo comportamento ha rappresentato un’eccessiva limitazione dei poteri, poiché ha negato in modo generico la legittimità delle associazioni a partecipare al procedimento, senza un’analisi dettagliata dei loro statuti o delle circostanze specifiche.
Le Sezioni Unite hanno criticato questa decisione del Consiglio di Stato, sostenendo che si sia verificato un diniego della tutela giurisdizionale basato su valutazioni astratte, negando la giustiziabilità degli interessi collettivi rappresentati da tali associazioni e relegandoli al livello di interessi di fatto. Questa azione è stata considerata un’eccessiva limitazione dei poteri, in quanto ha sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo una materia che sarebbe dovuta essere trattata all’interno di tale ambito.
In sintesi, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato l’importanza della legittimazione delle associazioni a rappresentare interessi collettivi, criticando la mancanza di un esame adeguato e specifico dei loro statuti o delle circostanze specifiche nel processo decisionale precedente.