Proroga delle concessioni a Borghetto (Sv) il Comune la spunta al Tar
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), con sentenza pronunciata il 10 gennaio 2025, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro il Comune di Borghetto Santo Spirito. Il ricorso contestava la proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024, disposta dalla Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 13 dicembre 2023.
Contesto della Controversia
L’AGCM aveva impugnato la delibera comunale, ritenendola in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con i principi sanciti dalla direttiva Bolkestein (2006/123/CE). La proroga, secondo l’AGCM, violava il divieto di rinnovi automatici delle concessioni senza l’indizione di gare pubbliche, come richiesto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dal diritto eurounitario.
Nel corso del procedimento, tuttavia, sono intervenuti nuovi atti amministrativi e legislativi:
- Il DL 131/2024, convertito nella legge 166/2024, ha prorogato ulteriormente la durata delle concessioni fino al 30 settembre 2027.
- Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha adottato ulteriori delibere (n. 119 del 30 settembre 2024, n. 160 del 27 novembre 2024) e un provvedimento specifico dell’11 dicembre 2024, che hanno reso superata la delibera originariamente impugnata dall’AGCM.
Decisione del TAR
Il TAR Liguria ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che i nuovi atti adottati dal Comune e la nuova normativa abbiano sostituito integralmente la delibera contestata. Le principali motivazioni:
- Effetti degli atti sopravvenuti:
La delibera comunale n. 120/2023, impugnata dall’AGCM, è stata superata dai provvedimenti successivi, che disciplinano ex novo la durata delle concessioni. Pertanto, un eventuale annullamento della delibera non apporterebbe alcun vantaggio concreto all’AGCM, permanendo gli effetti dei provvedimenti sopravvenuti. - Mancata impugnazione degli atti successivi:
L’AGCM non ha impugnato i provvedimenti comunali adottati successivamente all’11 dicembre 2024, come richiesto dall’art. 29 del Codice del Processo Amministrativo (C.p.a.). Il TAR ha ribadito che, in assenza di una specifica impugnazione, tali atti sono considerati legittimi e idonei a regolare i rapporti concessori. - Coordinamento con il diritto europeo:
Il TAR ha sottolineato che, pur in presenza di atti amministrativi in potenziale contrasto con il diritto europeo, questi non possono essere disapplicati automaticamente dal giudice amministrativo, ma devono essere oggetto di specifica azione di annullamento entro i termini decadenziali previsti.
Conclusioni e Implicazioni
Il ricorso viene dichiarato improcedibile, ma si rimarca che i nuovi provvedimenti possono essere impugnati nei termini previsti dalla legge.compensando le spese processuali tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.
La questione delle concessioni balneari rimane aperta e strettamente legata alle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.