Concessioni balneari, lettera aperta dell’operatore balneare Pasquale Faraco di Policoro
Mai mi sarei aspettato di trovarmi in un’unione europea arbitraria, coercitiva, tirannica, e che comprime l’esistenza e il lavoro delle piccole e micro imprese a carattere familiare. Non sarà, che temendo una ribellione dei popoli, che si tratta di una troika, mascherata da falsi ed astratti concetti di concorrenza?
Prescindendo, che la concorrenza è, e si fa con la creazione e l’apertura di nuove imprese, così da aumentare la competitività delle imprese esistenti (ergo non’è togliere dal mercato imprese esistenti, per sostituirle e darle a chissà chi), in modo da creare nuovi posti di lavoro.
Ora, da una sintesi e lettura oggettiva, e non da una creazione astratta di norme «Le concessioni demaniali marittime sono soggette al regolamento del Codice della navigazione, e non al Codice degli appalti pubblici, che all’articolo 28 le identifica come concessioni di beni demaniali e non di servizi, pertanto non dovrebbero rientrare nella direttiva europea Bolkestein» Eppure, in una sorta di concertazione, vari organi e poteri dello Stato italiano ed europeo vogliono forzatamente e astrattamente far cadere le imprese balneari esistenti per metterle all’asta, in nome di una direttiva che parla solo di servizi pubblici, e che oggettivamente da nessuna parte cita testualmente la parola “concessioni demaniali”. Anzi, la cosa che più avvicina a un concessione demaniale espressa nella direttiva Bolkestein è contenuta nel considerando 9, che esplicita a chiare lettere che la direttiva non si applica allo sviluppo e uso delle terre (cosa, che si evince anche dalla lettura del considerando 15 della direttiva europea n. 23/2014), inoltre il considerando 19 che esplicita come sia necessario escludere i regimi di autorizzazione individuale, quali sono le concessioni balneari, dal campo di applicazione della direttiva».
Inoltre, come si può creare un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore, e creare una economia sana, equilibrata ed duratura (art. 174 – 195 del TFUE), constatato che basterebbe la sola lettura dell’articolo 195 del TFUE, che cita testualmente «ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e REGOLAMENTARI degli stati membri nel settore del turismo»
Un giudice, che non permette la trattazione orale, ridondando in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, e che in una sorta assoluta, esplicita per la quasi totalità dei fatti solo elementi astratti negativi, e tralasciando elementi oggettivi positivi, viola la certezza del diritto!
P.S. Prima della concorrenza e sopra la concorrenza, c’è e deve esserci la tutela del lavoro. La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, che non è solo quello dipendente, ma anche quello autonomo, che ha una sua dignità che va tutelata!