Consulta: “Illegittima la proroga per il rinnovo delle concessioni in Sicilia”

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che prorogano le concessioni balneari nella Regione Siciliana per violazione della direttiva Bolkestein. Questa decisione riguarda l’articolo 36 della legge di stabilità regionale del 2023, che estendeva al 30 aprile 2023 i termini per presentare le domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo e confermare l’interesse all’utilizzazione del demanio marittimo.

La violazione della direttiva Bolkestein, che impone agli Stati membri di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza vietando le proroghe automatiche, è stata uno degli elementi chiave del ricorso. Il governo nazionale ha promosso il ricorso, affermando che il legislatore siciliano ha ecceduto le proprie competenze e violato gli obblighi dell’Unione Europea.

La sentenza, tuttavia, ha un effetto limitato e riguarda solo i concessionari che hanno richiesto l’estensione dopo il 31 dicembre 2022. Le associazioni di settore, rappresentate da Gianpaolo Miceli della Cna Balneatori, sostengono che l’impatto della sentenza sarà relativo per i circa 3.000 concessionari siciliani. Miceli ha inoltre richiesto al governo nazionale di fornire una normativa chiara e condivisa con Bruxelles per risolvere l’incertezza istituzionale.

Le norme siciliane impugnate perpetuavano il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, che era stato più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Questo differimento dei termini per la presentazione delle domande di proroga ostacola la concorrenza, mantenendo un regime che favorisce i concessionari esistenti a discapito di nuovi operatori economici.

La legge di stabilità regionale del 2023 reiterava il differimento dei termini per le richieste di proroga, mentre la legge statale 118 del 2022 aveva abrogato le proroghe automatiche delle concessioni fino al 2033, dichiarandole incompatibili con l’ordinamento dell’Unione Europea. La giurisprudenza europea aveva già dichiarato illegittimi i rinnovi automatici delle concessioni demaniali.

La Corte ha concluso che la proroga delle concessioni balneari nella Regione Siciliana è illegittima poiché contrasta con l’articolo 12 della direttiva Bolkestein e con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione italiana, perpetuando un sistema di proroghe automatiche che ostacola la concorrenza e l’accesso al mercato per nuovi operatori economici.

Questa sentenza sottolinea la necessità di un quadro normativo chiaro e conforme alle direttive europee per gestire le concessioni demaniali marittime, garantendo trasparenza e concorrenza nel settore.

Balneari, Sib: “Gare illegittime, diffidiamo dall’intraprenderle”

Sono illegittimi eventuali atti amministrativi emanati dagli Enti che esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo (Regioni, Comuni e ASP) per la messa a gara delle aree già oggetto di concessione demaniale per le seguenti succinte motivazioni.

Sib Confcommercio ha inviato oggi ai propri iscritti una nota con cui il presidente Antonio Capacchione afferma:“Come Sindacato abbiamo predisposto un fac-simile di diffida, (nel caso fosse necessario), da inviare a quegli Enti che intendessero adottare siffatti illeciti provvedimenti”.

La legge 5 agosto 2022 nr. 118 come modificata dal D.L. 29 dicembre 2022 nr. 198 convertito con
la legge 23 febbraio 2023 nr. 14 dispone:

  • Che la scadenza delle concessioni vigenti è stata fissata al “31 dicembre 2024” (ex art. 3
    comma 1);
  • Che comunque per alcune concessioni vengono fatte salve altre diverse più lunghe durate
    (ex art. 3 comma 2);
  • Che gli Enti concedenti hanno facoltà di proroga fino al 31 dicembre 2025 “in presenza di
    ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva” (ex art. 3
    comma 3);
  • Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 4 bis “è fatto divieto agli enti concedenti di
    procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni
    ”.

Queste disposizioni legislative, a tutt’oggi, sono valide ed efficaci e non possono essere disapplicate dalla P.A. per presunto contrasto con il diritto europeo sulla base delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nr. 17 e 18 del 9 novembre 2021 o di altre analoghe perché

  1. una delle due cd sentenze gemelle, su ricorso della nostra Organizzazione, è stata annullata
    dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza nr. 32559/2023 del 27
    novembre 2023;
  2. sono comunque superate nel loro presupposto fattuale dall’avvenuto recente
    accertamento sulla “non scarsità della risorsa”;
  3. nel caso in questione, la disapplicazione non spetta alla P.A. o ai Giudici ordinari ma alla
    Corte Costituzionale;
  4. la previa applicazione dell’art. 49 del c.d.n. per il quale è pendente giudizio davanti alla
    CGUE;
  5. le modalità di rinnovo e/o riassegnazione delle concessioni demaniali marittime sono di
    competenza esclusiva dello Stato nazionale come ripetutamente chiarito dalla Corte
    Costituzionale.
    Per tutto quanto sopra esposto si evidenzia la palese illegittimità di atti amministrativi di messa a
    gara delle aree demaniali marittime già oggetto di concessione.
    Con i nostri Consulenti giuridici abbiamo predisposto un fac-simile di diffida da inviare, nel caso in
    cui fosse necessario, a quegli Enti concedenti che fossero tentati di adottare siffatti illegittimi
    provvedimenti.