Tar Lecce, accolto il ricorso di tre imprese contro il divieto di rimontare le strutture balneari a Fasano

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Con sentenze nn. 782, 783, 784 del 14 giugno 2024, il Tar Lecce, I Sezione, Presidente Antonio Pasca, Estensore Daniela Rossi, ha accolto tre ricorsi proposti da altrettante diverse imprese operanti nelle marine di Fasano, difese dagli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, proposti contro i provvedimenti comunali di rigetto al montaggio stagionale delle
strutture e allo svolgimento dell’attività, in ragione dell’approvazione della Variante urbanistica che, secondo il Comune di Fasano, avrebbe determinato l’impossibilità di rimontare le strutture – e, dunque, di svolgere l’attività – per la stagione estiva 2024.
In particolare, era avvenuto che il Comune di Fasano e la Regione Puglia avevano approvato la Variante urbanistica che, secondo la tesi comunale, avrebbe determinato l’illegittimità delle strutture realizzate in passato e, dunque, sulla base di tale atto urbanistico, il Comune aveva poi rigettato le numerose istanze tese ad avviare le attività.

Il Tar Lecce, in pieno accoglimento delle tesi difensive degli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, ha ritenuto di accogliere i ricorsi proposti poiché “Il diniego, si fonda su un richiamo analitico delle norme urbanistiche di riferimento e, in particolare, sulla sopravvenuta approvazione della variante urbanistica comunale senza però che dallo stesso
emerga, alcuna valutazione specifica dell’intervento e, soprattutto, per quanto riguarda il richiamo alle modificate NTA del PRG, senza alcuna esternazione delle ragioni di concreta incompatibilità della struttura precaria oggetto di istanza di rinnovo del titolo stagionale”

Inoltre, “il diniego non si sarebbe dovuto arrestare al mero richiamo di una normativa in corso di approvazione – destinata, pertanto, a valere pro futuro – ma avrebbe richiesto una esplicazione delle ragioni per le quali, in difetto di norme transitorie o di norme di salvaguardia, la normativa preesistente non avrebbe potuto più costituire il parametro di riferimento per la valutazione dell’istanza di rinnovo stagionale proposta da parte ricorrente in data anteriore all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche”. Pertanto, secondo il Tar “La fondatezza, nei termini illustrati, delle doglianze attoree si rilette, in via derivata, sugli impugnati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività commerciale oggetto di scia”. Le pronunce rivestono particolare importanza sia perché, a seguito della pubblicazione delle sentenze, i ricorrenti potranno svolgere la propria attività ma soprattutto perché, qualora il Tar non avesse accolto i ricorsi, nessun bar, stabilimento balneare o ristorante situati sulla costa del Comune di Fasano avrebbe potuto aprire in vista della stagione estiva 2024, non consentendo l’offerta di tali servizi in una realtà così importante. Inoltre, le sentenze enunciano il principio per cui la variante urbanistica che non preveda norme transitorie o di salvaguardia non può escludere automaticamente le attività esistenti, in particolare se stagionali e fondate su strutture amovibili

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