Stabilimenti balneari ancora una volta costretti a ricorrere ai tribunali per vedere riconosciuti i propri diritti. Questa volta è toccato al Lido Bellisario sito in Otranto, località Alimini che l’anno scorso chiese al Comune l’autorizzazione del titolo edilizio e paesaggistico per realizzare i servizi minimi di spiaggia, ossia 3 servizi igienici, un locale spogliatoio, pedane e rampe di legno, aventi carattere stagionale e facilmente amovibili.
Il comune dovette negare l’autorizzazione sul parere negativo della soprintendenza che giudicò improcedibile la richiesta.
Il Tar di Lecce, I Sezione presidenta Antonio Pasca ha invece accolto il ricorso del lido Bellisario accogliendo le tesi dei difensori avv. Francesco G. Romano, Leonardo Maruotti e Rosaria Romano.
“La Soprintendenza deve esprimere un parere che può essere favorevole, anche con prescrizioni, o sfavorevole” laddove invece nel caso in esame “è stato emanato un provvedimento di ‘improcedibilità’, totalmente al di fuori della sequenza procedimentale prevista dalla norma attributiva del potere dell’Organo Ministeriale.
Inoltre il diiego è stato legato alla vicenda del piano comunale di tutela delle coste che sta seguendo il suo iter giudiziario.
Le vicende per i giudici non sono legate: “non si tratta di innovare le modalità di gestione del litorale, la qual cosa potrebbe – in una qualche misura – giustificare, quale atipica misura di salvaguardia, la decisione di sospendere ogni decisione sino alla definizione della vicenda giudiziale che riguarda il progetto comunale di tutela della costa, onde garantirne la futura attuabilità. Al contrario, è pacifico tra le parti che la ricorrente è già immessa nella piena titolarità della concessione occorrente per l’utilizzo del demanio marittimo ai fini della gestione dello stabilimento balneare”.
Anche in questo caso il tribunale Salentino fa chiarezza e come spesso accade con le pronunce del Giudice Antonio Pasca il provvedimento invita ad una riflessione su quello che è il rapporto tra privato e res pubblica.